Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12326 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12326 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21898/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME, in forza di procura a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t.
-intimata- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. EMILIA – ROMAGNA n. 289/2017 depositata il 26/01/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Con avviso di accertamento l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE effettuava , nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, tre riprese tutte relative al
disconoscimento di costi, per l’anno di imposta 2009; in particolare recuperava a tassazione sia a fini imposte dirette che a fini Iva:
costi sostenuti per le prestazioni rese dalla RAGIONE_SOCIALE, per euro 98.000, in quanto privi di giustificazione economica considerata la loro entità e tipologia;
costi di leasing relativi a due autovetture marca Porsche, non esclusivamente strumentali all’attività di impresa.
La Commissione tributaria provinciale di Bologna accoglieva parzialmente il ricorso della società, in riferimento ai costi sostenuti a fronte dei servizi resi dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mentre lo rigettava quanto alla ripresa a tassazione dei canoni di leasing in quanto non inerenti.
Contro tale sentenza proponevano appello in via principale la società e in via incidentale l’RAGIONE_SOCIALE.
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna accoglieva l’appello principale della società contribuente e accoglieva in parte l’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, i giudici del gravame, per quanto in questa sede rileva:
-rigettavano l’appello principale della società confermando la parziale ripresa a tassazione dei canoni di leasing RAGIONE_SOCIALE autovetture; i giudici d’appello ritenevano sul punto mancante la prova di una totale e completa strumentalità RAGIONE_SOCIALE autovetture all’attività di impresa esercitata, in quanto la società svolgeva le attività di fornire i mezzi ai piloti di motocross per partecipare alle corse, organizzare trofei motociclistici e gestire direttamente un team motociclistico, tutte attività rispetto alle quali doveva essere negata la strumentalità esclusiva RAGIONE_SOCIALE predette autovetture; evidenziava inoltre, a supporto di tale conclusione, le caratteristiche intrinseche di tali mezzi che evidentemente eccedono la necessità di assistenza in circuiti misti durante le gare motociclistiche; la mancata documentazione dei chilometraggi, che
aveva impedito la valutazione degli stessi in rapporto all’esiguo numero di giornate di corsa nel 2009; l’utilizzazione inoltre, nel periodo 2009-2012, di una terza autovettura di grossa cilindrata a servizio dell’impresa; la mancata documentazione RAGIONE_SOCIALE dotazioni necessarie a rendere i veicoli idonei alle funzioni invocate di apripista e pronto intervento; il parziale di disconoscimento dei costi RAGIONE_SOCIALE autovetture per difetto di inerenza non poteva che comportare la corrispondente parziale indetraibilità dell’Iva;
-accoglievano in parte l’appello dell’ufficio in relazione ai costi sostenuti in favore della RAGIONE_SOCIALE ritenendo che si trattasse di operazioni soggettivamente inesistenti per le quali la deducibilità a fini imposte dirette era prevista dall’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 come modificato dalla l. n. 44 del 2012 ma che, in relazione all’Iva, non ne fosse consentita la detrazione, in mancanza di prova di incolpevole ignoranza di aver partecipato a una operazione fraudolenta, e quindi della propria buona fede, prevista anche dalla Corte di giustizia dell’unione europea.
Contro tale sentenza propone ricorso la società contribuente, sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria per l’adunanza camerale del 4 aprile 2024.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Considerato che
Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 7 dello Statuto del contribuente (l. n. 212 del 2000), 3 della l. n. 241 del 1990, 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, e degli artt. 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.; la società ricorrente deduce, in particolare, che la CTR, laddove ha confermato il recupero a tassazione a fini Iva, in relazione alle operazioni con il COGNOME, accogliendo sul punto l’appello incidentale dell’ufficio, abbia indebitamente avallato il comportamento della controparte che aveva integrato, contra legem , la motivazione del recupero posta a
base dell’avviso di accertamento; ed infatti in sede di accertamento l’RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto che i costi fossero inadeguatamente documentati e antieconomici in rapporto ai costi complessivi e su tali circostanze si era imperniata la difesa della contribuente; nel corso del giudizio di secondo grado l’RAGIONE_SOCIALE, nel proporre appello incidentale, aveva invece addotto a fondamento della ripresa ulteriori ragioni alternative, sostanzialmente deducendo l’inesistenza soggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni tra la società e il COGNOME, così indebitamente modificando le ragioni poste a base dell’accertamento e su tale diversa e alternativa ragione la CTR aveva motivato l’accoglimento dell’appello incidentale.
1.1. Il motivo è fondato.
Dalla prospettazione dei fatti riportati nel ricorso, nel quale, ai fini dell’autosufficienza, risultano riprodotti sia la parte essenziale della motivazione dell’avviso d’accertamento, sia i passaggi più rilevanti della sentenza di primo grado, sia il contenuto più significativo dell’atto d’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, si evince che: 1) in sede di accertamento l’RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto che i costi fossero inadeguatamente documentati e antieconomici in rapporto ai costi complessivi e su tali circostanze si era imperniata la difesa della contribuente; 2) la pronuncia del giudice provinciale, favorevole alla contribuente, esaminò e valutò la controversia nell’alveo di tale deduzione; 3) con l’appello l’RAGIONE_SOCIALE censurò la decisione del giudice provinciale evidenziando (anche) la sussistenza della ipotesi di fatture soggettivamente fittizie.
Nel processo tributario di appello la novità della domanda deve essere verificata in stretto riferimento alla pretesa effettivamente avanzata nell’atto impositivo impugnato e, quindi, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, poiché il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale
sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso, nel quale l’Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale, e la sua pretesa è quella risultante all’atto impugnato, sia per quanto riguarda il petitum sia per quanto riguarda la causa petendi (Cass. 29/10/2008, n. 25909; Cass. 28/06/2012, n. 10806; Cass. 07/05/2014, n. 9810; Cass. 3/10/2018, n. 24003; Cass. 10/05/2019, n. 12467; Cass. 10/10/2022, n. 29431).
Nel presente caso, invero, la prospettazione del Fisco non consente diversa qualificazione nel senso e nella direzione in cui si è mossa la CTR, stante la contraddittorietà tra operazioni indeterminabili o non inerenti per antieconomicità e operazioni soggettivamente inesistenti (dove la prestazione o il bene esistono ma sono svolti o ceduti da un soggetto diverso da quello che pone in essere la fatturazione).
2. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce violazione degli artt. 108, 109 e 164 t.u.i.r., degli artt. 19 e 19bis .1 d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 17 e seguenti della direttiva 77/388/CE e degli artt. 167 e seguenti della direttiva 2006/12/CEE nonché degli artt. 115, primo comma, cod. proc. civ., e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.,
Il motivo attiene alla sola statuizione della Commissione tributaria regionale con la quale questa ha confermato la ripresa dei costi relativi a due auto Porsche utilizzate nell’esercizio di impresa; sul punto la CTR aveva infatti evidenziato che l’attività della società (cioè fornire ai piloti di motocross i mezzi per partecipare alle corse, organizzare trofei motociclistici e gestire direttamente un team motociclistico) inducesse a negare la strumentalità esclusiva RAGIONE_SOCIALE vetture Porsche oggetto di leasing , e, a supporto di tale considerazione, ha evidenziato molteplici elementi: le caratteristiche intrinseche di tali mezzi che evidentemente eccedono la necessità di assistenza in circuiti misti
durante le gare motociclistiche, la mancata documentazione dei chilometraggi che aveva impedito la valutazione degli stessi in rapporto all’esiguo numero di giornate di corsa nel 2009, l’utilizzazione inoltre nel periodo 2009-2012 di una terza autovettura di grossa cilindrata a servizio dell’impresa, la mancata documentazione RAGIONE_SOCIALE dotazioni necessarie a rendere i veicoli idonei alle funzioni invocate di apripista e pronto intervento.
2.1. In relazione a tale statuizione, il motivo di ricorso, esposto concretamente in particolare nel paragrafo 2.2, è evidentemente inammissibile in quanto volto a censurare il merito degli accertamenti operati dalla CTR, di fatto deducendo una errata ricognizione della fattispecie concreta, alla luce dell’omesso esame della dichiarazione scritta resa dalla società emittente le fatture in relazione all’utilizzo del circuito di Pomposa, doglianza che non corrisponde ai canoni della deduzione della violazione di legge.
Il motivo è altresì inammissibile laddove nel paragrafo 2.3 censura il mancato riconoscimento del diritto di portare in detrazione l’imposta addebitata dal fornitore e da essa regolarmente assolta, non solo perché di tale censura, espressa in tali termini, non vi è riferimento nella parte di appello riportata nel ricorso ma anche perché essa non si confronta con la specifica ratio della decisione della CTR che ha ritenuto indetraibile l’Iva per la non inerenza dei costi, rimanendo poi l’affermazione dell’inerenza meramente declamata nel corpo del motivo.
Il ricorso va quindi accolto in relazione al primo motivo e rigettato quanto al secondo; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia alla Corte
di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2024.