Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25010 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25010 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/09/2024
Oggetto: avviso di accer- tamento – artt. 32 e 39 d.P.R. n.600/73 – II.DD. e IVA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13417/2016 R.G. proposto da COGNOME NOME, imprenditore RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) e domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione ; -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n.255/17/16 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, depositata il 22.1.2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, veniva parzialmente accolto l’appello dell’ RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n. 23/9/11 con la quale il giudice aveva accolto il ricorso dell’imprenditore RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO. L’avviso veniva emesso per II.DD. e IVA 2004 ex artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600/73 a seguito di verifica fiscale conclusa con p.v.c. e interlocuzione con il contribuente ex art.12 comma 7 l. n.212/2000. Venivano ritenuti non giustificati i movimenti bancari, effettuati dal contribuente, dai suoi figli NOME, NOME e NOME COGNOME e dalle imprese collegate per complessivi euro 1.304.100, i quali venivano qualificati ricavi non dichiarati.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo ritenendo non sufficientemente motivato l’atto impositivo impugnato. Il giudice d’appello riformava tale decisione, stabilendo al contrario che l’avviso e il p.v.c. fornissero evidenze di movimenti finanziari sui conti del contribuente e dei familiari, e che non fossero stati giustificati. La CTR stabiliva, inoltre: «Deve, però, altresì, rilevarsi che, essendo tre (il contribuente e i due figli) i nominativi che risultano nell’elenco dei prelievi effettuati, la quota di pertinenza del contribuente è di un terzo. Pertanto, l’importo di ricavi non contabilizzati, di cui a pag. 3 dell’avviso di accertamento impugnato, deve essere ridotto ad un terzo e cioè euro 434.700,00 (1/3 di euro 1.304.100,00).».
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso principale per Cassazione, articolato in cinque censure, al quale l’RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso principale viene prospettato l’ error in iudicando , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per falsa applicazione «RAGIONE_SOCIALE presunzioni legali previste dell’art. 32 commi 1) e 2) d.P.R. 600/73 e 51 comma 2) numero 2 d.P.R. 633/72 per omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE prove e degli elementi risultanti dalle scritture contabili dell’RAGIONE_SOCIALE individuale in contabilità ordinaria.». Secondo il ricorrente il giudice avrebbe omesso di valutare le prove documentali fomite dalle quali emergerebbe che tutti gli addebiti contabilizzati sono riferiti ad operazioni imponibili fatturate, essendo stata dimostrata provenienza e destinazione dei singoli prelevamenti.
1.1. Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/73, 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 633/72 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «per omessa valutazione dei riscontri e RAGIONE_SOCIALE giustificazioni analitiche fomite, al fine di provare che i singoli prelievi contestati derivavano da operazione imponibili già fatturati (vendita di immobili)».
I due motivi, strettamente connessi, sono di trattazione congiunta e sono inammissibili. Premesso che le presunzioni discendenti dall’art. 32 d.P.R. 600/73 sono relative, la prima e la seconda censura sono chiaramente generiche e, in ultima analisi, anche meritali. Alle pagg.10 e 11 del ricorso non sono indicate, neppure per sommi capi, le concrete giustificazioni RAGIONE_SOCIALE singole movimentazioni contestate di cui il giudice non avrebbe tenuto conto, e non basta il richiamo generico alla produzione documentale effettuata in sede di osservazioni al p.v.c. ex art.12 comma 7 l. n.212/2000 e indicata come allegata al ricorso, la quale oltretutto non è chiaro in quale
misura si distingua per contenuto dai prospetti giustificativi già esibiti agli accertatori anteriormente all’adozione del p.v.c..
La Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332). Non vi sono ragioni per discostarsi da tale insegnamento nel caso di specie.
Con il terzo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/73, 54 d.P.R. 633/72 e 2729 cod. civ., ai fini de ll’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver la CTR tenuto conto che l’Amministrazione finanziaria non aveva fornito la prova dei ricavi occulti contestati.
4. Il motivo è inammissibile, in quanto chiaramente diretto ad ottenere un nuovo apprezzamento della prova. La censura inoltre è anche incongruente, dal momento che l’unico collegamento tra la censura e la fattispecie concreta è la seguente affermazione contenuta a pag.12 del ricorso: «La semplice incollatura dei verbali di assemblea redatti su supporto elettronico nel libro RAGIONE_SOCIALE adunanze, non può costituire una valida prova di maggiori ricavi, giacché i movimenti bancari risultanti dal conto bancario intestato al COGNOME sono riferibili ad operazioni poste in essere dall’RAGIONE_SOCIALE e sono stati tutti dichiarati e fatturati.». Il Collegio osserva che l ‘irregolare tenuta della contabilità è una circostanza tutt’altro che di minore rilevanza, come sostiene il contribuente depotenziando l’elemento suddetto, certamente idoneo a fondare l’accertamento analitico induttivo (cfr., tra le molte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6937 del 25/03/2011). In disparte da ciò, la contestazione è stata ritenuta fondata dal giudice perché: «le consistenti somme di cui trattasi non trovano alcuna corrispondenza né in entrata né in uscita nei conti
e/o sottoconti RAGIONE_SOCIALE scritture contabili. Né può ritenersi idonea la motivazione addotta dal contribuente circa la riconducibilità dei prelievi a incassi scaturenti dalla attività edilizia svolta dallo stesso tenuto conto che i detti prelievi non trovano alcun supporto e/o giustificazione negli utili che lo stesso ha dichiarato di aver conseguito negli armi precedenti attraverso i dati esposti nelle relative dichiarazioni dei redditi.» (cfr. p. 2 sentenza). Si tratta di una argomentazione logica non specificamente censurata con apposita doglianza motivazionale.
Con il quarto motivo del ricorso principale viene prospettato l’ error in procedendo per violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. 600/73 e 51 d.P.R. 633/72, in rapporto all’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ. per contraddittorietà della motivazione, laddove i giudici d’appello, riconoscendo le operazioni non giustificate ammontanti a euro 1.304.100, hanno ritenuto congruo ridurre di un terzo i ricavi non contabilizzati in euro 434.700, senza specificare analiticamente quali fossero, singolarmente, i prelevamenti giustificati. Tale interpretazione sarebbe secondo il ricorrente in violazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale il contribuente deve fornire una prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero della loro estraneità alla propria attività, ritenuta insufficiente dai giudici di secondo grado, senza una specifica motivazione.
6. Il motivo è inammissibile in quanto da un lato non coglie la ratio decidendi espressa dalla CTR che, come sopra visto, ha accertato non la mera insufficienza della prova bensì la totale irreconciliabilità tra le movimentazioni contestate e le risultanze RAGIONE_SOCIALE scritture contabili. Dall’altro, il ricorrente non ha interesse ex art.100 cod. proc. civ. a far valere il fatto che la CTR abbia ridotto di un terzo della pretesa impositiva in assenza di prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni contestate.
7. Il quinto motivo del ricorso principale, con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., si censura l’ «insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 7 e 12, comma 7, della legge 27/7/2000, 42 d.P.R. 600/73 e 56 d.P.R. 633/72, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di contraddittorio con l’Ufficio. L’omessa valutazione nel contraddittorio endoprocedimentale RAGIONE_SOCIALE osservazioni difensive, notificate all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Catania il 16/4/2008 e non esaminate, avrebbe condotto ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta dal giudice di secondo grado. Il mancato esame RAGIONE_SOCIALE giustificazioni di tutti i prelevamenti fomite con le osservazioni al p.v.c. 25/2/2008 alla Guardia di Finanza e all’Ufficio tributario non riportate nell’atto di accertamento, determina la nullità dell’atto stesso.».
La doglianza è inammissibile.
8.1. Innanzitutto, l ‘art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall’11 settembre 2012. La novella trova dunque applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 22 gennaio 2016 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale dev ‘ essere dedotto censurando l’ «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più l’«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione» circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio come precedentemente previsto dal ‘vecchio’ n.5, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso il quale non ha tenuto conto del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014).
8.2. Inoltre, la doglianza non coglie la ratio decidendi , dal momento che la CTR ha espressamente preso in considerazione le prospetta-
zioni difensive successive alla notifica del p.v.c. nel seguente passaggio argomentativo: «Del resto, dall’esame del ricorso introduttivo, si riscontra che il contribuente poco dice, sostanzialmente, a fronte di quanto esposto nell’avviso di accertamento e, soprattutto, nel collegato p.v.c. da cui risulta un complesso di collegamenti (…) » (cfr. p.2 sentenza). Vengono inoltre specificamente valutati i fatti posti alla base del ricorso giudiziale e dell’appello: «Si osserva, inoltre, che non viene fatto, nel ricorso, specifico riferimento all’anno in esame in modo da chiarire specificamente le movimentazioni dell’anno oggetto dell’accertamento ma vengono riportati dati globali da cui non è agevole scindere la posizione dell’anno in questione» ( ibidem ). Non sussiste dunque l’omesso esame del fatto, ed è stato compiuto dal giudice un preciso accertamento di genericità della prospettazione difensiva, peraltro non riprodotta analiticamente nel ricorso con riferimento alle singole movimentazioni contestate.
9. Con un unico motivo di ricorso incidentale, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 51, comma 2, n. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ., relativamente ai rilievi fiscali effettuati sulla base RAGIONE_SOCIALE indagini bancarie in quanto, pur avendo ritenuto la sussistenza di operazioni extracontabili, il giudice d’appello ha rideterminato nella misura di un terzo i ricavi non contabilizzati.
10. Il motivo è fondato. La CTR non ha tenuto conto del fatto che, quanto alle II.DD., al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’RAGIONE_SOCIALE -, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità RAGIONE_SOCIALE stesse
alla sua attività (cfr., tra le molte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4829 del 11/03/2015). Quanto all’accertamento riferito all’imposizione indiretta poi va ribadito che tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell’art.32, comma 1, n.2 del d.P.R. n.600 del 1973, e dell’art.51, comma 2, n.2, del d.P.R. n.633 del 1972, riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all’interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili (cfr. ex multis , Cass. Sez. 5, Sentenza n.26111 del 30/12/2015; conforme Cass. Sez. 5, Sentenza n.15857 del 29/07/2016).
Il giudice non ha tenuto conto che, per superare tale presunzione, il contribuente deve in particolare dimostrare, con una prova non generica bensì analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (Cass. Sez. 5, Sentenza n.15857 del 29/07/2016, conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n.4829 del 11/03/2015), non potendo operare una riduzione forfetaria ad un terzo per il semplice fatto che le indagini bancarie hanno interessato anche conti correnti intestati a due familiari del contribuente.
11. In conclusione, accolto il ricorso incidentale, disatteso il ricorso principale, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigettato il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso il 12.9.2024