Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30347 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30347 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 2875-2022 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO per procura speciale alle liti in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore
-intimate- avverso la sentenza n. 2056/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 25.6.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME
COGNOME‘COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale ivi indicata, in sede di rinvio da Cass. n. 31103/2019, aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 353/2010 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce in rigetto del ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo.
RAGIONE_SOCIALE riscossione ed RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 e lamenta che la CTR abbia erroneamente dichiarato inammissibili il primo, secondo e quarto motivo d’appello per avere l ‘appellante unicamente riproposto le censure formulate in primo grado, senza spiegare critiche specifiche alla sentenza di primo grado.
1.2. La doglianza è fondata.
1.3. La CTR ha, invero, affermato quanto segue: «Prioritariamente il Collegio accerta che tre motivi di gravame, precisamente il primo, il secondo ed il quarto, sono risultati essere uguali a quelli indicati nel ricorso introduttivo della controversia che qui ci occupa. Essendo stati tali motivi
adeguatamente esaminati dai giudici di prime cure, non potendo, quindi, assurgere affatto a motivi specifici di impugnazione per mancanza di qualsivoglia elemento di critica contro la sentenza impugnata, risultata ben motivata, il Collegio, ai sensi dell’articolo 53 – Forma dell’appello -d.lgs. 546/1992, li dichiara inammissibili».
1.3. Nel caso in esame, tuttavia, l’atto di appello richiamato e trascritto nel ricorso contiene, con riguardo ai motivi di gravame indicati, doglianze niente affatto generiche, ma specificamente articolate a sostegno RAGIONE_SOCIALE difese della contribuente e del resto, questa Corte (cfr. Cass. nn. 32838/2018, 3025/2018, 1200/2016) ha evidenziato che la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico RAGIONE_SOCIALE prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma tale esigenza non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo Giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al Giudice d’appello dette argomentazioni – perché ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere -, si adempia pienamente all’onere di specificità dei motivi.
1.4. Si tratta di evenienza che ricorre nel caso in esame, in cui l’appello aveva riproposto puntualmente le questioni di fatto e di diritto disattese dal primo Giudice, con conseguente erronea pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione relativamente al primo, secondo e quarto motivo d’appello.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. avendo la CTR rigettato con motivazione solo apparente il terzo motivo d’appello, affermando che «le doglianze … manifestate con il terzo motivo di gravame …(erano)… infondate perché i giudici di prime cure,
senza incertezza alcuna, si …(erano)… premurati di analizzare tutte le eccezioni sollevate sul punto dalla contribuente addivenendo al loro rigetto con dovizia di specifiche e puntuali motivazioni, … totalmente condivise dal collegio, …(avendo)… accertato la totale inesistenza RAGIONE_SOCIALE violazioni RAGIONE_SOCIALE leggi ivi indicate», senza pronunciarsi, i Giudici del gravame, sul motivo d’appello inerente l ‘ assenza di prova da parte di RAGIONE_SOCIALE dell’avvenuta regolare notificazione degli avvisi di mora e RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento sottese al fermo e la conseguente eccepita prescrizione dei sottesi crediti, e sul motivo d’appello inerente la contestata violazione dell’art. 86 DPR n. 602/1973.
2.2. La doglianza è parzialmente fondata.
2.3. La Commissione tributaria regionale ha respinto il terzo motivo d’appello affermando quanto segue:« Le doglianze, manifestate dall’appellante con il terzo motivo di gravame contro la sentenza impugnata, sono risultate totalmente infondate, perché i giudici di prime cure, senza incertezza alcuna, si sono premurati di analizzare tutte le eccezioni sollevate sul punto dalla contribuente (ricorrente ed appellante), addivenendo al loro rigetto con dovizia di specifiche e puntuali motivazioni, qui totalmente condivise dal Collegio, perché hanno accertato la totale inesistenza RAGIONE_SOCIALE violazioni RAGIONE_SOCIALE leggi ivi indicate, non determinandosi, così, alcuna contraddittorietà nella sentenza impugnata. A fronte dell’ampia ed esaustiva analisi motivazionale riportata sul punto nella sentenza impugnata, la signora COGNOME NOME si è limitata ad eccepire la contraddittorietà della decisione adottata dalla C.T.P. di Lecce, senza preoccuparsi di offrire le necessarie prove (riferimento all’articolo 2697 c.c.) a sostegno del terzo motivo di gravame. Pertanto tale motivo è risultato totalmente infondato ed è rigettato».
2.2. In diritto si osserva che la sentenza d’appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in un ‘ acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga un ‘ effettiva
valutazione, propria del giudice di appello, dell ‘ infondatezza dei motivi del gravame (cfr. Cass. nn. 21443/2022, 2397/2021).
2.3. Nella specie, il giudice di appello si è richiamato, a fondamento della motivazione, alla sentenza di primo grado, le cui motivazioni non sono state specificamente indicate nella sentenza impugnata, essendo stato ad essa fatto rinvio in termini del tutto generici e senza alcuno specifico riferimento al motivo dell’appello (ritualmente trascritto in parte qua ed allegato al ricorso), con il quale la ricorrente ha contestato la mancata notifica di tre RAGIONE_SOCIALE nove cartelle impugnate e degli avvisi di mora con relativa prescrizione dei crediti ad essi sottesi, così come la motivazione del provvedimento di fermo.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione per un nuovo esame del merito e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 14.11.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)