Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34077 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34077 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 3865 del Ruolo Generale dell’anno 2018, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, come in atti domiciliato,
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
INTIMATA
E
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, agente
della riscossione per la Provincia di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
INTIMATA
E
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,
RESISTENTE
E
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
INTIMATA
E
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
INTIMATA
E
REGIONE RAGIONE_SOCIALE-SETTORE TRIBUTI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
INTIMATA
E
REGIONE RAGIONE_SOCIALE-SETTORE TRIBUTI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
INTIMATA
avverso la sentenza numero 2380/17 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, pubblicata in data 31 luglio 2017.
Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza numero 2380/17, pubblicata in data 31 luglio 2017, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria dichiarava inammissibile, ‘per mancata specificazione dei motivi’, l’appello proposto dal Comune di Francica avverso la sentenza numero 1713/16, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia aveva rigettato il ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria numero NUMERO_CARTA, inerente al mancato pagamento di tributi di varia natura per l’importo complessivo di euro 88.404,84, nonché le prodromiche cartelle di pagamento ed i ruoli in esse incorporati.
Il Comune di Francica proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di gravame ed insistendo nelle sue argomentazioni e richieste con memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio, precisando di farlo ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’articolo 370, comma 1, del codice di procedura civile.
La causa, alla camera di consiglio del 13 novembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento.
Con l’unico motivo adAVV_NOTAIOo a sostegno del gravame il Comune di Francica, dolendosi della violazione e falsa
applicazione dell’articolo 53 del decreto legislativo numero 546 del 1992, in relazione all’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, stigmatizza l’operato della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, la quale aveva reputato inammissibile l’appello, nonostante contenesse i motivi specifici di impugnazione della sentenza di primo grado, attraverso l’indicazione -per separati paragrafi e sottoparagrafi- RAGIONE_SOCIALE ragioni di dissenso rispetto ai passaggi motivazionali posti a fondamento dei capi oggetto di censura, nonché le modifiche da apportare per rendere la decisione conforme alle norme di diritto violate o falsamente applicate.
3. Il motivo è fondato.
3.1. In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici di impugnazione, che, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo numero 546 del 1992, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni, tanto più che il summenzionato articolo deve essere interpretato restrittivamente, in linea con i dettami dell’articolo 14 RAGIONE_SOCIALE disposizioni preliminari al codice civile, trattandosi di una norma eccezionale che limita l’accesso alla giustizia e dovendosi consentire, pertanto, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 15519/20).
Non è nemmeno preclusa, nell’ottica qui riguardata dell’ammissibilità dell’atto di appello, la riproposizione, a supporto del gravame, RAGIONE_SOCIALE ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado, che assolve all’onere di censurare specificamente la pronuncia gravata, imposto dal suddetto articolo 53, comma 1, del decreto legislativo numero 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel giudizio tributario, dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (cfr. Cass. n. 30525/18).
Ed, infatti, in materia di contenzioso tributario, la riproposizione in appello RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente o della legittimità dell’accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria, a confutazione RAGIONE_SOCIALE argomentazioni sulle quali sia fondata la sentenza di primo grado, deve reputarsi del tutto legittima -e, quindi, rispettosa dell’onere di specificità enucleabile dall’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo numero 546 del 1992- laddove investa la decisione nella sua interezza o, comunque, dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco -anche per implicitoi motivi di censura avverso le statuizioni emesse in prime cure e l’ iter logicogiuridico che le sorregge (cfr. Cass. n. 1030/24).
3.2. Nel caso di specie, il Comune di Francica, con l’atto di appello proposto avverso la sentenza di primo grado, ha illustrato, con dovizia di argomentazioni ed acribia rappresentativa, le molteplici ragioni di dissenso articolate con
riferimento all’operato dell’autorità giudiziaria adita in prime cure, riportate nel ricorso per cassazione e specificamente richiamate, in relazione alle pagine dell’atto di gravame in cui erano state enunciate, mettendo in evidenza l’erroneità e l’ingiustizia che -a suo dire- caratterizzavano la decisione, criticandone la ricostruzione, fattuale e giuridica, e le conclusioni alle quali la Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia era pervenuta.
Ed, al cospetto di doglianze di tal fatta, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria non poteva limitarsi -come ha fatto, violando i principi giuridici precedentemente evocatia sostenere che consistevano -le suddette doglianze- in una mera reiterazione di quelle già formulate nel corso del giudizio di primo grado -senza, peraltro, nemmeno giustificare le proprie asserzioni, attraverso una seria e circostanziata giustapposizione dell’atto di gravame alle difese approntate dall’RAGIONE_SOCIALE davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentiaad onta dell’impianto critico imbastito avverso la sentenza impugnata, del quale non si è fatta carico, ed al percorso logico-valutativo che la sorregge e ad onta della possibilità anch’essa mentovata in precedenza -di reiterazione, da parte del contribuente, RAGIONE_SOCIALE proprie argomentazioni in grado di appello.
Alla luce, pertanto, RAGIONE_SOCIALE osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, affinché, in diversa composizione, effettui un nuovo giudizio, tenendo conto dei principi testé menzionati, e provveda, altresì, al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, in diversa composizione, affinché, tenendo conto dei principi enunciati in motivazione, effettui un nuovo giudizio, provvedendo anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Roma, 13 novembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME