Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33409 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33409 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24256 -201 7 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, pec , presso il cui studio legale (RAGIONE_SOCIALE) sito in Roma, alla INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata;
Oggetto:
Tributi –
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2711/07/2017 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di CALTANISSETTA, depositata in data 17/07/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze di un p.v.c. della G.d.F., aveva emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per recupero a tassazione di maggiori imposte ai fini IRES, IVA ed IRAP per l’anno d’imposta 2006, la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Sicilia, Sezione staccata di Caltanissetta, con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente avverso la statuizione di primo grado ad essa sfavorevole, ritenendo illegittimo l’accertamento presuntivo di maggiori ricavi effettuato, nella specie, sulla base della percentuale di ricarico per non avere gli accertatori considerato «la eterogeneità della merce e la rappresentatività dei relativi campioni»; sosteneva, inoltre, che dal prospetto di determinazione RAGIONE_SOCIALE giacenze allegato al p.v.c. emergeva una percentuale di ricarico variabile dal 54,32 al 66,67 per cento , di molto inferiore a quella dell’83,69 per ce nto accertata dai verificatori ed applicata dall’amministrazione finanziaria che, peraltro, non aveva tenuto conto RAGIONE_SOCIALE circostanze di comune esperienza che «la merce oggetto dell’accertamento è suscettibile di obsolescenza e che alla stessa viene comunemente applicata una scontistica (non sempre uniforme)».
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui replica la società intimata con controricorso.
Considerato che:
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità sollevate dalla controricorrente.
La prima, fondata sulla notifica del ricorso a mezzo PEC con firma digitale di tipo PAdES anziché CAdES, e quindi con estensione ‘.pdf’ anziché ‘p7m’, va rigettata alla stregua di Cass., Sez. U, n. 10266 del 27/04/2018 che le ha ritenute equivalenti e come tali entrambe utilizzabili per la trasmissione informatica del documento.
Anche la seconda eccezione, fondata sul difetto di autosufficienza del ricorso perché contenente la riproduzione integrale di atti del giudizio di merito, in particolare le controdeduzioni depositate dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in primo grado e la sentenza della CTP (e non della CTR, come erroneamente sostenuto nel controricorso), va rigettata.
3.1. Sull’inammissibilità dei cosiddetti ricorsi “farciti” o “sandwich”, ovvero redatti mediante integrale riproduzione degli atti dei gradi di merito, avuto riguardo al requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si è pronunciata più volte questa Corte (Cass. n. 784/2014, n. 22792/2013, n. 10244/2013; n. 17447/2012, S.U. n. 5698/2012, n. 1380/2011, n. 15180/2010). In particolare, nella sentenza n. 18363 del 18/09/2015 (Rv. 636551 -01) si è affermato il condivisibile principio secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, la tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza, sicché è sanzionabile con l’inammissibilità, a meno che il coacervo dei documenti integralmente riprodotti, essendo facilmente individuabile ed isolabile, possa essere separato ed espunto dall’atto processuale, la cui autosufficienza, una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto
e le dimensioni globali, dovrà essere valutata in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi».
3.2. Ed è quello che accade nel caso in esame, in cui le controdeduzioni d’appello dell’RAGIONE_SOCIALE , riprodotte nel ricorso, possono essere espunte dallo stesso senza alcuna particolare difficoltà e senza che ciò incida in alcun modo sull’autosufficienza dello stesso , consentendo di enucleare, con sufficiente chiarezza, i fatti salienti della vicenda processuale e le ragioni dell’impugnazione (Cass. n. 13334 del 2019; Cass. n. 2913 del 2019; Cass. n. 20112 del 2018, n. 18363 del 2015 e n. 1957 del 2004). Peraltro, la riproduzione del contenuto RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni inclusive RAGIONE_SOCIALE parti del p.v.c. della G.d.F., al pari del contenuto della sentenza di primo grado (quest’ultima , peraltro, fatta in modo parziale in quanto limitata alla parte motivazionale, della consistenza di poco più di due pagine del ricorso), è giustificata dalla necessità di illustrare le ragioni di censura alla sentenza impugnata (per la precisione, rispettivamente, il secondo e quarto mezzo di cassazione, con cui la ricorrente deduce che i verificatori avevano esaminato e quantificato tutte le merci giacenti, e non semplicemente una parte RAGIONE_SOCIALE stesse, ai fini della individuazione dell’indice di ricarico applicato, nonché il secondo mezzo incentrato sulla novità dei motivi di impugnazione proposti dalla società in appello) senza incorrere nel difetto di specificità del motivo ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
Venendo, quindi, al merito, con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. nonché degli artt. 342 cod. proc. civ., 53 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
4.1. Sostiene la ricorrente che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’appello sia per difetto di specificità dei motivi, sia per novità RAGIONE_SOCIALE domande proposte dalla società appellante; vizi che, comunque, la CTR aveva omesso di rilevare in violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni processuali censurate.
4.2. Invero, in relazione alla prima censura deduce che l’appellante si era limitata alla mera riproposizione dei motivi di ricorso. In relazione alla seconda sostiene che la società contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento deducendo la nullità dell’atto per mancanza di motivazione e violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, per illegittimo utilizzo RAGIONE_SOCIALE presunzioni e l’infondatezza nel merito dell’atto impositivo nonché la carenza di motivazione in ordine all’ap plicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, mentre in grado di appello aveva dedotto l’illegittimità dell’accertamento per illogicità del procedimento accertativo effettuato sulla base del metodo della media ponderata e l’omessa applicazione di correttivi in considerazione della natura obsoleta della merce e degli sconti praticati alla clientela. Precisa la ricorrente che la società contribuente aveva lamentato in primo grado che i verificatori avevano applicato « una semplice media dei prezzi rilevati per alcuni prodotti a campione e non viceversa utilizzando una media ponderata sulla base dei quantitativi ceduti in quanto le diverse tipologie dei prodotti trattati dalla società presentano scostamenti significativi in termini di valore », mentre in appello, pur riconoscendo che la RAGIONE_SOCIALE aveva utilizzato il calcolo della media ponderata (e non la semplice media dei prezzi come sostenuto in primo grado), riteneva che lo stesso non fosse stato correttamente eseguito perché la quasi totalità della merce (vernici e diluenti) sarebbe stata venduta con percentuali variabili tra il 54,32% ed il 66,67% e non con la percentuale di ricarico cui era pervenuta la GdF e pari al 83,8964%» (ricorso, pag. 34).
5. Rileva il Collegio che il vizio di omessa pronuncia sia nella specie inammissibile alla stregua del principio giurisprudenziale in base al quale «In tema di processo tributario, nel ricorso per cassazione non è utilmente censurabile ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 4 e 112 c.p.c. la mancata pronuncia da parte del giudice sull’eccezione di inammissibilità di un motivo di appello, perché nuovo, in quanto trattasi di questione rilevabile “ex officio”, che sfugge pertanto alla preclusione di cui all’art. 57,
comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la quale investe le sole eccezioni in senso stretto e non anche le eccezioni improprie o le mere difese» (Cass. n. 5204 del 20/02/2023, Rv. 666821 -01; in termini anche Cass. n. 30227 del 14/10/2022, Rv. 666084 – 01 ). Principio che va all’evidenza esteso all’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, pure rilevabile d’ufficio.
5.1. Va, in ogni caso, ricordato che «Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti», come nel caso di specie, del tutto «incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia» (Cass. n. 24155 del 2017; conf. Cass. 29191 del 2017, n. 2151 del 2021). E nel caso di specie la decisione nel merito, di accoglimento dell’appello della società contribuente, implica necessariamente il rigetto della questione preliminare di inammissibilità di quell’atto.
5.2. Al riguardo, però, deve ricordarsi che «È configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di
legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività» (Cass. n. 12131 del 2023).
5.3. Ed è ciò che è avvenuto nel caso di specie, in cui, come detto sopra, la ricorrente ha dedotto anche la violazione degli artt. 342 cod. proc. civ., 53 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando l’omessa dichiarazione di inammissibilità dell’appello della società contribuente sia per difetto di specificità dei motivi, sia per novità RAGIONE_SOCIALE domande proposte dall’appellante.
Orbene, il Collegio ritiene infondata la prima censura ma fondata l’altra.
Invero, quanto all’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, deve ricordarsi che, per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (tra le tante, da ultime: Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cas., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873). Pertanto, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non deve consistere in una rigorosa enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni
invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia RAGIONE_SOCIALE ragioni della doglianza (Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30341). Si è, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, tali da comportare l’inammissibilità dell’appello a termini dell’art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, ove il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall’intero atto di impugnazione nel suo complesso (Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582). Non è, quindi, necessaria ai fini dell’ammissibilità dell’appello la indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell’avviso impugnato. (Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582).
La censura è comunque inammissibile in quanto si pone in insanabile contraddizione con la seconda censura, con cui la ricorrente lamenta la proposizione da parte della società appellante di motivi nuovi che, proprio per tale ragione, devono ritenersi specificamente dedotti nell’atto di impugnazione, come peraltro risultante dal testo della sentenza impugnata.
Come sopra anticipato, è fondata e va accolta la seconda censura con cui la ricorrente lamenta la proposizione di motivi nuovi.
9.1. Al riguardo, va ricordato il principio secondo cui, «nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla
contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o RAGIONE_SOCIALE censure del contribuente, che restano sempre deducibili» (Cass. n. 31224 del 2017 e numerose altre conformi), nonché quello secondo cui, «nel processo tributario d’appello, la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all’originaria “causa petendi” e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l’indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, non integra un’eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992» (Cass. n. 32390 del 2022).
9.2. Nel caso in esame, è pacifico, per averlo riferito anche la controricorrente (pag. 11 del controricorso), che la società contribuente aveva lamentato, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che i verificatori avevano applicato « una semplice media dei prezzi rilevati per alcuni prodotti a campione e non viceversa utilizzando una media ponderata sulla base dei quantitativi ceduti in quanto le diverse tipologie dei prodotti trattati dalla società presentano scostamenti significativi in termini di valore ». Con l’atto di appello , invece, riconosceva che la percentuale di ricarico sul prezzo della merce venduta era stata effettivamente determinata mediante applicazione della media ponderale, ma ne contestata la corretta applicazione «per illogicità dell’accertamento» effettuato sulla base di tale media e «per omessa applicazione dei correttivi in considerazione della natura obsoleta della merce» (così a pag. 1 della sentenza impugnata). In tal modo è evidente che la società contribuente in sede di appello ha ampliato il thema decidendum su questione (quella della corretta applicazione del criterio della media ponderale nell’accertamento dei maggiori ricavi) che non era stata prospettata in primo grado.
10. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 112 cod. proc. civ. nonc hé, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,
cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti.
10.1. Sostiene la ricorrente, che la RAGIONE_SOCIALE si era pronunciata sul motivo con cui la società appellante aveva dedotto la «illogica applicazione» della media ponderale, «senza peraltro motivare ed illustrare quale sarebbe stato il metodo esatto e quali risultati sarebbero stati corretti; né, tampoco, motivando in ordine al fatto decisivo dell’esame analitico (e non già massivo) della merce, siccome operato dai verificatori» (ricorso, pag. 39). Sostiene, inoltre, che anche a voler ritenere corretta la tesi dei giudici di appello secondo cui la percentuale di ricarico era nella specie variabile tra il 54,32% ed il 66,67%, questi ultimi non potevano limitarsi ad annullare l’atto imp ositivo impugnato, ma avrebbero dovuto procedere a determinare i maggiori ricavi utilizzando la percentuale ritenuta congrua, stante la natura di giudizio tributario, diretto non all’annullamento dell’atto ma ad una pronuncia di merito sostitutiva.
11. Con il terzo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla obsolescenza della merce affermata dalla CTR in difetto di prova di tale circostanza.
12. Con il quarto motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e comma 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 per non avere i giudici di appello considerato che nel caso di specie i verificatori avevano correttamente applicato la media ponderale sui beni commercializzati dalla società contribuente ai fini dell’accertamento dei maggiori ricavi da questa conseguiti.
I motivi restano assorbiti dall’accoglimento della seconda censura dedotta nel primo motivo di ricorso.
In estrema sintesi, va accolto il primo motivo di ricorso, nei termini di cui sopra si è detto, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Caltanissetta, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 10/11/2023