Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 797 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 797 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
di
Oggetto: art 53 d. Lgs.
546/92
–
motivi
appello
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO proposto da RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL);
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona dal legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO con domicilio eletto in Roma presso lo studio del ridetto difensore in INDIRIZZO (PEC: EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 6428/20/21 depositata in data 28/07/2021,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’ 08/11/2022 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IRES, IRAP e IVA 2016 con il quale l’Ufficio recuperava costi non inerenti e rettificava le sopravvenienze attive;
-la CTP di Caserta accoglieva parzialmente il ricorso;
-appellava l ‘Ufficio; la CTR dichiarava inammissibile l’appello in quanto non sufficientemente specifico e privo di espresse censure rivolte alla sentenza di primo grado;
-ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto articolato in un solo motivo di ricorso; resiste con controricorso la COGNOME;
Considerato che:
-vanno in primo luogo esaminate le eccezioni di inammissibilità poste in controricorso; le stesse sono tutte infondate;
-invero, quanto alla prima di esse, ritiene il Collegio che la trascrizione in ricorso della sentenza di primo grado e di quella di appello, nei termini in cui è operata da parte ricorrente, non provoca alcuna inammissibilità; nel prosieguo dell’atto infatti è proposto il motivo di impugnazione in termini comprensibili, senza che osti alla sua comprensione l’avvenuta trascrizione RAGIONE_SOCIALE pronunce di merito;
-quanto alla seconda eccezione posta, si osserva che nel ricorso non si opera, come eccepito, un mero assemblaggio privo di coordinamento e selezione degli atti e dei provvedimenti di merito, ma si trascrivono opportunamente -in quanto funzionali efficacemente alla comprensione del motivo di ricorso -solo le parti di atti oggetto di illustrazione del motivo;
-analogamente, neppure la mancata indicazione del ‘locus’ processuale ove tali atti sono prodotti produce l’ inammissibilità dell’impugna zione invocata dalla contribuente società, dal
momento che proprio in virtù RAGIONE_SOCIALE trascrizioni operate il contenuto di tali atti è percepibile da parte della Corte senza ricorrere all’esame di atti diversi dal ricorso per cassazione;
-infine, l’ulteriore eccezione relativa all’inesistenza della notifica del ricorso per cassazione, che si assume notificato a un domicilio digitale sprovvisto di collegamento con la parte controricorrente è parimenti infondata;
-alla luce della costituzione in giudizio della società controricorrente effettivamente perfezionatasi trova applicazione la costante giurisprudenza della Corte in forza della quale (tra molte si rimanda a Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3648 del 24/02/2016) la notifica del ricorso per cassazione al difensore costituito della parte appellata, privo della qualità di domiciliatario della medesima nel giudizio di appello, è nulla e non inesistente, poiché il professionista presso il quale la notifica è eseguita è pur sempre un difensore del destinatario, sicché la nullità è sanata ove quest’ultimo -come avviene nel caso che ci occupa – si costituisca in giudizio; si è ulteriormente precisato in argomento, nella massima sede nomofilattica che (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016) il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.;
-venendo allora all’unico mezzo di impugnazione proposto, che risulta suscettibile quindi di scrutinio, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d. Lgs. n.
546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile per difetto di specificità l’appello dell’Ufficio essendosi parte appellante limitata a ripetere le medesime eccezioni e deduzioni formulate in primo grado senza contestare la motivazione espressa da parte dei giudici della CTP;
-il motivo è fondato;
-come si evince dalla trascrizione dell’atto di appello diligentemente operata in ricorso per cassazione (pagg. 15 e 16) l’Ufficio ha invece con sufficiente specificità ribadito le ragioni poste a base dell’atto impugnato poiché dal suo contenuto viene in evidenza un dissenso che investe la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura sono ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci;
-questa Corte ha chiarito più volte (in termini si veda Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15519 del 21/07/2020; ma in precedenza va richiamata sul punto anche Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20379 del 24/08/2017) che in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d. Lgs. n. 546 del 1992, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l’articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di
primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione;
-per tali ragioni, il ricorso va accolto;
-la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello che dovrà procedere all’esame del merito della controversia;
p.q.m.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugna e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, l’8 novembre 2022.