Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31948 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31948 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30927/2018 R.G. proposto da
:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CALABRIA n. 426/01/18 depositata il 21/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 426/01/18 del 21/03/2018, la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Calabria (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 764/04/15 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Catanzaro (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso
di NOME COGNOME nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo veniva contestato al contribuente di avere svolto una vera e propria attività commerciale on line di orologi da collezione, sicché contestava versamenti e prelevamenti ingiustificati in conto corrente.
1.2. La CTR accoglieva parzialmente l’appello di NOME evidenziando che: a) l’atto impositivo era regolarmente motivato; b) potevano essere riconosciuti ai fini del maggior reddito solo i versamenti e non anche i prelevamenti in ragione di Corte costituzionale n. 228 del 2014.
NOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di ricorso.
NOME COGNOME restava intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE è affidato a tre motivi, di seguito illustrati.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR pronunciato ultrapetita. Invero, il contribuente non si è costituito in appello e non ha riproposto i motivi di appello restati assorbiti dalla decisione di primo grado, che ha riguardato esclusivamente l’affermata illegittimità della documentazione su cui si è fondato l’accertamento.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto non vincolante il giudicato costituito dalla sentenza della CTP n. 438/01/11, confermata in appello con sentenza 64/02/13, che
aveva deciso su identiche questioni relative ad altro anno d’imposta e aveva ritenuto il sig. COGNOME imprenditore commerciale.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR reso motivazione apparente, non avendo qualificato l’attività del sig. COGNOME come di lavoro autonomo o d’impresa e avendo erroneamente ritenuto fornita la prova contraria a carico del contribuente.
Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli altri due motivi.
2.1. Come si evince con la dovuta specificità dal ricorso per cassazione, la sentenza della CTP ha accolto il primo motivo di ricorso del contribuente, annullando l’atto impositivo per mancata allegazione o riproduzione dei documenti acquisiti dal sito e-bay e, quindi, per difetto di motivazione.
2.2. Il contribuente, peraltro, a fronte dell’appello dell’Ufficio, non si è costituito in giudizio e non ha, dunque, riproposto gli ulteriori motivi di ricorso, che devono ritenersi rinunciati (da ultimo Cass. n. 11594 del 03/05/2025).
2.3. La CTR, invece, accogliendo l’appello dell’Ufficio sulla motivazione dell’avviso di accertamento, ha indebitamente esaminato anche le ulteriori questioni poste dal contribuente in primo grado e non riproposte in appello, con conseguente vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.
3.1. Tenuto conto della soccombenza, l’intimato va, altresì, condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento e di quelle relative ai gradi di merito del giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 64.054,60.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dall’intimato; condanna l’intimato al pagamento, in favore della ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, liquidate in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; condanna l’intimato al pagamento, in favore della ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese relative ai gradi di merito del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.300,00 con riferimento al giudizio di primo grado ed in euro 5.900,00 con riferimento al giudizio di secondo grado.
Così deciso in Roma, il 24/09/2025.
La Presidente NOME COGNOME