Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34591 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34591 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3860/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE –
SRAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA n. 5271/2024 depositata il 4/9/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 5271/2024 depositata il 4/9/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 8268/2023 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli aveva rigettato il ricorso del COGNOME avverso l’ingiunzione di pagamento n. 2021 -77
notificatagli dalla RAGIONE_SOCIALE per euro 1.039,23 a titolo di TARSU 2013.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, mentre la RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si denuncia la violazione degli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546/1992, per aver i giudici di appello ritenuto nuova e, quindi, inammissibile in secondo grado la domanda di accertamento della nullità della notifica dell’avviso di accertamento presupposto all’ingiunzione di pagamento impugnata. In particolare, secondo il ricorrente, qualora la parte deduca, con il ricorso introduttivo, l’inesistenza della notifica dell’atto presupposto e poi lamenti, a seguito della produzione della relativa documentazione, la nullità della notifica medesima (per violazione dell’art. 60, comma 1, lett. b -bis ), d.P .R. n. 600/1973, in quanto eseguita a mezzo di messo notificatore nelle mani di un familiare non convivente, con omesso invio della raccomandata informativa), non si determina una modifica della domanda iniziale o un ampliamento del thema decidendum , poiché la successiva deduzione sarebbe rilevabile anche d’ufficio dal giudice, senza la necessità di presentare memoria ex art. 24 d.lgs. n. 546/1992 o di eccepire la nullità all’udienza di discussione.
Il motivo è infondato.
Non è in discussione (appartenendo alle allegazioni dello stesso ricorrente) che il COGNOME, nell’ impugnare l’avviso d’intimazione n. 2021 -77 TARSU, ne abbia chiesto l’annullamento sul presupposto che, in assenza di notifica dell’atto prodromico, il tributo richiesto per l’anno 2013 fosse prescritto per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 n. 4 c.c. e che solo in appello egli abbia eccepito la
nullità del procedimento notificatorio, per omesso invio della cd. raccomandata informativa.
Correttamente, quindi, la CGT di II grado ha ritenuto di non poter esaminare l’eccezione di nullità della notifica dell’atto presupposto, in quanto formulata, per la prima volta, in appello, sebbene la produzione della documentazione relativa al procedimento notificatorio fosse avvenuta già in primo grado ed il contribuente avesse, dunque, la possibilità di integrare la sua allegazione presentando ‘motivi aggiunti’, ai sensi e nei termini di cui all’art. 24 d.lgs. n. n. 546/1992.
Non avendolo fatto, restava preclusa al giudice di appello ogni verifica sui vizi della notifica, il cui scrutinio era limitato all’esistenza o non esistenza della notifica medesima, essendo questa l’unica questione introdotta col ricorso introduttivo ed alla quale andava, perciò, circoscritto il thema decidendum.
Ciò in applicazione di un costante orientamento di questa Corte, secondo cui, «nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto fiscale, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue che il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 24, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione» (così Cass. n. 9637/2017, che richiama Cass. n. 15051/2014: Cass. 23326/2013; 8398/2013; 5369/2017; 19616/2018; 25668/2024; 23856/2024; Cass. 14455/2025).
Né giova al ricorrente invocare -a sostegno della sua tesi -il principio della rilevabilità d’ufficio dei vizi di nullità della notificazione.
Questo perché la natura del procedimento tributario costituisce un limite al rilievo d’ufficio dei vizi propri dell’atto non impugnato, limite stabilito positivamente dall’art. 19, ult. comma, d.lgs. 546 del 1992, che rimette l’impugnazione dell’atto prodromico non notificato alla esclusiva iniziativa della parte, essa costituendo il contenuto della domanda rivolta al giudice, oltre la quale non gli è consentito pronunciarsi, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., se non incorrendo nel vizio di ultrapetizione (in termini, Cass. 14455/2025, cit.).
Peraltro, la delimitazione del thema decidendum con il ricorso introduttivo del giudizio -che è corollario dell’art. 19, cit. -si ricava anche dal successivo art. 24, che consente l’integrazione dei motivi di ricorso, ma solo alle condizioni e nel termine testualmente indicati.
Risulta, quindi, superata dai suindicati, ribaditi, principi la pronuncia n. 31481/2019 citata dall’istante.
Va, dunque, confermata la decisione impugnata, la quale, facendo buon governo degli enunciati principi, ha ritenuto che, al di fuori del perimetro della domanda introdotta col ricorso ed in assenza di motivi aggiunti, non potesse darsi ingresso, per la prima volta, in appello al rilievo della nullità della notifica per mancato invio della raccomandata informativa.
Nessuna pronuncia sulle spese, attesa la mancata costituzione di SO.GE.R.T.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 2 dicembre 2025.
Il Presidente COGNOME