Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17463 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17463 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5576/2024 R.G. proposto da
SCANDURA COGNOME rappresenta e difeso da NOME (CODICE_FISCALE;
: ll’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 6581/2023, depositata il 1° agosto 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/06/2025 dal Cons. COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente COGNOME NOME risultava integramente vittorioso a seguito di suo appello formulato contro l’Agenzia delle
entrate, ma si vedeva dichiarare -con la sentenza riportata in epigrafe – irripetibili le spese di lite del grado.
Ha, quindi, proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi, mentre è rimasta intimata l’Agenzia delle entrate.
In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all’applicazione dell’art. 15 e 36 D.Lgs. 546/92, dell’art. 132 cod. proc. c iv., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e degli art. 24 e 111 Costituzione.
Con tale doglianza si impugna la sentenza nel capo in cui ha disposto la irripetibilità delle spese di lite del grado di appello senza motivazione.
1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., con riferimento all’applicazione dell’art. 15 D.Lgs. 546/92, 92 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Costituzione. Nello specifico si confuta -sotto diversa prospettazione -lo stesso capo della sentenza con cui è stata dichiarata la irripetibilità delle spese di lite.
I motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto all’evidenza connessi.
Essi sono fondati in applicazione dell ‘orientamento consolidato di questa Corte, già espresso da S.U. n. 20598/2008 ed anche di recente confermato con arresto della sez. VI-3 n. 21400/2021 sulla necessità di motivazione specifica per scostarsi dalla regola della soccombenza nella regolazione delle spese, anche in caso di eventuale contumacia della parte soccombente che, per questo solo fatto, non può sottrarsi ad assicurare la piena soddisfazione della parte integralmente vittoriosa.
2.1. Ed infatti, è stato più volte affermato che già nel regime anteriore a quello introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005 n. 263, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali.
Nella sentenza qui impugnata non risulta, invece, espressa alcuna motivazione in ordine alla dichiarata irripetibilità delle spese del giudizio di secondo grado, non assumendo rilevanza che il gravame fosse stato accolto limitatamente al regime delle spese di primo grado.
2.2. Peraltro, in tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica “in
negativo” in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa.
Ancora, sempre in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile “ratione temporis”, introdotta dalla l. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (cfr. Cass VI-L n. 9977/2019).
Ne consegue che il ricorso è fondato e deve essere accolto, da cui deriva la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopra indicati principi nel disciplinare le spese del giudizio di appello, oltre a provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2025.