Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31018 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31018 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13596/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC EMAIL
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Oggetto: tributi nullità della sentenza
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 3748/04/2021 depositata in data 16 novembre 2021 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023.
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME NOME , esercente (come risulta dalla sentenza impugnata) le attività di bar gelateria e pasticceria, altre che di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, ha impugnato un avviso di accertamento redatto con metodologia analitico-induttiva e relativo al periodo di imposta 2010 per IRPEF, IRAP e IVA, il quale aveva fatto seguito a verifica.
La CTP di Vibo Valentia ha accolto il ricorso, con sentenza riformata dalla CTR della Calabria, con la quale è stato ritenuto che il contribuente non avesse fornito alcuna prova idonea a contrastare l’accertamento dell’Ufficio.
Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132 cod. proc. civ. Osserva parte ricorrente come la sentenza sia priva sin anche graficamente della motivazione come percorso logico che ha condotto alla decisione e, quindi, inesistente o quanto meno apparente. Il ricorrente, peraltro, ripercorre analiticamente le diverse questione che erano state agitate in grado di appello ( natura dell’accertamento, natura delle presunzioni addotte dall’Ufficio a fondamento dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, adeguatezza del corredo probatorio addotto dall’Ufficio), osservando che la scarna narrativa non consente
di acquisire alcun elemento utile a sostegno dell’assolvimento dell’obbligo costituzionale di motivazione.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per avere il giudice di appello motivato l’atto impositivo sulla base del mero richiamo per relationem del PVC, laddove la metodologia applicata dall’Ufficio dovrebbe ascriversi alla metodologia induttiva pura in difetto dei presupposti normativi.
Il primo motivo è fondato, situandosi la motivazione della sentenza impugnata ampiamente al di sotto del minimo costituzionale (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) e, quindi, essendo del tutto inidonea a dare contezza di quale sia stato l’iter logico -giuridico seguito dal giudice di appello. La sentenza impugnata, pur avendo dato atto delle premesse amministrative (accesso in loco, redazione di accertamento analitico-induttivo sulla base della documentazione contabile e di magazzino prodotta dal contribuente) e processuali (accoglimento del ricorso in primo grado, previa riqualificazione dell’accertamento come induttivo puro) , si è limitato a statuire « Esso Ufficio accertava (…) un maggior reddito d’impresa del contribuente, che sottoponeva a tassazione, nei modi e nei termini correttamente indicati nell’avviso di accertamento opposto. A fronte di tanto il contribuente non aveva fornito alcuna valida prova necessaria a contrastare utilmente l’accertamento analitico induttivo ». Appare sin anche evidente come manchi del tutto la motivazione, sin anche grafica, della sentenza impugnata. Il primo motivo va, pertanto, accolto con assorbimento del secondo.
Il ricorso va, pertanto, accolto per nuovo esame, nonché per la regolazione delle spese processuali anche del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 20 ottobre 2023