Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27123 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27123 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: CORTESI NOME
Data pubblicazione: 09/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 24434/2021, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso, dall’Avv. COGNOME domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 6042/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia -sez. staccata di Messina, depositata il 16 giugno 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricevette la notifica di un avviso di accertamento contenente ripresa a tassazione, ai fini Irap, Ires e Iva per l’anno di imposta 2006, del maggior reddito conseguente al rilievo dell’esposizione, da parte sua, di elementi passivi fittizi.
Dalle verifiche svolte era emerso, in particolare, che la società, esercente l’attività di trasporto su strada, aveva fatturato operazioni con altre società ad essa collegate al solo fine di ottenere indebiti vantaggi fiscali e, pertanto, da ritenersi elusive.
L’avviso fu vittoriosamente impugnato dalla società contribuente innanzi alla C.T.P. di Messina.
Il successivo appello erariale fu respinto con la sentenza indicata in epigrafe.
I giudici regionali ritennero che le contestazioni dell’Ufficio avessero in realtà ad oggetto dei contratti di subvezione o subtrasporto, immuni dalle finalità elusive ipotizzate e connessi ad esigenze di contenimento dei costi e massimizzazione dei profitti.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate articolando tre motivi.
La società contribuente ha depositato controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo, illustrato da successiva memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546/1992 e 132 cod. proc. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ.
Ad avviso dell’agenzia ricorrente, la C.T.R. avrebbe reso una motivazione priva di riferimenti ai capi dedotti in appello, limitandosi a una dissertazione astratta sulla libertà negoziale e sull’autonomia dell’imprenditore nell’organizzazione della propria attività.
Con il secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 37 -bis , comma quarto, del d.P.R. n. 600/1973, la ricorrente assume che i giudici d’appello avrebbero errato nel disconoscere la sussistenza della fattispecie contestata, in particolare omettendo di considerare che, sul punto, la società contribuente avrebbe dovuto giustificare le ragioni degli strumenti negoziali adottati, a fronte del fatto che essa aveva «ampiamente motivato circa le sue strategie aziendali, non sorrette da effettive, valide motivazioni economiche, se non quelle di conseguire il vantaggio fiscale della deduzione dei costi e della conseguente Iva posta in detrazione».
Il terzo mezzo del ricorso principale denunzia omesso esame dei fatti posti a fondamento della pretesa impositiva, che documentavano l’attività svolta dagli accertatori.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale, dedotto per l’ipotesi di accoglimento dell’impugnazione principale, la contribuente lamenta l’omessa pronunzia, da parte dei giudici regionali, sul motivo d’appello con il quale essa aveva eccepito la nullità dell’avviso di accertamento impugnato in quanto non conteneva l’invito a fornire chiarimenti in relazione alle operazioni commerciali ritenute elusive.
Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
La C.T.R., lungi dal misurarsi con i profili concreti della vicenda sottoposta alla sua attenzione, ha svolto considerazioni astratte
sull’istituto della società a responsabilità limitata, su i contratti di subvezione e subtrasporto e sui canoni ermeneutici del contratto.
È noto, tuttavia, che il giudice non può limitarsi ad enunciare regole di giudizio in astratto, ma deve dare conto dell ‘ an e del quomodo della relativa applicazione al caso concreto, senza prescindervi; in mancanza, la motivazione della sentenza diviene oggettivamente incomprensibile, poiché non è dato individuare se e come il principio indicato è divenuto la regola della fattispecie controversa (sul punto, fra le altre, si veda Cass. n. 1974/2022).
La decisione impugnata, in sintesi, non contiene alcun argomento riferito alle contrapposte posizioni delle parti sulla pretesa impositiva.
È fondato, pertanto, l’assunto dell’Agenzia delle entrate secondo cui la sentenza d’appello è nulla per difetto di valida motivazione, non essendo supportata da considerazioni pertinenti all’oggetto della controversia.
L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, che ha carattere dirimente in quanto investe l’impianto motivazionale della decisione impugnata, comporta l’assorbimento del le restanti censure.
È fondato anche l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato.
In esso la società contribuente riporta per intero il motivo di gravame che veicolava un ‘eccezione di nullità dell’atto impositivo per violazione dell’art. 37 -bis , comma quarto, del d.P.R. n. 600/1973.
Su tale motivo, inerente ad un aspetto preliminare della vicenda, i giudici d’appello hanno completamente omesso di pronunziarsi.
Il profilo denunziato è, peraltro, rilevante, secondo quanto anche recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 10872/2025: «In tema di disciplina antielusiva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, è nullo, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, l’avviso di accertamento la cui motivazione non
rechi integrale e dettagliato riferimento alle giustificazioni fornite dal contribuente in sede di contraddittorio preventivo»).
In conclusione, vanno accolti il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento dei restanti, e il ricorso incidentale.
La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Messina, in diversa composizione, affinché provveda al riesame della vicenda alla luce degli indicati principi e proceda, altresì, a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti i restanti;
accoglie, altresì, ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Messina.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema di cassazione, il 23 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME