Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31037 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31037 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6414/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4118/2015, depositata il 28 settembre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Parte ricorrente impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto, per il periodo d’imposta 2007, il versamento di un’imposta IRPEF per euro 107.396,00, di una addizionale regionale pari a euro 3.687,00, di un’imposta IRAP pari a euro 11.260,00, di un’imposta IVA pari a euro 28.333,00, di una addizionale comunale pari ad euro 800,00, oltre a interessi e sanzioni.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 142/2/13, la Commissione tributaria provinciale di Lodi rigettava il ricorso.
La contribuente ricorreva in appello.
Si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 4118/2015, depositata il 28 settembre 2015, ha rigettato l’impugnazione
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve muoversi dal secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l’omesso esame del fatto controverso, afferente la giustificazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni che hanno indotto all’accertamento. Falsa applicazione e/o violazione degli articoli 32 e 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, degli articoli 51 e 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e dell ‘art. 55 del d.P.R. 917/86, con riferimento alla ritenuta esistenza della attività autonoma nel 2007. Violazione
dell’art. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. In ogni caso, nullità della sentenza per omessa motivazione.
1.1. Parte ricorrente deduce l’o messo esame della dichiarazione dell’ing. COGNOME in riferimento a quanto indicato nell’avviso di accertamento per l’anno 2007 in merito alla compilazione dei quadri relativi all’attività svolta. La dichiarazione del COGNOME sarebbe asseverata da alcuni documenti depositati in giudizio (la fattura emessa dalla COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 12 dicembre 2006, avente per oggetto le provvigioni per un atto di pari data; l’ estratto conto bancario che dimostrerebbe il pagamento della predetta fattura, del 2006, in data 10/11 gennaio 2007; la certificazione di avvenuto versamento della ritenuta d ‘ acconto, trasmessa nel 2008 alla COGNOME – sempre con riferimento alla fattura del 2006). Pertanto, essendo dimostrato che l’ultimo incasso della attività autonoma della RAGIONE_SOCIALE riguarda un ‘attività svolta nel dicembre 2006, e che la compilazione dei quadri afferenti l’anno 2008 è dovuta alla consegna della certificazione – datata 28 febbraio 2008 – da parte della RAGIONE_SOCIALE, per somme incassate nell’esercizio 2007, non vi sarebbe prova che la ricorrente abbia svolto nel 2007 attività di lavoratrice autonoma e l’Erario non avr ebbe prodotto alcun altro elemento a suffragio RAGIONE_SOCIALE proprie tesi.
1.2. In subordine, viene denunciata motivazione apparente sull ‘ite r logico che avrebbe condotto il giudice al suo convincimento, ovvero la violazione dell’onere della prova, mancando la dimostrazione dell’effettivo esercizio dell’attività d’impresa, poiché la documentazione indicata dall’Ufficio non ne dimostrerebbe la tesi, con mancata valorizzazione RAGIONE_SOCIALE prove fornite dalla contribuente. Sarebbe altresì riscontrabile la falsa applicazione e/o violazione degli articoli 32 e 39 d.P.R. n. 600 del 1973, degli articoli 55 d.P.R. n. 677 del 1972 e dell’art. 55 del d.P.R. n.917 del 1986, essendo stati
applicati il sistema presuntivo, un regime di imposte e un metodo di accertamento, a persona della quale non è provato né l’esercizio di attività autonoma o di impresa, né la assoggettabilità a IRAP e IVA.
Con il terzo motivo di ricorso, poi, si denuncia, con riferimento alla inclusione del conto intestato ai genitori di NOME COGNOME nell’accertamento , l’omesso esame del fatto e la nullità della sentenza per omessa motivazione. La Commissione tributaria regionale non avrebbe in alcun modo affrontato la questione del legame fra l ‘ attività di impresa, oggetto di contestazione, e il conto corrente intestato al terzo. L’unico elemento a sostegno della riconducibilità del conto in esame alla attività economica della COGNOME sarebbe il fatto che questa ultima avesse una delega ad operare. Le evidenze documentali, al contrario, lascerebbero emergere che l’operatività fosse in capo ai genitori.
Con il quinto motivo di ricorso, inoltre, si prospetta, con riferimento ai prelievi ed esborsi, la violazione dell’articolo 32 , comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, errata interpretazione della norma afferente all’IVA , omesso esame del fatto decisivo, nullità della sentenza per omessa motivazione. Si evidenzia che, ai fini del computo RAGIONE_SOCIALE imposte, dovranno essere escluse le uscite di cui la COGNOME abbia indicato i beneficiari. Il tema non è stato affrontato dal giudice dell’appello. Il che concretizzerebbe il vizio dell’omesso esame o, in subordine, della nullità per mancata motivazione.
Con il sesto motivo di ricorso, infine, si deduce la falsa applicazione della normativa afferente all’imposta sul valore aggiunto (d.P.R. 633/1972), omesso esame del fatto decisivo, nullità della sentenza per omessa motivazione. Al riguardo, si denuncia che i giudici del gravame avrebbero omesso di pronunciarsi sul l’assoggettamento all’IVA dell’attività asseritamente svolta dalla RAGIONE_SOCIALE.
I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati sotto il profilo del vizio di motivazione.
5.1. La motivazione della sentenza “per relationem” è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile e agevole il controllo della motivazione (Cass. n. 21978/2018). In particolare, la sentenza d’appello può essere motivata “per relationem” alla pronuncia di prime cure, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, RAGIONE_SOCIALE ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 20883/2019; Cass. n. 7347/2012).
5.2. Nel caso di specie, dalla lettura RAGIONE_SOCIALE poche righe riservate al merito della controversia appare evidente che la motivazione sulle fonti di prova addotte dall’Ufficio sia del tutto stereotipata e priva di qualunque riferimento specifico a quanto dedotto analiticamente nel ricorso e ribadito nella memoria. Nulla di quanto specificato con riferimento alla prova RAGIONE_SOCIALE svolgimento di attività di impresa, al conto corrente intestato ai genitori della ricorrente, nonché ai versamenti e ai prelevamenti oggetto di specifiche deduzioni, viene considerato da parte della Commissione tributaria regionale
5.3. Si tratta di omissioni particolarmente significative che inducono a ritenere violato il ‘minimo costituzionale’. In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di
contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).
6. L’accoglimento dei motivi secondo, terzo, quinto e sesto determina l’assorbimento del primo e del quarto motivo. Con il primo motivo si invoca l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, consistente nella assoggettabilità dell’attività imputata alla COGNOME al sistema di presunzioni a base dell’accertamento (In ogni caso, falsa applicazione o violazione degli articoli 32 e 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, degli articoli 51 e 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e dell’art. 55 del d.P.R. 917/86. Violazione dei principi di ragionevolezza e capacità contributiva), mentre con il quarto motivo, con riferimento alle giustificazioni fornite da NOME COGNOME in ordine alle operazioni dedotte nell’accertamento , si deduce l’omesso esame del fatto oggetto di discussione ( Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 comma 4 d.P.R. d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell’art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. In ogni caso violazione dei principi di ragionevolezza e capacità contributiva. Violazione degli articoli 2697 e 2729 cod. civ. e 115, comma secondo, cod. proc. civ., nonché dell’art. 32 d.P.R. 600/73 e 51 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 con riferimento alla prova contraria).
In conclusione, il ricorso va accolto, con rinvio, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi secondo, terzo, quinto e sesto nei termini di cui in motivazione, assorbiti il primo e il quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 25 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME