Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17296 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17296 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4438/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LIGURIA n. 720/2019 depositata il 04/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, con due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Genova, pronunciando in sede di rinvio a seguito di decisione di questa Corte, ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento con cui
l’RAGIONE_SOCIALE aveva rettificato in via induttiva il reddito dichiarato per gli anni 2006 e 2007.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, n° 4) D.Lgs. 546/92, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4»
1.1. Lamenta il ricorrente che non sarebbe ravvisabile il contenuto minimo della motivazione, formulata “per relationem” alla decisione di prime cure.
1.2. Deduce in particolare che la Commissione territoriale non avrebbe adeguatamente motivato in merito a due specifiche censure contenute nel ricorso di primo grado e relativamente alle quali erano stati formulati specifici motivi di gravame nel ricorso in appello, segnatamente la censura di violazione da parte dell’Ufficio del contraddittorio preventivo di cui all’art. 12 comma 7 della L. n. 212/2000 e la violazione dei criteri di determinazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Con il secondo motivo, il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., allegando che la Commissione tributaria Regionale avrebbe omesso di prendere in considerazione la specifica contestazione della illegittimità dell’operato dell’Ufficio, per essersi limitata ad iscrivere gli importi RAGIONE_SOCIALE sanzioni negli atti impositivi senza motivare l’iter seguito per la loro determinazione.
I motivi, che devono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi diretti a contestare la carenza motivazionale della sentenza impugnata, sono infondati.
3.1. L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error
in procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione RAGIONE_SOCIALE norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a base della sentenza.
3.2. Va ancora rammentato che ‘La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.’ (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).
Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso in esame, in quanto dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge con chiarezza ed esaustività l’iter logico seguito dalla CTR per argomentare i propri convincimenti.
4.1. La CTR della Liguria ha infatti così argomentato: « L’Ufficio ha eseguito una serie di inutili tentativi per cercare di
porre in essere regolare contraddittorio, dopo di che ha dovuto procedere induttivamente. La parte non ha aderito né proposto altro in alternativa. In effetti, quindi, un contraddittorio vi è stato anche se si è risolto in una serie di richieste e contestazioni da parte dell’Ufficio senza alcuna partecipazione della parte, ritualmente invitata. L’Ufficio ha dato ampia prova di ciò. contattando ripetutamente la parte e richiedendo inutilmente documenti. Pertanto l’avviso di accertamento, sotto questa luce, trova la sua validità nel variegato tentativo dell’ufficio di instaurare il contraddittorio, nell’assoluta mancanza di risposte dalla parte, nell’assoluta mancanza di prove reddituali oltre quelle, minime, rintracciate dall’RAGIONE_SOCIALE.»
4.2. Con specifico riguardo alla contestazione di mancata pronuncia sul motivo di appello relativo alla quantificazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, la CTR ha così diffusamente motivato: «Le sanzioni collegate al tributo possono essere imposte, senza previa contestazione e con l’osservanza RAGIONE_SOCIALE disposizioni che regolano l’accertamento del tributo stesso, cioè contestualmente all’avviso di accertamento. Le sanzioni sono state applicate nel minimo edittale, tutti i riferimenti normativi si ritrovano nell’avviso di accertamento. Si evincono chiaramente le violazioni contestate evidenziando per ogni violazione le misure minime e massime previste e la parte non ha mai eccepito nulla in merito ad eventuale errata applicazione della sanzione. È evidente che le sanzioni discendono da violazioni quali omessa presentazione della dichiarazione con imposta dovuta».
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 05/06/2024.