Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3309 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3309 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19450/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA TOSCANA n. 2574/2017 depositata il 19/12/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente impugnava l’avviso di liquidazione di imposta e irrogazione sanzioni, disconoscendo l’applicabilità dell’aliquota agevolata al 4% in relazione all’atto con il quale RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto a NOME COGNOME la piena proprietà di un appartamento, dichiarato non di lusso secondo i parametri di cui al D.M. 2 agosto 1969. Nella prospettazione erariale l’immobile presentava, infatti, le caratteristiche idonee a segnarne la riconduzione fra gli immobili di lusso di cui al mentovato decreto, sicché s’imponeva il recupero dell’Iva secondo l’aliquota ordinaria e l’irrogazione della sanzione. La CTP di Pistoia accoglieva il ricorso della contribuente, annullando l’atto impositivo e sanzionatorio. La CTR ha rigettato l’appello erariale. L’Agenzia si è affidata ad un unico motivo. La contribuente ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la nullità della sentenza per omessa motivazione a seguito della violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., e 118 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., poiché nella specie ‘ è controversa la qualificazione di due locali come cantine ovvero come altri locali abitativi, la cui superficie, se considerata comporta il superamento del limite posto dal DM per la qualificazione dell’immobile compravenduto come abitazione di lusso ‘ e, ciononostante, ‘ la CTR si allinea sulle considerazioni del CTU, confermandole in pieno, senza dare neanche conto della pur puntuali critiche svolte dall’Ufficio nel giudizio di appello, il quale aveva sostenuto che detti vani risultavano qualificati nelle planimetrie catastali come ‘ripostiglio’ e ‘lavanderia’ e il sopralluogo ne aveva confermato tale natura ‘.
Il motivo è fondato e va accolto.
La sentenza si è assiomaticamente appiattita sulla decisione di primo grado, che a sua volta mutua in senso apodittico le conclusioni della relazione di CTU depositata in istruttoria.
Come questa Corte ha puntualizzato condivisibilmente ‘ È nulla, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la sentenza del giudice di secondo grado che, sollecitato con il gravame a controllare la decisione di prime cure, che si era limitata a condividere le conclusioni di una CTU, senza considerare la consulenza di parte, abbia proceduto all’esame dell’appello assumendo come premessa programmatica i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione in tema di limiti del sindacato di legittimità, dichiarando genericamente di condividere le conclusioni del CTU, senza tenere conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ‘ (Cass. n. 8460 del 2020).
Il ricorso va, in definitiva, accolto. La sentenza va, per l’effetto, cassata. Deve conseguentemente demandarsi alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Toscana un nuovo, approfondito esame della causa, alla luce del quadro normativo applicabile e del complesso degli elementi fattuali dedotti dalle parti. Il giudice di rinvio procederà anche alla regolazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Toscana.
Così deciso in Roma, il 19/11/2024.