Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1677 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 1677  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 15591/2020, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege a ROMA, in INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rapp.te pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata  al  controricorso,  dall’AVV_NOTAIO,  presso  il quale è elettivamente domiciliata a ROMA, in INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso  la  sentenza  n.  5781/2019  della  Commissione  tributaria regionale del Lazio, depositata il 16 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16
gennaio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
A seguito di verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza di Roma in relazione ai periodi d’imposta 2009 e 2010, RAGIONE_SOCIALE ricevette la notifica di un avviso di accertamento per il recupero di maggiori Irap, Ires e Iva dovute, oltre all’irrogazione di sanzione.
La pretesa erariale traeva origine dal rilievo di costi non inerenti e non di  competenza, nonché  dall’indebita detrazione dell’Iva in relazione ad alcune fatture passive.
Dopo aver definito la posizione inerente alla sanzione mediante il beneficio della riduzione previsto dall’art. 17 del d.lgs. n. 472/1997, la  società  contribuente  impugnò  l’avviso  innanzi  alla  Commissione tributaria provinciale di Roma, che respinse il ricorso.
Il  successivo  appello,  proposto  dalla  società,  fu  accolto  dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, sul rilievo del fatto che la ripresa a tassazione concerneva costi relativi all’attività della diversa società RAGIONE_SOCIALE, tuttavia deducibili, in quanto tale società gestiva le pratiche amministrative e contabili della contribuente, che non disponeva di un servizio di contabilità interna.
 Avverso  tale  decisione  ha  proposto  ricorso  per  cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo.
La  società  intimata  ha  resistito  con  controricorso,  illustrato  da successiva memoria.
Considerato che:
L’unico motivo di ricorso denunzia «nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 61 del  D.Lgs.  n.  546/1992  e  dell’art.  132  cod.  proc.  civ.  in  relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. ».
L ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente evidenzia che la copia della sentenza d’appello a lei notificata è priva di una RAGIONE_SOCIALE pagine di cui consta la motivazione,  ove  è  verosimilmente  contenuta  la  gran  parte  degli argomenti su cui si è fondata la statuizione.
Ritiene, in tal senso, che la sentenza sia priva di motivazione, in quanto  il  testo  residuo  non  consente  di  individuarne  un  nucleo essenziale  che  si  ponga  entro  la  soglia  del ‘ minimo  costituzionale ‘ identificato da questa Corte con la nota pronunzia n. 8053/2014 resa a Sezioni Unite.
Il motivo è fondato.
2.1. Va anzitutto sottolineato che la copia autentica della sentenza  d’appello  oggetto  di  impugnazione  reca  nell’ultima  pagina l’attestazione originale di Cancelleria del fatto che essa si compone di tre facciate; si tratta, in particolare, del frontespizio e di due pagine di motivazione alle quali sono apposti i numeri 1 e 3.
Tale  sola  è  la  copia  alla  quale  occorre  fare  riferimento  nello scrutinio  della  censura,  trattandosi  della  copia  estratta  dalla  parte pubblica che ha impugnato la sentenza in questa sede.
Ed invero, la semplice visione della copia in questione conferma l’assunto da cui muove l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente: la sentenza impugnata è completamente priva della pagina 2, nella quale è contenuta la gran parte della motivazione, come si evince con chiarezza dal fatto che la parte rubricata come «diritto» prende avvio dalle ultime righe della pagina 1 e si conclude con le prime righe della successiva pagina 3.
2.2.  Ciò  posto,  occorre  poi  ricordare  che  la  conformità  della sentenza  al  modello  descritto  dall ‘ art.  132,  comma  2,  n.  4),  cod. proc.  civ.,  richiede -per  quanto  di  rilievo  in  questa  sede -che  la motivazione illustri con chiarezza il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione.
Questa  Corte,  in  proposito,  ha  precisato  che  tale  requisito  può ritenersi  soddisfatto  anche  laddove  la  sentenza  impugnata  non presenti  una  corretta  indicazione  RAGIONE_SOCIALE  pagine  o  sia  priva  di  una  di esse, ogni qual volta sia comunque consentito desumere la ragione per la quale le istanze proposte dalle parti sono state esaminate (cfr. Cass. n. 21420/2015; Cass. n. 11860/2006).
Non è quindi la corretta numerazione RAGIONE_SOCIALE pagine a determinare il contenuto della motivazione, che si deve invece desumere dal testo della sentenza, con la conseguenza che nessuna carenza può essere predicata  quando  la  decisione  impugnata  fornisca  comunque  un quadro  logico  che  consente  di  ricostruire  l ‘ esatto  ragionamento  sul quale essa si fonda.
2.3. Tale non è, tuttavia, il caso di specie.
La  lettura  della sentenza  d’appello non  consente,  infatti,  di individuare gli argomenti che la supportano.
In particolare, dopo aver preso le mosse dal rilievo in base al quale i costi dedotti dalla società erano riferiti a una diversa persona giuridica che ne curava l’amministrazione e la contabilità, la sentenza della C.T.R. doveva contenere -necessariamente, e in tutta evidenza -ulteriori e decisivi argomenti circa la deducibilità di tali costi, nonché in relazione all’indebita detrazione dell’ Iva stigmatizzata nell’atto impositivo; ma di tali argomenti non è dato conoscere alcunché, sicché sul punto la motivazione risulta del tutto omessa, con conseguente violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.
 Il  ricorso  va  pertanto  accolto  e  la  sentenza d’appello  va cassata  con  rinvio,  anche  per  le  spese  del  giudizio,  alla  Corte  di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.