Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5097 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5097  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
Ires, Irap e Iva
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29549/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore pro  tempore, domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, soci della RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal Registro RAGIONE_SOCIALE imprese il 26/03/2014,  rappresentati  e  difesi  dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO, in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della  Puglia,  sezione  staccata  di  Lecce,  n.  2312/2014,  depositata  in data 13/11/2014, non notificata;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 25/01/2024 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
 la  CTP  di  Brindisi  rigettava  il  ricorso  della  RAGIONE_SOCIALE  contro l’avviso di accertamento emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con cui era recuperato  maggior  imponibile  a  fini  Ires,  Irap  e  Iva, per  l’anno  di imposta  2004,  per  maggiori  ricavi non  contabilizzati (per euro 97.500,00)  e  per  spese  non  inerenti,  non  di  competenza  o  non deducibili (per euro 213.822,16);
 la  CTR  della  Puglia,  sezione  staccata  di  Lecce,  accoglieva parzialmente l’appello della contribuente, ritenendo indeducibile solo la somma  di  euro  15.000,00,  per compenso  all’amministratore della società, e la somma di euro 7.097,00, per spese di mantenimento dei macchinari;
contro
 tale sentenza l’ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato ad un motivo;
i contribuenti resistono con controricorso;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 25/01/2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., la difesa erariale deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, lamentando che i giudici del gravame, a fronte di plurimi rilievi mossi dall’ufficio alla contribuente , abbiano espressamente esaminato solo quello relativo all ‘ omessa contabilizzazione di ricavi per la vendita di merce, accogliendo le ragioni del contribuente, ma omesso qualsiasi considerazione circa gli
altri  rilievi,  confermati  dal  giudice  di  primo  grado  e  richiamati  nelle proprie  controdeduzioni,  rilievi  che  erano  relativi  a  costi  indeducibili perché non inerenti o per difetto di competenza.
Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una RAGIONE_SOCIALE cinque ragioni di impugnazione  stabilite  dalla  citata  disposizione,  ma  non  richiede  la necessaria  adozione  di  formule  sacramentali  o  l’esatta  indicazione numerica di una RAGIONE_SOCIALE predette ipotesi (Cass., Sez. U., n. 17931/2013).
Nel caso di specie la difesa erariale , pur invocando il n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., in realtà si duole espressamente (pagina 13 del ricorso) dell ‘ omessa motivazione su alcune riprese relative a costi indeducibili, che costituiscono specifici capi di domanda, accolti dalla CTP che aveva rigettato il ricorso, e fatti oggetto di appello, e altrettanto espressamente invoca la nullità della sentenza, nella sintesi del motivo formulata al termine della medesima pagina 13. Pertanto, nel motivo di ricorso evidenzia l’assolutamente omessa motivazione, da intendersi quale minimum costituzionale di cui all’art. 111 della Costituzione, che deve consentire la comprensione RAGIONE_SOCIALE argomentazioni giuridiche e fattuali sottese alla decisione.
Ora, come è noto, la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione  manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero… essa formalmente esista come parte del
documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata  (Cass., Sez. U., n. 8053/2014 che ha chiaramente affermato che il sindacato sulla motivazione deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al  minimo costituzionale  del sindacato di legittimità sulla motivazione; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 6626/2022); purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. U., n. 22232/2016 e le sentenze in essa citate).
Nel caso di specie, la sentenza è del tutto priva di ogni motivazione su  tali  altre  riprese,  della  cui  presenza  pure  dà  atto  nella  parte espositiva RAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo.
Ne consegue che il motivo, come riqualificato, va accolto e la sentenza  va  cassata,  in  relazione  ad  esso,  con  rinvio  alla  Corte  di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame e cui è demandato di regolare le spese del giudizio di legittimità.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce,  in  diversa  composizione  per  nuovo  esame,  cui  demanda  di regolare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.