Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 33843 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 33843 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso 17166-2018 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002;
– intimata – avverso la sentenza n. 6780/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 22/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COGNOME
FATTI DI CAUSA
Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma respingeva il ricorso della parte contribuente avverso l’atto con il quale l’Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto a rivalutare la rendita catastale di immobili siti in INDIRIZZO nella microzona 1 della città di Roma (centro storico) ex art. 1, comma 335 della legge n. 311 del 2004, ritenendo tale provvedimento sufficientemente motivato;
che la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della parte contribuente ritenendo la motivazione dell’accertamento adeguata, posto che la ratio del citato comma 335 è quella di consentire una rivalutazione degli immobili siti in determinate microzone che abbiano subito un particolare incremento di valore senza che sia necessario indicare specifiche caratteristiche dell’immobile, con la conseguenza che la mancanza di uno specifico sopralluogo della singola unità immobiliare prima di emettere l’avviso di accertamento non risulta idonea a superare l’oggettiva rivalutazione dei valori immobiliari della microzona basati sui valori immobiliari e comunque notoria;
che la parte contribuente proponeva ricorso affidato a tre motivi mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del”art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004, per errata interpretazione della norma e insufficienza della motivazione.
Con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione derart. 1, comma 339,
legge n. 311 del 2004, per non avere disapplicato atti amministrativi illegittimi.
Con il terzo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo costituito dalla mancata considerazione che trattasi di riclassannento di immobili già riclassati in tempi recenti.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento, non solo con riferimento alla microzona ove insiste l’immobile, ma con specifico riferimento all’immobile oggetto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell’ art. 1 comma 335 L. 311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671 del 2019).
Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta pertanto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 4712 del 2015; n. 3156 del
2015) e a fornire riscontri estimativi individualizzanti (Cass. n. 9770 del 2019).
Questa Corte ha affermato che nella procedura di revisione del classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403 del 2019).
Pertanto, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 23051 del 2019).
Del resto questa Corte ha affermato che in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo
scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili g elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercat in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbr che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento e ciò a duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’og dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enuncia nell’atto (Cass. nn. 25960/2018; 23792/2018; 17413/2018; 17412/2018; 8741/2018); e ciò anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qual urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastruttu servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degra dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di merc immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato ch comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera) (Cas nn. 25960/2018; 23792/2018; 22900/2017; 3156/2015). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Inoltre, secondo le sezioni unite, l’Agenzia delle entra competente deve specificare se il mutamento è dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui s colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, seguito di significativi e concreti miglioramenti del contest urbano (Cass. SU n. 7665/2016: nello stesso senso Cass. nn. 25960/2018; 23792/2018).
Infine, la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha da un lato affermato che «la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 non presenta profili di irragionevolezza la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene», evidenziando però che «la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento».
La CTR non si è uniformata ai predetti principi, non rilevando la genericità della motivazione esposta nell’atto impugnato e per un verso ignorando che per procedere al nuovo classamento occorre tenere conto sia delle caratteristiche della microzona sia dì quelle specifiche dell’immobile mentre il provvedimento amministrativo ha tenuto conto solo delle caratteristiche della microzona ove insiste l’immobile e per un altro verso non esplicitando il provvedimento in questione in alcun modo le caratteristiche analoghe dei fabbricati utilizzati per il raffronto che li renderebbero similari alle unità immobiliari oggetto di riclassamento.
Pertanto, ritenuto fondato il primo motivo di impugnazione e assorbiti il secondo ed il terzo, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata
con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2019.