Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7009 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7009 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi 21000/2023 proposto da:
Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE con sede sociale in Bari, al INDIRIZZO Bari -CAP 70125 (C.F. e P.IVA: P_IVA), in persona del legale rappresentante p.t. COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE, nato a Bari il 23/11/1966 , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE (fax: 0805045400; PEC: ), giusta procura speciale in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
Avviso accertamento rettifica rendita catastale Motivazione avviso
presso l’Avv. COGNOME NOME Claudio (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO; pecEMAIL);
– controricorrente –
-avverso la sentenza 2182/4/2023 emessa dalla CTR Puglia il 17/07/2023 e notificata il 19/07/2023;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
La RAGIONE_SOCIALE impugnava davanti alla CTP di Bari l’avviso di accertamento, prot. n. BA0329971/2017 del 17 novembre 2016, notificato il 10 gennaio 2017, con il quale era stata rettificata la rendita catastale di un’unità immobiliare a destinazione speciale , a seguito di presentazione di Docfa conseguente a lavori di ristrutturazione con diversa distribuzione degli spazi interni. In particolare, l’avviso era stato emesso a seguito di autotutela sostitutiva, in virtù della quale l’Ufficio aveva annullato il pregresso avviso di accertamento n. BA0124782 del 13 aprile 2016, che aveva rettificato la rendita catastale a suo tempo proposta dalla parte.
L’adìta CTP accoglieva il ricorso.
Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR della Puglia rigettava il gravame, evidenziando che l’appellante aveva soltanto apparentemente sollevato vizi della decisione gravata, ma non aveva prospettato reali contraddizioni, implausibilità delle ragioni, nonché irrazionalità delle argomentazioni e conclusioni del primo giudice e vieppiù elementi di prova rilevanti per inficiare la pronuncia impugnata ovvero disarticolare la coerenza logica dell’intera motivazione della CTP, quanto le pregnanti e puntuali difese svolte dal contribuente. Affermava altresì che l’atto di rettifica del classamento era palesemente carente di una sia pur accettabile minimale motivazione e che non erano state nemmeno enunciate nell’atto della P.A. le cause che avevano comportato una rettifica dei dati dichiarati dal contribuente.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria. La COGNOME
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3), c.p.c., nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 31 d icembre 1992, n. 546, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
1.1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
In primo luogo, si rivela infondata la censura concernente l’asserita carenza di motivazione della sentenza impugnata, atteso che la stessa si pone senz’altro al di sopra del cd. minimo costituzionale, avendo con la stessa la CTR affermato, tra l’altro, ch e l’atto di rettifica del classamento era palesemente carente di una sia pur accettabile minimale motivazione e che non erano state nemmeno enunciate nell’atto della P.A. le cause che avevano comportato una rettifica dei dati dichiarati dal contribuente.
1.2. Ciò premesso, rappresenta un principio ormai consolidato quello secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre, ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29754 del 19/11/2024).
Nel caso di specie, la revisione si è basata sulla proposta di stima sommaria predisposta nello stesso elaborato tecnico-dichiarativo di parte (quadro H del documentato Do.C.Fa. del 2015), in relazione al quale l’Ufficio emittente, poi, è intervenuto semplicemente apportando le sue doverose (e
ben confrontabili) rettifiche, riportando comunque a congruità i sottostimati valori unitari dichiarati dalla parte privata.
Pertanto, i dati metrici e gli altri elementi oggettivi non sono stati modificati dall’Ufficio, essendo intervenuto esclusivamente sulla valutazione economica degli stessi beni ovvero sui relativi valori unitari di stima, peraltro già definiti e consolidati in atti censuari.
In quest’ottica, la motivazione dell’avviso di accertamento (in base alla quale la rettifica della rendita proposta con Docfa dalla contribuente si basa sul <>) si rivela congrua.
Non incide sulla conclusione cui si è pervenuti il principio (affermato da Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17024 del 2020, tra le parti) secondo cui, ove la rendita catastale sia stata determinata in virtù della conciliazione giudiziale, prevista dall’art. 48 d.lgs. n. 546 (nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 156 del 2015), non è preclusa la sua rideterminazione qualora sopravvenga un mutamento delle condizioni o dei parametri posti alla base dell’accordo che giustifichi il riesame della situazione (così Cass., Sez. 5, n. 7057 del 2014).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto per quanto di ragione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di rigettare il ricorso originario della contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, laddove ricorrono giusti motivi, rappresentati dalla circostanza che la giurisprudenza di questa Corte sulla questione principale si è consolidata nel 2022, per compensare le spese relative ai gradi di merito.
Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente;
compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna la resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11.2.2025.