Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7422 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7422 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/03/2025
CATASTO PALE EOLICHE RETTIFICA RENDITA CATASTALE – PROCEDURA DOCFA – MOTIVAZIONE AVVISO
sul ricorso iscritto al n. 14416/2023 del ruolo generale, proposto
DA
l’ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE – già RAGIONE_SOCIALE società unipersonale -(codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona dell’Amministratore Unico, RAGIONE_SOCIALE nella persona del soggetto designato come rappresentante della società amministratrice, NOME COGNOME rappresentata e
difesa, anche in via disgiunta, giusta procura speciale e nomina rilasciata poste in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE e dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia n. 3616/26/2022, depositata il 28 dicembre 2022, non notificata.
UDITA la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME all’ adunanza camerale del 19 dicembre 2024.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’avviso indicato in atti, con cui l’Agenzia delle Entrate accertava e rettificava la rendita catastale di un aerogeneratore, elevandola rispetto al valore proposto dalla contribuente con procedura docfa.
Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l’appello avanzato dalla contribuente avverso la pronuncia n. 466/5/2016 della Commissione tributaria provinciale di Foggia, ritenendo che l’avviso impugnato non fosse adeguatamente motivato, in quanto l’atto di classamento constava dei soli riferimenti catastali che identificano l’immobile, dell’importo della nuova rendita e di una formula di stile apposta con timbro, integrante una motivazione meramente apparente, essendo restati sconosciuti gli elementi comparativi impiegati per la determinazione delle rendita, il criterio di calcolo utilizzato ed in generale i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a base del riclassamento.
Il Giudice regionale precisava che la natura partecipata del procedimento amministrativo (quale quello previsto per la determinazione della rendita catastale, il quale è disciplinato dal d.m. n. 701/94 ed è introdotto su istanza del privato contribuente) non esonerava (ai sensi dell’art. 3 L. n. 241/90 ed a mente dell’art. 7 L. n. 212/00) l’amministrazione di dotare il provvedimento di un’adeguata motivazione, osservando che la menzionata caratteristica del procedimento giustificava vieppiù la necessità di dar conto della ponderazione degli elementi addotti ed introdotti dal privato amministrato coinvolto dal procedimento, non potendo, per altro verso, il vizio essere sanato con una motivazione postuma dell’atto amministrativo, poiché la sufficienza della predetta motivazione va apprezzata con giudizio ex ante , basato sull’idoneità degli elementi ivi enunciati a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
Per tale via, la Corte regionale considerava l’avviso impugnato nullo, con valutazione assorbente rispetto all’esame degli altri motivo di appello
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato in data 21 giugno 2023, formulando un unico motivo di impugnazione.
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso depositato il 27 luglio 2023, depositando, in data 6 dicembre 2024, memoria ex art. 380bis .1. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia ha lamentato, in relazione al paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa
applicazione degli artt. 7 della legge n. 212/2000, 3 e 21septies della legge n. 241/1990, in combinato disposto con gli articoli 3 e 10 r.d.l. n. 652/1939 e con l’art. 65 d.P.R. n. 1142/1949, oltre che con l’art. 1, comma 3, d.m. n. 701/1994.
La ricorrente, dopo aver riportato (scansionato) l’intero contenuto dell’avviso impugnato, ha richiamato il carattere partecipativo della procedura docfa e la varia giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal decreto ministeriale n. 701 del 1994, l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati.
Tutto ciò, reputando fuorvianti i riferimenti operati dal Giudice regionale alle revisioni del classamento di cui all’art. 3, comma 58, della legge n. 662/1996 e dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, in quanto relative ad altre, specifiche, fattispecie.
2. La censura va accolta.
Questa Corte di legittimità ha più volte affrontato e risolto il problema della motivazione degli avvisi nell’ambito della procedura docfa, giungendo alla consolidata conclusione di un onere motivazionale attenuato dell’atto amministrativo, in ragione della particolare caratteristica del predetto procedimento, qualificato dall’interlocuzione con il contribuente che propone la rendita.
Si tratta di un indirizzo ben noto alla controricorrente e che è stato anche di recente ribadito, confermandosi l’ordine di idee secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga, come nella fattispecie in esame, a seguito della c.d. procedura docfa, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, trattandosi di elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente e tenuto conto della struttura fortemente partecipativa dell’atto allorché gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e risultino, perciò, immutati, di tal che la discrasia tra la rendita proposta e la rendita attribuita sia la risultante di una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati.
In tal caso, la presenza e l’adeguatezza della motivazione rileva, non già ai fini della legittimità dell’atto, ma in ordine alla concreta attendibilità del giudizio espresso.
Solo nel caso in cui la rendita proposta con la docfa non venga accettata in ragione di ravvisate differenze relative a taluni degli elementi di fatto indicati dal contribuente, l’Ufficio dovrà, appunto, specificare tali differenze, sia per consentire al contribuente di approntare agevolmente le consequenziali difese, che per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate (cfr. su tali principi, Cass. n. 23080/2024; Cass. n. 10224/2023, che richiama Cass. n. 23237/2014; Cass. n. 12497/2016; Cass. n. 12777/2018; Cass. n. 31809/2018; Cass. n. 25006/2019; Cass n. 17016/2020; Cass. n. 2247/2021; Cass. nn. 3104, 3106 e
3107/2021; nonché Cass. n. 29997/2023, Cass. n. 29085/2023, Cass. 5703/2023, Cass. n. 11281/2022, Cass. n. 3851/2022, Cass. n. 20509/2022, Cass. n. 7210/2021; Cass. n. 12278/2021; Cass. n. 41179/2021).
2.1. Nella fattispecie in esame la mera lettura dell’avviso riportato nel ricorso dà conto che la rettifica della rendita è dipesa dalla diversa valutazione economica del bene, motivata sulla base del prezzario ivi indicato (prot. n. 7079/SGBD del 26 marzo 2006, pubblicizzato presso gli ordini e collegi professionali), sicché i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall’amministrazione finanziaria con riferimento all’attribuzione della rendita catastale del bene, il che ha sottratto l’amministrazione finanziaria dall’onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l’atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze di valore economico emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla proposta del contribuente (cfr. Cass. n. 26080/2024 che richiama sul punto Cass. n. 3104/2021).
Va aggiunto, a fronte delle osservazioni della controricorrente, che il puntuale riferimento, contenuto nell’avviso, al «Prezzario Prot. n. 7079/SGBD del 26.03.2008» non ne imponeva l’allegazione, in quanto, per generale principio, ai sensi dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente (cfr. Cass. n. 4939/2023, Cass. n. 38161/2023; Cass. n. 24589/20213 e n. 24554/2023; Cass. n. 38161/2022, Cass. n. 34879/2022; Cass. n. 16681/2021).
Né, sotto altro versante, può assumere rilievo nel presente giudizio il dedotto giudicato esterno formatosi sugli
ulteriori altri quattordici aerogeneratori per effetto della sentenza n. 1400/6/2014 della Commissione tributaria provinciale di Foggia, che aveva annullato gli avvisi per difetto di motivazione.
La definizione del giudizio sul quale si è formato il giudicato è conseguita, piuttosto che in relazione all’accertamento di un elemento della fattispecie impositiva, sulla base di una specifica lettura dei dati normativi della fattispecie e con riferimento ad altro avviso.
Già quest’ultima circostanza esclude la ricorrenza di un giudicato, stante la diversa di oggetto tra i giudizi.
In ogni caso, la valutazione fornita dai giudici di merito non è suscettibile di integrare il vincolo del giudicato, risolvendosi in attività di mera interpretazione giuridica della disposizione normativa tributaria e non anche in uno specifico accertamento su di un elemento di fattispecie del rapporto tributario.
Come, difatti, in più occasioni rimarcato dalla Corte, l’attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da un altro giudice, dovendosi richiamare a tal proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello stare decisis (cioè del precedente giurisprudenziale vincolante), che non trova riconoscimento nell’attuale ordinamento processuale (così, tra le tante, Cass. n. 11331/2022; Cass. n. 8417/2023 Cass. n. 211/2024).
Val solo la pena di aggiungere sul punto che restano fuori dal presente sindacato le ragioni di opportunità evidenziate dalla controricorrente nel rilevare il giudicato formatosi sui predetti altri quattordici avvisi relativi ad altri aereogeneratori dello stesso Parco eolico, riconducibili a ragioni processuali (omessa impugnazione della sentenza) non esportabili nel presente giudizio.
Alla stregua di quanto precede, il ricorso va, allora, accolto, la sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, per l’esame dei motivi di appello restati assorbiti nella valutazione del Giudice regionale, nonché per regolare le spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per regolare le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre