Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14054 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14054 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 747/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. ABRUZZO – SEZ. STACCATA DI PESCARA n. 467/2019 depositata il 21/05/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
All’esito di una verifica fiscale , l’Agenzia delle entrate , in data 12 giugno 2014, notificava alla RAGIONE_SOCIALE esercente l’attività di gestione logistica per la distribuzione delle merci, un processo verbale di constatazione, con
Indennità trasferta -ritenuta d’acconto art. 51 tuir -prova
il quale, in riferimento a più anni di imposta (dal 2010 al 2013), le contestava di aver preso parte ad un sistema volto alla realizzazione di interposizione illecita di manodopera posto in essere da una terza società, la RAGIONE_SOCIALE attraverso numerose cooperative.
Di seguito, l’Agenzia delle entrate notificava alla contribuente , ex artt. 31 e 41bis d.P.R. n. 600 del 1973, avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2013, le contestava di aver omesso di e ffettuare la ritenuta d’acconto, sui compensi erogati ai dipendenti, per un totale di euro 46.633,49 e contestualmente irrogava le sanzioni di cui all’art. 17 d.lgs. n. 471 del 1997.
Avverso detto atto impositivo la società spiegava ricorso che veniva accolto dalla CTP con sentenza confermata in appello.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione mentre la società non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 111 Cost., artt. 1, 2, 36 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, artt. 132 e 274 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ.,
Censura la sentenza per vizio della motivazione, mancando le argomentazioni poste a fondamento del decisum . In particolare, assume che la motivazione è priva degli elementi di prova vagliati per giungere alla decisione e che la CTR, condividendo la linea argomentativa della CTP , ha omesso di decidere sull’ effettività delle trasferte, ribaltando l’onere della prova sull’Ufficio, In particolare, afferma che la motivazione «bypassa» la reale questione controversa e, cioè, la genuinità del rapporto con la appaltante RAGIONE_SOCIALE a fronte della contestazione della fattispecie di interposizione fittizia di manodopera, e non esplicita gli elementi probatori utilizzati; che, inoltre, la CTR ha corroborato la decisione con il
Cons. est. NOME COGNOME
richiamo a due elementi circostanziali -la verifica ispettiva della Direzione Territoriale del Lavoro e l’archiviazione del procedimento penale -da ritenersi irrilevanti nel processo tributario.
Con il secondo motivo, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 2 d.lgs n. 546 del 1992 cit., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 409, 530 e 654 cod. proc. pen.
Censura la sentenza impugnata per error in procedendo, laddove fonda il rigetto dell’appello facendo riferimento anche alle risultanze del giudizio penale archiviato, senza tener conto dei limiti e dei presupposti per la rilevanza del decreto di archiviazione nel procedimento penale.
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. l’ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti.
Assume che nel processo verbale di constatazione. erano riportati gli elementi presuntivi che dimostravano la mera apparenza dell’appalto intercorso con la RAGIONE_SOCIALE e la interposizione illecita di manodopera, quali la mancanza di mezzi propri per lo svolgimento dell’attività, la mancata indicazione in bilancio di immobilizzazioni materiali e di quote di ammortamento, la tempistica delle movimentazioni finanziarie riscontrata dai mastrini di banca, la documentazione reperita nei computers la quale confermava la mancanza di un’autonoma organizzazione di mezzi e persone e di un’autonomia economica e finanziaria dell’attività.
Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 115 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per aver fondato la decisione su documentazione non esibita nella fase endo-procedimentale -e nemmeno allegata in primo grado -come tale non utilizzabile in sede
contenziosa in difetto di giustificazione circa l’impossibilità di riprodurla.
Il primo motivo è fondato restano assorbiti il terzo ed il quarto.
5.1. L’anomalia motivazionale è denunciabile in cassazione laddove si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia ricorre oltre che nel caso «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», anche laddove si riscontri un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).
5.2. La sentenza impugnata, nella parte relativa allo svolgimento del processo, ha correttamente ricostruito i fatti processuali riferendo che il giudizio aveva ad oggetto avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, per l’anno 2013 , aveva contestato alla società contribuente di non aver operato e versato le ritenute d’acconto sui compensi corrisposti ai propri dipendenti.
La parte motiva della sentenza, tuttavia, si riferisce ad un contenzioso diverso da quello sopra descritto.
La CTR, infatti, dopo aver enunciato che l’appello dell’Ufficio doveva ritenersi infondato, ha fatto riferimento al fatto incontestato che «il contribuente appellato» svolgeva attività lavorativa alle dipendenze di una società esercente l’attività di distribuzione e logistica nel settore editoriale e che, pertanto, era del tutto evidente che detto contribuente avesse necessità di effettuare trasferte nell’esercizio delle proprie mansion i. Tale incipit della motivazione è chiaramente relativo ad un contenzioso in cui è parte il lavoratore subordinato, mentre nel giudizio in esame l’avviso di accertamento era stato emesso nei confronti della società datrice di lavoro la quale risulta essere l’unica parte privata. Nel prosieguo della motivazione,
Cons. est. NOME COGNOME
poi, il datore di lavoro del dipendente, erroneamente indicato come parte del giudizio, è stato individuato nel Consorzio RAGIONE_SOCIALE e, dunque, in un soggetto pure diverso dalla Cooperativa contribuente.
Pertanto, sebbene, nel prosieguo della sentenza vi è riferimento alla «società verificata» la confusione iniziale sull’oggetto del giudizio e sulle parti del medesimo priva di logicità l’intera motivazione; per altro dette incertezze riverberano nella parte successiva della motivazione, laddove la CTR, con ulteriore imprecisioni sulle parti processuali prosegue affermando che «il contribuente ha infatti prodotto le copie delle note spese, delle buste paga e della lettera di incarico per le trasferte, ovvero quella stessa documentazione che l’appellata sostiene non essere stata rinvenuta, ma nemmeno richiesta al contribuente o alla società verificata, in sede di verifica fiscale condotta nei confronti di quest’ultima, da cui si desume incontrovertibilmente l’ effettuazione delle trasferte», così ingenerando anche il dubbio sui documenti effettivamente vagliati in sede di decisione.
5.3.La motivazione resa, incoerente rispetto alle coordinate principali del giudizio, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice; del resto, resta preclusa la possibilità, in sede di legittimità, di integrarla o interpretarla a mezzo di valutazioni che avrebbero il valore di mere congetture volte a ricostruire quali fossero le parti alle quali la CTR intendesse effettivamente riferirsi e quale la documentazione, dalle stesse prodotta, oggetto delle sue valutazioni.
Il secondo motivo è infondato.
Il decreto di archiviazione in sede penale certamente non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario non dando luogo a preclusioni di alcun genere.
Ciò, tuttavia, non implica che il Giudice tributario non possa tener conto degli esiti del procedimento penale e valutare, quale indizio, anche gli elementi ivi emersi , verificando l’ effettiva valenza dimostrativa delle motivazioni rese.
7 In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il terzo ed il quarto, rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, che si pronuncerà, previa valutazione dell’ammissibilità della documentazione prodotta, e che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il terzo ed il quarto, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell ‘Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 01/04/2025.