Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11780 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11780 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9679/2018 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
COGNOME
-intimato- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 8126/2017 depositata il 2 ottobre 2017
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 marzo 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale II di Napoli dell’Agenzia delle Entrate notificava a NOME COGNOME nell’allegata qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, esercente l’attività di commercio all’ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata, un avviso di accertamento con il quale, constatato che la
SOCIETÀ
CC 20 marzo 2025
predetta società non aveva presentato le prescritte dichiarazioni fiscali relative all’anno 2009, determinava d’ufficio, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. n. 600 del 1973, il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari da sottoporre a tassazione, rispettivamente, ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA, operando le conseguenti riprese e irrogando le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.
Il contribuente impugnava tale atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, lamentando l’omessa notifica dei processi verbali di constatazione ivi richiamati «per relationem» nell’atto impositivo impugnato.
La Commissione adìta accoglieva il ricorso e la decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale, con sentenza n. 8126/2017 del 2 ottobre 2017, rigettava l’appello erariale.
Contro quest’ultima sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il Paparo è rimasto intimato.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è prospettata la violazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7, comma 1, della L. n. 212 del 2000.
1.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente ritenuto affetto da nullità l’avviso di accertamento notificato al Paparo, in mancanza di allegazione dei processi verbali di constatazione in esso richiamati.
1.2 Viene obiettato, in proposito, che il contenuto essenziale dei predetti documenti era stato riprodotto nello stesso avviso di accertamento, onde doveva ritenersi pienamente osservato, nel caso di specie, l’obbligo di motivazione degli atti tributari imposto
dalle norme richiamate nella rubrica del motivo.
1.3 La censura è fondata.
1.4 Per costante orientamento di questa Corte regolatrice, nel regime introdotto dall’art. 7 della L. n. 212 del 2000 l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche «per relationem» , mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale.
1.5 È stato, al riguardo, precisato che per contenuto essenziale deve intendersi l’insieme di quelle parti necessarie e sufficienti a sostenere il provvedimento adottato, la cui indicazione consenta al contribuente, e al giudice in sede di eventuale sindacato, di individuare i luoghi specifici dell’atto o documento richiamato in cui risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento medesimo (cfr. Cass. n. 34142/2022, Cass. n. 593/2021, Cass. n. 1134/2020, Cass. n. 23693/2019).
1.6 Tanto premesso, va osservato che, nel caso in esame la CTR ha respinto l’appello erariale in base al rilievo che «l’Ufficio non (avev) a fornito alcuna prova che il COGNOME, destinatario dell’avviso di accertamento, avesse acquisito conoscenza effettiva dei verbali di constatazione del 30 ottobre 2010 e 29 settembre 2011, solo richiamati nell’avviso e non allegati» , e che non poteva ritenersi «a tale fine… sufficiente la produzione di detti verbali nel giudizio di primo grado» .
1.7 Così argomentando, la Commissione di secondo grado ha offerto una non corretta ricognizione delle norme regolatrici della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, avendo del tutto omesso di accertare se l’atto impositivo notificato al contribuente riproducesse al suo interno il contenuto essenziale degli ivi richiamati processi di verbali di constatazione elevati a carico della
società da lui amministrata di fatto.
1.8 Al riguardo, va notato che l’Agenzia delle Entrate, in ossequio al principio di specificità sancito dall’art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c., ha provveduto a riportare nel corpo del ricorso in esame un ampio stralcio dell’avviso di accertamento di cui si discetta, dal quale si evince che in tale atto erano riassunti gli elementi conoscitivi acquisiti dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Napoli nel corso della verifica fiscale condotta nei confronti della Paparo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE così come illustrati nei processi verbali di constatazione innanzi menzionati.
1.9 La decisione resa dal collegio d’appello risulta, pertanto, affetta dal denunciato vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c..
Per quanto precede, va disposta, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza, in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
2.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione