Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3974 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3974 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
motivazione per relationem dell’avviso di accertamento -utilizzabilità del documento prodotto tardivamente in primo grado
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.22029/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Salento INDIRIZZO, in persona dell’Amministratore giudiziario, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dal l’RAGIONE_SOCIALE ;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n.1515/2017 pronunciata in data 23/01/2017 dalla RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Campania (Napoli – sezione staccata di Salerno, sez. 12), e depositata il 21/02/2017;
ascoltata la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME;
La Corte osserva:
FATTI DI CAUSA
1.L a società contribuente ricorre nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, avverso la sentenza in epigrafe indicata.
La RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dalla società confermando la sentenza di primo grado con la quale la RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale aveva ridotto l’imponibile accertato ai fini IRAP e ritenuto corretta la ripresa del maggior reddito ai fini IRES, in relazione all’avviso di accertamento n. TF NUMERO_DOCUMENTO di rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazione presentata dalla contribuente per l’anno di imposta 2008.
Le parti non hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n um. 3, c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per vio lazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973 e dell’art. 7 RAGIONE_SOCIALE legge 212/2000.
La società rileva che la motivazione dell’atto impositivo notificato era fondata sul rinvio al processo verbale di constatazione redatto in data 2/12/2008 dalla RAGIONE_SOCIALE e non allegato, mentre l’Ufficio , nel costituirsi in primo grado dieci giorni prima dell’udienza , aveva depositato un processo verbale diverso da quello richiamato in motivazione e, cioè, quello redatto in data 26/6/2012 dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, invocando il mero errore materiale poiché l’avviso di accertamento era riferito al processo verbale da ultimo prodotto.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente l ‘atto è viziato da un errore sostanziale , ovvero motivato per relationem ad un processo verbale di constatazione non conosciuto né allegato, con consequenziale lesione del diritto di difesa. La RAGIONE_SOCIALE ha, quindi, errato laddove ha ritenuto sufficientemente motivato l’avviso di accertamento fondando la valutazione sulla base di un giudizio ex post.
Con il secondo motivo di ricorso la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n um. 3, c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 e dell’art. 58 del d .lgs. 546/1992, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’ omesso esame del fatto controverso e decisivo per il giudizio circa l’eccezione relativa alle citate disposizioni. La società già in primo grado, con memorie depositate in data 4/3/2014, aveva eccepito la tardività del deposito RAGIONE_SOCIALE documentazione, a mente dell’art. 32 del d.lgs. 546/1992, e aveva riformulato l’eccezione in sede di appello (laddove il documento non veniva comunque depositato), stante l’omesso esame da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale, ed invece i giudici d’appello avevano omesso a loro volta l’esame RAGIONE_SOCIALE questione decidendo in base ad atti non richiamati nell’avviso di accertamento . Il processo verbale di constatazione del 26/6/2012 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dunque, era inutilizzabile ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione perché inammissibile in primo grado, non esibito in appello e, comunque, inammissibile ai sensi dell’art. 58, comma 1 , del d.lgs. 546/1992.
1.2.1 Il primo ed il secondo motivo di ricorso, relativi alla motivazione per relationem dell’avviso di accertamento ed alla produzione tardiva RAGIONE_SOCIALE documentazione, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
1.2.2. L’art. 42 del d.P.R. 600/1973, per quanto qui di interesse, prevede che, se la motivazione dell’avviso di accertamento fa
riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento, infatti, è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni e la motivazione necessarie e ad esso non è allegata la documentazione richiamata.
Di analogo tenore risulta l’art. 7 RAGIONE_SOCIALE legge 212/2000 in tema di chiarezza e motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria.
1.2.3. Secondo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte, deve considerarsi che nel giudizio tributario, ai fini RAGIONE_SOCIALE validità dell’avviso di accertamento, non rilevano l’omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione RAGIONE_SOCIALE stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem , è comunque sufficiente . E’, infatti, necessario distinguere il piano RAGIONE_SOCIALE motivazione dell’avviso di accertamento da quello RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE pretesa punitiva e, corrispondentemente, l’atto a cui l’avviso si riferi sce dal documento che ne costituisce mezzo di prova (Cass. sez. 5, 25/3/2024, n. 8016).
Non è nullo l’avviso di accertamento motivato tramite il rinvio ad atti non allegati, attenendo la mancata allegazione al piano RAGIONE_SOCIALE prova dei fatti posti a fondamento dell’atto e non a quello RAGIONE_SOCIALE sua motivazione, con la conseguenza che gli atti su cui si fonda la motivazione per relationem possono essere prodotti in giudizio per la prima volta in appello ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis vigente (Cass. sez. 5, 21/6/2025, n. 16625).
Sotto altro profilo, deve anche evidenziarsi che la motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è legittima se il contribuente ha avuto conoscenza dell’atto a cui si è fatto rinvio, in tutti gli elementi necessari a spiegare le difese (Cass. sez. 5, 11/3/2025, n. 6509), e che l’Amministrazione Finanziaria ben possa motivare l’avviso di accertamento mediante il rinvio alle conclusioni
contenute nel verbale redatto dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nell’ esercizio dei poteri di polizia tributaria, in quanto la condivisione RAGIONE_SOCIALE conclusioni non impone una riscrittura di tutti gli elementi presi in considerazione noti al contribuente, non arrecandosi alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass., sez. 5, 12/2/2025, n, 3610).
1.2.4. Nel caso di specie, secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALE società ricorrente l’avviso di accertamento richiamava un processo verbale di constatazione diverso da quello che aveva effettivamente originato la pretesa impositiva, che l’Amministrazione ha prod otto in allegato all’atto di costituzione tardiva in primo grado e non ha nuovamente prodotto in appello.
Premessa l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE doglianze che si riferiscono alla pronuncia resa in primo grado dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale -in quanto il giudizio di cassazione ha ad oggetto unicamente la sentenza di appello resa dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale che può essere censurata nel giudizio a critica vincolata soltanto in relazione alle ipotesi disciplinate dall’art. 360 c.p.c. -, deve rilevarsi che i giudici d’appello nella parte assertiva hanno illustrato l’eccezione proposta dalla società con tribuente, relativa alla nullità dell’avviso di accertamento perché motivato sulla base di un processo verbale di constatazione erroneamente indicato e, poi, nella parte motiva RAGIONE_SOCIALE sentenza hanno evidenziato che la società conosceva la contestazione fondata sul verbale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Ed infatti, quest’ultimo verbale era stato notificato all’amministratore e custode giudiziario RAGIONE_SOCIALE società, che aveva seguito le operazioni di verifica ed aveva reso dichiarazioni finali in cui si riservava di produrre documentazione a riprova dei costi sostenuti ritenuti indeducibili dagli accertatori.
Da tanto conseguiva che doveva ritenersi un mero errore materiale l’indicazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,
anziché di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale quella che aveva effettuato l’accertamento; l’errore , peraltro, era facilmente ravvisabile dalla società che aveva presentato anche istanza di accertamento con adesione confermando di conoscere i rilievi mossi.
Inoltre, la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale ha rilevato che l’atto impugnato era sufficientemente motivato anche perché richiamava tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a base RAGIONE_SOCIALE contestazione, per cui la regola dell’allegazione dei documenti richiamati nella motivazione dell’avviso non trovava applicazione nel caso di integrale e legale conoscenza dell’atto come nel caso di specie.
Nel presente ricorso la società ricorrente ha confermato che l’Amministratore Giudiziario, nominato nel febbraio del 2010, era a conoscenza dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE verifica del 26/6/2012 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma non di quella richia mata nell’avviso come compiuta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
L’avviso di accertamento si riferiva alle attività di indagine compiute dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE compendiate nel processo verbale di constatazione prodotto nel giudizio di primo grado nel quale l’Ufficio si è costituito tardivamente anziché nel temine previsto dall’art. 23 del D.lgs. 546/1992.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte sopra richiamata deve affermarsi che l’avviso di accertamento non è nullo se motivato per relationem e non è nullo anche se non risultano allegati i documenti in esso richiamati purché la parte, come nel caso di specie, ne abbia conoscenza e sia in grado di apprestare compiuta difesa. In ogni caso, detti documenti possono essere depositati anche in appello e, ove prodotti in primo grado, anche se tardivamente, all’atto RAGIONE_SOCIALE costituzione nel secondo grado di giudizio possono essere semplicemente richiamati non essendo necessario provvedere a depositarli nuovamente, essendo già agli atti del giudizio.
E’ stato infatti da ultimo affermato (Cass. sez. 5, 17/04/2025, n. 10211) che ‘in tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve avvenire, ai sensi dell’art. 32 RAGIONE_SOCIALE stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza: tuttavia, l’inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio sino al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione’, Cass. sez. V, 7.3.2018, n. 5429 (conf. Cass. sez. V, 30.11.2016, n. 24398).
La documentazione tardivamente prodotta nel primo grado del giudizio, quindi, doveva ritenersi legittimamente acquisita in sede di gravame, ad integrazione dell’avviso di accertamento e la RAGIONE_SOCIALE regionale correttamente l’ha esaminata.
Si aggiunga poi, per quanto sopra detto, che la affermata conoscenza dell’attività di verifica da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la sufficiente indicazione nell’avviso di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari non costituiscono profili contestati dalla parte e pertanto idonei a fondare già di per sé soli la validità dell’avviso di accertamento, corredato poi dall’ammissibile allegazione del verbale di constatazione.
Con il terzo motivo di ricorso la società contribuente denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 del d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n um. 3, c.p.c., laddove sono state ammesse deduzioni non rilevabili d’ufficio RAGIONE_SOCIALE parte costituitasi dieci giorni prima dell’udienza, nonché per omesso esame del fatto controverso e decisivo per il giudizio circa
l’eccezione relativa alla citata disposizione, in relazione all’art. 360, primo comma num. 5, c.p.c.
Secondo la prospettazione di parte la RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale e la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale non hanno esaminato e motivato il rigetto dell’eccezione secondo cui la tardiva costituzione in giudizio dell’Amministrazione Finanziaria comportava una serie di decadenze , fra cui quella di dedurre questioni non rilevabili d’ufficio, salvo un generico riferimento alla natura ordinatoria del termine per la costituzione in giudizio. L’Ufficio si è costituito tardivamente deducendo che il processo verbale di constatazione sul quale si fondava la pretesa non era quello richiamato nella motivazione ma quello allegato al proprio atto di costituzione in giudizio, esercitando una facoltà che era preclusa e la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale sul punto è rimasta silente accordando un privilegio non previsto alla parte resistente.
4.Con il quarto motivo di ricorso la società contribuente deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 360, primo comma n um. 5, c.p.c. , per aver omesso l’esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla inammissibilità di documentazione estranea all’oggetto del ricorso, nonché la violazione dell’art. 24 del d .lgs. 546/1992 e dell’art. 112 c .p.c., in relazione all’art. 360, primo comma num. 3, c.p.c.
La RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale ha omesso di esaminare la doglianza relativa alla introduzione nel giudizio di documenti estranei all’oggetto RAGIONE_SOCIALE stesso e di motivarne il rigetto. Il documento non richiamato nell’avviso di accertamento è stato inammissibilmente prodotto oltre i termini perentori previsti dall’art. 32 del d.lgs. 546/1992, con violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. da parte dei giudici di prime cure che hanno ammesso il documento in questione.
Con il quinto motivo di ricorso la società contribuente deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 360, primo comma, n um.
5, c.p.c., per omesso l’ esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione al divieto di integrazione e/o modificazione RAGIONE_SOCIALE motivazione, nonché la violazione dell’art. 24 del d.lgs. 546/1992 e dell’art 112 c .p.c. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 c .p.c.
Secondo la ricorrente i primi giudici hanno omesso di esaminare e di motivare il rigetto dell’eccezione con la quale la società aveva fatto rilevare che con l’atto di costituzione in giudizio l’Ufficio, ammettendo di aver richiamato nella motivazione dell’avviso di accertamento un processo verbale di constatazione diverso da quello che avrebbe voluto indicare, aveva modificato la motivazione ed il thema decidendum. Ed infatti, nel ricorso introduttivo la società aveva eccepito la violazione dell’art. 42 del d .P.R. 600/1973 e dell’art. 7 RAGIONE_SOCIALE legge 212/2000 per omessa allegazione e ignoranza dell’atto presupposto richiamato in motivazione, per cui l’oggetto del giudizio era circoscritto nei limiti del processo verbale di constatazione indicato nella motivazione dell’avviso di accertamento.
Al riguardo, la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale non si è pronunciata ammettendo di fatto una modifica successiva RAGIONE_SOCIALE motivazione, fatto che integra l’ipotesi di ultrapetizione per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
6. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo possono essere trattati congiuntamente per la evidente connessione logica e giuridica.
I motivi sono inammissibili e, comunque, in parte infondati.
6.1. I motivi sono inammissibili nella parte in cui riconducono i vizi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata a più d’uno fra i parametri elencati dal l’art. 360, primo comma num. 1 e num. 5, c.p.c. e, comunque, sono infondati in considerazione RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte nel disattendere i primi due motivi di ricorso.
Secondo l’orientamento consolidato RAGIONE_SOCIALE Corte (Cass. sez. 1, 23/10/2018 n. 26874; Cass. sez. L., 06/02/2024, n. 3397) in tema di
ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello RAGIONE_SOCIALE violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere RAGIONE_SOCIALE violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione RAGIONE_SOCIALE sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione, che richiede la precisa identificazione RAGIONE_SOCIALE affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.
Deve anche evidenziarsi, però, che l’inammissibilità non è ravvisabile laddove la formulazione RAGIONE_SOCIALE censura permette di isolare le doglianze prospettate onde consentirne l’esame separato, esattamente come se fossero state distinte in motivi diversi, numerati singolarmente (Cass. sez. 5, 28/4/2025, n. 11152).
Nel caso di specie non è possibile scindere gli argomenti di critica, non essendo individuati i fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALE controversia).
L’aver affermato che, se la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale avesse ritenuto inammissibile la documentazione prodotta tardivamente in primo grado, non avesse ammesso la documentazione in violazione
anche del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e non avesse integrato inammissibilmente la motivazione dell’avviso di accertamento, la decisione sarebbe stata diversa, in realtà non consente di sostenere fondatamente la censura di cui all ‘art. 360, primo comma num. 5, c.p.c.. In tal caso, deve escludersi il vizio di omesso esame perché la parte si è limitata ad argomentare la propria tesi difensiva con considerazioni circa le conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica (Cass. sez.2, 6/2/2025, n. 2861) di contrario avviso a quanto ritenuto dai giudici d’appello.
In ogni caso deve rilevarsi l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE violazioni censurate nei motivi terzo, quarto e quinto, secondo l’art. 360, primo comma num. 3 c.p.c., poiché l’RAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi tardivamente in primo grado, non ha proposto eccezioni rilevabili di ufficio ma ha apprestato la difesa producendo il documento omesso che, come argomentato nel valutare i primi due motivi di ricorso, poteva essere utilizzato in appello, non verificandosi in alcun modo una inammissibile modifica ed integrazione RAGIONE_SOCIALE motivazione dell’avviso, atteso che il documento, come esposto nella disamina di cui innanzi non attiene all’atto ma al profilo probatorio RAGIONE_SOCIALE contestazione mossa dall’Ufficio.
Il ricorso principale è, dunque, infondato.
Il ricorso incidentale, relativo alla tardività RAGIONE_SOCIALE proposizione del ricorso di primo grado, è stato proposto in via subordinata e condizionata all’accoglimento del ricorso principale .
Come è noto l’inammissibilità del ricorso originario , ai sensi e per l’effetto dell’art. 21, primo comma, del d.lgs. 546/92, può essere rilevata d’ufficio in quanto il rispetto del termine costituisce condizione dell’azione d’impugnazione, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza; grava sul
ricorrente l’onere di provare la tempestività del proprio ricorso; la decadenza per il decorso del termine anzidetto è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e non è sanabile dall’avvenuta costituzione RAGIONE_SOCIALE parte resistente (cfr. Cass. n. 4247/2013, 18224/2018).
Il rilievo di ufficio imporrebbe, dunque, di esaminare la dedotta inammissibilità del ricorso originario nonostante la proposizione RAGIONE_SOCIALE questione in via subordinata e condizionata.
Nel caso di specie, però, la questione affrontata dall ‘RAGIONE_SOCIALE nel ricorso incidentale involge un profilo diverso, relativo cioè alla valutazione dell’erroneità soltanto materiale del nominativo RAGIONE_SOCIALE società ricorrente indicata come RAGIONE_SOCIALE nel ricorso (tempestivo) proposto il 16/9/2013, o, piuttosto, RAGIONE_SOCIALE diversità sostanziale RAGIONE_SOCIALE società ricorrente che avrebbe proposto il ricorso (tardivo) soltanto in data 13/11/2013 come RAGIONE_SOCIALE.
La questione relativa alla correzione dell’errore non è stata affrontata in grado di appello e non può in questa sede esercitarsi alcun sindacato sul provvedimento reso che consente di affermare la proposizione del ricorso nei termini sebbene con indicazione di un nominativo RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente frutto di mero errore materiale.
Il ricorso incidentale deve, dunque, ritenersi inammissibilmente proposto.
In definitiva, il ricorso principale va rigettato, quello incidentale condizionato va dichiarato inammissibile; le spese del giudizio vanno compensate in virtù RAGIONE_SOCIALE soccombenza reciproca ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13 comma 1quater , del d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte di cassazione,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 22 gennaio 2026
Il Presidente
NOME COGNOME