Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 160 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 160 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2025
Oggetto: accertamento
– indagini finanziarie
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21653/2018 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAILpec..ordineavvocatifirenze.it) in forza di procura speciale ad litem in calce al ricorso per cassazione
-ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 23/09/2018 depositata in data 11/01/2018, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 06/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
–NOME ricorreva verso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio Finanziario rettificava la sua dichiarazione relativa al periodo di imposta 2007 poiché a seguito di indagini finanziarie erano emerse operazioni sottratte a imposizione sui conti nella disponibilità del contribuente;
la CTP di Firenze dava atto in parte della cessata materia del contendere in ordine a un rilievo; rigettava il ricorso nel resto;
appellava il contribuente;
la CTR dichiarava inammissibile l’appello; ricorreva a questa Corte il contribuente;
questa Corte cassava la sentenza in argomento; riassumeva il giudizio di fronte alla CTR il contribuente;
con la pronuncia gravata in questa sede il giudice dell’impugnazione ha rigettato l’appello;
ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi di ricorso;
resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate;
Considerato che:
il primo motivo di ricorso si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che l’atto impositivo impugnato fosse adeguatamente motivato;
ritiene parte ricorrente che dal testo del PVC del 9 ottobre 2009, richiamato per relazione dal PVC del 5 maggio 2010, non sia possibile comprendere dalla verifica fiscale di quale società sia scaturita quella effettuata nei confronti della stessa;
il motivo è infondato;
– sul punto occorre ribadire il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte in materia di motivazione degli atti impositivi, che riconosce la legittimità della c.d. motivazione per relationem e ne precisa i limiti. E’ stato più volte affermato, infatti, che ‘in tema di avviso di accertamento, la motivazione “per relationem” con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio’ (Cass. n. 32957 del20/12/2018). Allo stesso modo è stato precisato che ‘ in tema di atto impositivo, ai fini dell’ammissibile motivazione “per relationem” è sufficiente il rinvio dell’avviso di accertamento al PVC notificato al contribuente’ (Cass. n. 29002 del 5/12/2017);
per quanto riguarda l’atto di irrogazione della sanzione, poi, questa Corte ammette sicuramente la motivazione ‘per relationem’ nel caso in cui le sanzioni siano irrogate contestualmente e unitamente all’accertamento del maggior reddito rispetto a quello dichiarato e contestato (Cass. n. 11610 del 4/05/2021). Analoga possibilità va riconosciuta anche con riferimento al provvedimento di irrogazione delle sanzioni separatamente emesso, quando, come nella specie, vengono richiamati atti già pervenuti nella sfera di conoscenza del contribuente, perché allo stesso in precedenza notificati;
Cons. Est. NOME COGNOME – orbene, nel presente caso dal contenuto dell’atto impugnato, prodotto a questa Corte ad opera del ricorrente come si è detto, si evince che la motivazione è stata predisposta ed espressa anche attraverso il richiamo alle motivazioni esposte nei PVC tutti in precedenza notificati alla società contribuente e, pertanto, dalla stessa già conosciuti; né la circostanza
della mancata conoscenza di detti PVC è mai stata eccepita nel corso del giudizio;
risulta quindi del tutto irrilevante che il PVC del 9 ottobre 2009 non indichi nominativamente la società presso la quale il controllo ha avuto innesco; neppure crea fraintendimento alcuno il richiamo al PVC redatto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (presso la quale ha avuto luogo la sola operazione materiale di rinvenimento dello scadenziario intestato ‘nero 2007’, che è mero fatto dal quale al più doveva l’Ufficio -come concretamente si è fatto -limitarsi a prendere la mosse per i necessari approfondimenti istruttori);
nemmeno viene in rilievo l’avere l’Amministrazione riportato nel ridetto PVC stralci delle operazioni svolte nei confronti di NOME COGNOME quale amministratore della società RAGIONE_SOCIALE Montelupo o della società RAGIONE_SOCIALE, in quanto il vizio di motivazione deriva, come è noto, dall’assenza di elementi atti a dar conto dell’iter logico giuridico seguito dell’Ufficio, certo non dalla presenza di elementi ulteriori rispetto a quelli essenziali che invece sussistono;
il contenuto dell’avviso di accertamento qui impugnato è invero del tutto idoneo a consentire al contribuente di comprendere le ragioni poste dall’Ufficio a base dell’avviso di accertamento (quindi di percepirne il contenuto motivazionale) e anche di difendersi dando prova della insussistenza della pretesa azionata (quindi di percepire la prova della pretesa dell’Ufficio per contrapporvi i propri -speculari nel senso della sua insussistenza -mezzi di prova);
infine, come risulta anche dalla trascrizione in controricorso dell’avviso di accertamento (riprodotto a pag. 8), in tale atto sono comunque riportati ampiamente gli elementi istruttori presenti in forza dei quali il contribuente era perfettamente in grado di conoscere ogni elemento di innesco e di sviluppo dell’attività di accesso, ispezione e verifica e unitamente a tali elementi anche l’iter logico e giuridico seguito dall’Ufficio per sostenere la propria pretesa di maggiori tributi;
con riguardo poi al contenuto del PVC del 9 ottobre 2009 ad esso sono allegati gli estratti conto dei conti in essere presso la Cassa di Risparmio di S. Miniato (conti n. 753 e 274) e Cariprato (conto 467). Quindi è provato che il contribuente abbia avuto contezza di tali documenti, evidentemente presso di lui appresi nel corso della verifica, e in ordine ai quali non ci sono contestazioni da parte di costui in ordine alla notifica/consegna del PVC in argomento nel quale gli stessi erano allegati come si evince dall’esame dell’atto istruttorio in questione prodotto a questa Corte;
il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. nonché del divieto di doppia imposizione di cui agli artt. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 163 del d.P.R. n. 917 del 1986 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto passato in giudicato il capo della sentenza relativo al rilievo con il quale si contestava la omessa fatturazione di euro 140.000,00 più iva versato il 27 novembre 2007 e oggetto poi della fattura n. 1 del 2008 emessa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
il motivo è inammissibile;
la CTR, infatti, ha accertato in fatto, con valutazione non più rivedibile in questa sede, che la fattura n. 1 del 2008 ‘…attiene all’importo di euro 140.000 euro soggetto a IVA, per un totale di 168.000 euro il cui versamento è avvenuto in data 23.11.2007 a fronte di un assegno bancario di pari importo sul conto corrente n. 344.63 acceso presso la Banca Toscana, Agenzia di Castelfiorentino intestato alla ditta RAGIONE_SOCIALE ; in forza di ciò ha concluso affermando che ‘tale fattura, in sostanza, non può giustificare due distinte operazioni contabili’ ;
Cons. Est. NOME COGNOME 5 – la valutazione operata dalla CTR risulta corretta, dal momento che il rilievo relativo alla omessa fatturazione di euro 140.000,00 più iva versato il 27 novembre 2007 e oggetto poi della fattura n. 1 del 2008 emessa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE è stato oggetto di
annullamento in autotutela, come accerta dal CTR sia pur con espressione approssimativa riferendo che (pag. 4 prima riga e seguenti della sentenza impugnata) ‘…si è definitivamente formato, sulla rinuncia dell’Amministrazione finanziaria alla pretesa impositiva, il giudicato di cessata materia del contendere di cui alla sentenza pronunciata dai primi giudici’;
ne deriva che è stata accertata l’autonomia tra le due operazioni, una della quale prima oggetto di rilievo e poi annullata in autotutela, l’altra tuttora sub iudice in questa sede; non vi è quindi stata alcuna violazione del giudicato, poiché i fatti sono diversi e autonomi quindi parimenti tali restano e devono restare i giudizi che li definiscono;
conseguentemente, il ricorso va rigettato;
le spese sono regolate dalla soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.900,00 oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2024.