Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33305 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33305 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 19/12/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
Liberato COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – rel.-
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 15/10/2025
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11800/2020 del ruolo generale, proposto
DALLA
CATASTO – VALORE RENDITA – MOTIVAZIONE SENTENZA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE – (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, amministratore delegato, NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE –
per la cassazione della sentenza n. 7857/12/2019 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 30 dicembre 2019, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 15 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto del contendere è l’avviso in atti con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rettificava la rendita catastale proposta dalla contribuente tramite la procedura cd. docfa nella misura di 76.612,00 € in relazione ad una porzione del RAGIONE_SOCIALE denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (categoria D/1), rettificandola nella somma di 160.044,22 €.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto dalla contribuente, dando preliminarmente atto che era stata depositata la sentenza n. 599/12/2019, « avente ad oggetto alcune particelle aventi le medesime caratteristiche dell’odierno giudizio» (così nella pronuncia impugnata), che aveva determinato, sulla base della consulenza tecnico di ufficio ivi svolta, il valore dell’area nella somma di 313/24 €/mq.
Quindi, il Giudice d’appello riteneva di non discostarsi dalle valutazioni fornite dal consulente tecnico e dalla predetta sentenza, «considerando anche le argomentazioni contenute nella successiva relazione di chiarimento del perito, datata 10.12.2018, a seguito RAGIONE_SOCIALE osservazioni mosse alla prima relazione dall’RAGIONE_SOCIALE odierna appellata» (così nella pronuncia impugnata).
L’RAGIONE_SOCIALE propone va ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 16 aprile 2020, formulando un unico motivo d’impugnazione.
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE -resisteva con controdeduzioni notificate in data 19 giugno 2020.
Con ordinanza interlocutoria n. 1774/2022 rinviava la causa a nuovo ruolo per la trattazione, quanto meno congiunta, del presente giudizio con quello recante il n. 19507/NUMERO_DOCUMENTO di ruolo generale avente ad oggetto il ricorso per cassazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la citata sentenza n. 599/12/2019 della Commissione tributaria regionale della Sicilia.
La controricorrente ha depositato memoria in data 3 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione l’RAGIONE_SOCIALE ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per carenza di motivazione, ponendo in rilievo:
l’assenza del ragionamento posto a base della decisione, « contenendo il pronunciamento affermazioni apparenti che impediscono di comprendere la ratio decidendi, comportanti di fatto l’inosservanza dell’articolo 111 della Costituzione» (così alle pagine nn. 5 e 6 del ricorso), non avendo la Commissione nulla osservato sulle ragioni per le quali i rilievi posti dall’ufficio non potevano essere accolti, facendo propri i risultati estimativi di una consulenza resa in altro giudizio, senza nulla rilevare al riguardo e senza
operare alcuna valutazione circa le critiche mosse alla consulenza di ufficio;
b. il marchiano errore in cui era caduto il consulente nella determinazione del valore per averlo desunto dalla tabella B2 del ‘Prontuario sulle determinazioni RAGIONE_SOCIALE rendite catastali per gli immobili a destinazione speciale e particolare (categorie D ed E)’, « non rilevando finanche l’evidente disomogeneità matematica RAGIONE_SOCIALE unità di misura utilizzate, segnate in ‘€/metro quadro’ per il valore unitario e nel ‘metro cubo’ per il dato metrico riferito alla consistenza della porzione di fabbricato oggetto di accertamento », non potendosi mai ottenere dal prodotto tra i due moltiplicatori (€/mq mc) un risultato numerico individuante la valutazione espressa in euro (v. pagina n. 7 del ricorso);
la diversa valutazione effettuata dall’ufficio in 253 €/mc, che era stata desunta correttamente dalla tabella C1 del citato prontuario, assumendo il valore minimo di 362 €/mc, attribuito ai piani terra aventi esclusiva destinazione commerciale per l’intera cubatura, ridotto del 30% (253 €/mc) al fine di tener conto che non trattavasi di edificio residenziale, ma di una porzione di centro commerciale avente particolari e differenti caratteristiche tipologiche, da ritenersi ancor più singolari nella valutazione del costo di ricostruzione a nuovo proprio per il tipo di struttura sospesa (ponte) costituita da elementi prefabbricati, inconcepibilmente considerata dalla consulenza tecnica di ufficio come valore da sottrarre.
Il ricorso va respinto per le seguenti ragioni, subito avvertendo che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza sollevata dalla società va disattesa, per lo meno nei termini sviluppati in controricorso con riferimento all’omessa
Numero sezionale 6844/2025
Numero di raccolta generale 33305/2025
Data pubblicazione 19/12/2025
indicazione degli atti su cui il ricorso si fonda e la loro collocazione topografica, sol considerando che le ragioni dell’impugnazione affondano nei contenuti della sentenza impugnata e che gli atti sono stati allegati ed elencati nel ricorso.
Va premesso che la pronuncia in esame si caratterizza per la predisposizione di una motivazione per relationem , avendo richiamato integralmente i contenuti della sentenza n. 599/12/2019 della medesima Commissione regionale, la quale aveva basato la decisione sulle valutazioni espresse nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata nel relativo giudizio, acquisita agli atti del giudizio di merito e di cui è stato riportato nella pronuncia in esame il contenuto ritenuto essenziale.
Nello specifico, il provvedimento in esame, dopo aver riepilogato i contenuti dell’avviso impugnato e della vicenda processuale, si è sviluppato sui seguenti passaggi argomentativi.
Il primo di essi è il riferimento alla citata sentenza, che si assume aver avuto ad oggetto particelle aventi le medesime caratteristiche dei beni di cui si discute nel presente giudizio.
La seconda osservazione è il richiamo alla relazione di consulenza tecnica svolta nel procedimento concluso con la citata sentenza e prodotta nel giudizio di appello, in cui sì è accertato il valore della rendita nella misura di 313,24 €.
La Commissione ha poi dato atto di aver esaminato la predetta relazione e la citata sentenza, ritenendo di non doversi discostare dalla soluzione ivi adottata, considerando i chiarimenti forniti dal consulente di ufficio con la relazione depositata il 10 dicembre 2018 alle osservazioni critiche dell’Ufficio.
4. Sul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire da Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo tale da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Si discorre, per tale via, di riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, che è denunciabile in Cassazione quando l’anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, restando, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689; e da ultimo Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174; Cass., Sez. T., 27 febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233, 5235) .
Va aggiunto che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass., Sez. T, 19 maggio 2024, n. 12732; Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123 e anche Cass., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19011, Cass., Sez. I, 2 agosto 2016, n. 16056 e Cass., Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18103).
5. Per quanto più direttamente concerne la fattispecie in esame va poi richiamato il principio secondo il quale il giudice del merito ha adottato una tecnica di motivazione che è entrata a fare parte dell’ordinamento positivo a seguito della modifica del primo comma dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (applicabile al processo tributario in ragione del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile contemplato dall’art. 49 d.lgs. n. 546/1992) secondo cui «La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».
Si richiamano principi più volte espresse da questa Corte (v., tra le altre, Cass., Sez. T., 6 ottobre 2022, n. 29028; Cass., Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 29017; Cass., Sez. T., 31 gennaio 2019, n.
2861; Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. L., 6 settembre 2016, n 17640; Cass., Sez. II, 23 settembre 2018, n. 28139; Cass., Sez. L./IV, 11 settembre 2018, n. 21978; Cass., Sez. L., 23 agosto 2018, n. 21037; Cass., Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass., Sez. I, 19 luglio 23016, n. 14786; Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2015, n. 642; Cass., Sez. L., 22 maggio 2012, n. 8053) nel ribadire che:
la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione RAGIONE_SOCIALE controversie, l’utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni, così realizzando un’economia di scrittura coerente con l’indicazione normativa di una succinta motivazione, scevra da ridondanti considerazioni non funzionali ad offrire un sintetico resoconto RAGIONE_SOCIALE ragioni della decisione in relazione all’oggetto della controversia e del dibattito processuale svoltosi tra le parti;
il riferimento ai “precedenti conformi” contenuto nell’art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell’ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile (v. Cass., Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 29017, cit. e Cass., Sez. T., 31 gennaio 2019, n. 2861, cit.);
è così consentita la motivazione della sentenza mediante rinvio ad un precedente del medesimo ufficio, sempre che, al fine di rendere comunque possibile ed agevole il controllo della motivazione, si dia conto dell’identità contenutistica della situazione
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 6844/2025
Numero di raccolta generale 33305/2025
Data pubblicazione 19/12/2025
di fatto e di diritto tra il caso deciso dal precedente e quello oggetto di decisione, sicché dalla lettura della parte motiva della sentenza e degli atti richiamati possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerenti (v. Cass.; Sez. II, 23 settembre 2018, n. 28139, cit.; Cass., Sez. L/IV, 11 settembre 2018, n. 21978, cit.; Cass., Sez. L., 22 maggio 2012, n. 8053, cit.);
nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né RAGIONE_SOCIALE modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (v. Cass., Sez. I, 6 ottobre 2022, n. 29028, cit.; Cass., Sez. II/IV, 7 novembre 2016, n. 22562);
adempie all’obbligo di motivazione il giudice del gravame anche quando si richiami per relationem alla sentenza impugnata di cui condivida le argomentazioni logico-giuridiche, purché dia conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato che le censure proposte;
la motivazione per relationem (anche) alla motivazione del giudice di primo grado è, dunque, legittima se essa identifichi l’argomentazione logico giuridica condivisa (Cass., Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074, cit.);
Numero sezionale 6844/2025
Numero di raccolta generale 33305/2025
Data pubblicazione 19/12/2025
– in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l’onere di compiere una precisa analisi anche RAGIONE_SOCIALE argomentazioni che vi sono inserite mediante l’operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione (v. Cass., Sez. L., 6 settembre 2016, n. 17640/2016, cit.);
– quando si impugna una motivazione per relationem enunciata dal giudice d’appello con l’indicazione della condivisione dell’affermazione del giudice che si è fatta propria, spetta al ricorrente in cassazione, come logica conseguenza dell’onere di specificazione del motivo e di adempimento dell’onere di cui all’art. 366 num. 6 c.p.c. non solo identificare il tenore della motivazione del primo giudice che ha giustificato l’affermazione condivisa dal giudice d’appello, ma anche indicare quali critiche erano state rivolte ad essa con l’atto di appello. È palese che la ritualità della motivazione per relationem non si può apprezzare senza conoscere quel tenore e quelle critiche (v. Cass., Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074, cit.);
– sul piano generale, infine, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame
degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass., Sez. I, 6 giugno 2024, n. 15804, che richiama, Cass., Sez. I, 16 novembre 2022, n. 33742; Cass. Sez. III/IV, 22 febbraio 2015, n. 1815; Cass., Sez. I, 9 gennaio 2009, n. 282; nello stesso senso, Cass., Sez. II, 17 aprile 2019, n. 10747 e Cass., Sez. III/IV, 14 febbraio 2019, n. 4352).
6. Alla stregua di tali principi il motivo di impugnazione non può quindi -come si diceva – essere accolto.
La prospettazione difensiva della ricorrente limita, infatti, il suo osservatorio al contenuto della pronuncia impugnata, senza considerare gli atti di riferimento, da ritenersi parte integrante della motivazione del provvedimento, non prendendosi cura di porre a confronto i rilievi critici mossi alla relazione di consulenza ed i contenuti della «relazione a chiarimento» con la quale il tecnico di ufficio ha -secondo la valutazione compiuta dal Giudice regionale -compiutamente risposto alle predette osservazioni e che nello schema redazionale della pronuncia impugnata costituisce, in termini plausibili per quanto sopra detto, la motivazione della stessa.
In tali termini, il vizio di motivazione della sentenza viene articolato senza illustrare nel ricorso i contenuti di tale motivazione per relationem , come detto senza rappresentare quanto elaborato dal consulente nella «relazione a chiarimento» in relazione alle critiche mosse, così precludendo, a monte, alla Corte di verificare se detta motivazione abbia o meno raggiunto il minimo costituzionale esigibile.
In ciò, dunque, ricorrendo la censura in ulteriore vizio, giacchè, secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, illustrando nel ricorso, in modo chiaro, i passaggi salienti e non condivisi della relazione rispetto al contenuto specifico RAGIONE_SOCIALE critiche sollevate al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (cfr. Cass., Sez. III, 13 luglio 2021, n. 19989 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Per il resto, la censura tradisce il tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento fattuale o di merito sulla congruità della rendita catastale nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di marchiani errori nell’utilizzo della tabella B2, la disomogeneità matematica RAGIONE_SOCIALE unità di misura utilizzate e la corretta stima invece operata dall’Ufficio.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE riflessioni svolte il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Numero sezionale 6844/2025
Numero di raccolta generale 33305/2025
Data pubblicazione 19/12/2025
9.1. Va, invece, respinta la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dalla società, essendo la richiesta talmente generica da dimostrarsi priva di ogni fondamento.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE – nella misura di 4.000,00 € per competenze oltre accessori e 200,00 € per spese vive.
Così deciso in Roma, addì 15 ottobre 2025 .
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME