Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29329 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29329 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14045/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA),
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA – SEZ.DIST. BRESCIA n. 64/2017, depositata il 16/01/2017,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di accertamento catastale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con cui è stato determinato il valore dell’albergo (cat.D2) sito in Brescia, Lago di Garda, di sua proprietà in euro 18.365.300 e la relativa rendita in euro 367.300,00 -avviso di accertamento adottato in autotutela, con efficacia ex tunc , dopo un primo avviso emesso nel 2009, in rettifica di una d.o.c.f.a nel 2008.
2.Il ricorso è stato rigettato.
L’appello della contribuente è stato rigettato. Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge che «la ricorrente, ancorché abbia documentato le proprie tesi difensive, non ha fondatamente e sufficientemente giustificato le medesime. Nella fattispecie l’Ufficio ha provato le proprie deduzioni sia per quanto concerne la valutazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche e dell’ubicazione dell’immobile, che per quanto riguarda la completezza dell’offerta, tenuto conto dei particolari costruttivi di notevole pregio, motivo per il quale l’immobile è definito a 5 stelle di lusso, ed, in particolare, tale tipologia non ha trovato riscontro in nessuna altra struttura recettiva sita nella Provincia, stante il fatto fondamentale che gli elementi indicati nei preziari non sono adatti per effettuare la valutazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche innovative e di incomparabile pregio dell’immobile in oggetto».
4.Avverso tale decisione la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
6.La ricorrente ha depositato ulteriore memoria.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 23 ottobre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed il secondo motivo, formulati ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., la società contribuente ha denunciato la mancanza o mera apparenza della motivazione e la conseguente violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, essendosi i giudici di appello limitati a riprodurre il contenuto della sentenza di primo grado, senza alcun vaglio critico e senza valutazione RAGIONE_SOCIALE censure di appello, tra cui, anche quella sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento.
La censura è fondata.
Questa Corte ha già affermato che è nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico RAGIONE_SOCIALE stesse in base ai motivi di gravame (Cass., Sez. L, 25 ottobre 2018, n. 27112). Parimenti, con specifico riferimento al processo tributario, si è confermato che la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell’illustrazione RAGIONE_SOCIALE censure sollevate dall’appellante rispetto alla decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALE considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l’individuazione del thema decidendum e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento della decisione (Cass., Sez. 5, 11 aprile 2024, n. 9830).
Nel caso di specie, appunto, il giudice di secondo grado ha riportato lo svolgimento del processo, riconoscendo, peraltro, che la ricorrente ha documentato le sue tesi difensive, ma ha rigettato
l’appello, limitandosi ad aderire alle argomentazioni del giudice di primo grado (trascritte nella sentenza di appello) senza minimamente esaminare il contenuto RAGIONE_SOCIALE specifiche critiche articolate dall’appellante e senza affatto spiegare le ragioni del loro superamento -critiche relative, in primo luogo, alla omessa pronuncia sul lamentato difetto di motivazione dell’avviso, su cui non è spesa alcuna argomentazione di fatto o di diritto, ed, inoltre, in ordine alla stima, al superamento dei limiti massimi del prezzario ed all’irrilevanza dei servizi offerti nella struttura ai fini della valutazione catastale. Invero, sebbene la sentenza di secondo grado non debba necessariamente esporre argomentazioni ulteriori e nuove rispetto a quella di primo grado, il giudice di appello deve necessariamente rispondere alle censure dell’appellante. La motivazione della sentenza di appello può consistere nel mero rinvio o nella riproduzione di quella di primo grado solo se l’appellante non ha formulato critiche specifiche, ma si è limitato, come consente l’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, ad insistere nelle tesi ed argomentazioni già svolte in primo grado, che sono già state esaminate e superate dal giudice di prime cure. Al contrario, se l’appello contiene RAGIONE_SOCIALE specifiche censure, dirette a contestare il risultato a cui è pervenuto il giudice di primo grado, la sentenza di appello deve presentare una specifica risposta. L’adeguatezza della motivazione di un provvedimento giudiziario deve, difatti, essere rapportata e valutata in considerazione RAGIONE_SOCIALE questioni trattate e RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dalle parti, così come la specificità dei motivi dell’atto di impugnazione va verificata alla luce della motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. L, 30 ottobre 1986, n. 6417; Cass., Sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11197).
In definitiva, la sentenza d’appello può essere motivata per relationem , purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, RAGIONE_SOCIALE ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate in
appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass., Sez. 5, 5 agosto 2019, n. 20883).
Nel caso di specie, del resto, proprio la ravvisata eccezionalità della struttura imponeva un più approfondito vaglio RAGIONE_SOCIALE censure sui parametri estimativi adottati dall’ufficio in assenza di elementi comparativi.
L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta la cassazione della sentenza con rinvio del giudizio al giudice di appello ed il conseguente assorbimento RAGIONE_SOCIALE ulteriori censure -in particolare: il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., con cui la società contribuente ha lamentato la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e 3 della legge n. 241 del 1990, essendosi l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE limitata, nella motivazione dell’avviso di accertamento, a descrivere la consistenza dell’immobile oggetto di accertamento ed ad affermare di aver determinato la rendita sulla base di metodologie comparative, senza in alcun modo giustificare i valori unitari al mq. impiegati per il calcolo del valore della rendita e senza, in alcun modo, illustrare le caratteristiche degli immobili che si dava atto di aver preso a riferimento ai fini della comparazione; il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., con cui la società contribuente ha dedotto la violazione degli artt. 8, 28, comma 2, e 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949, avendo la Commissione tributaria regionale valorizzato la completezza dell’offerta di servizi resi nella struttura alberghiera di lusso e, cioè, un elemento di cui non è consentita la valutazione ai fini del calcolo del costo di costruzione del cespite; il quinto motivo,
formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., con cui la società contribuente ha denunciato la violazione dell’art. 2697 cod.civ., avendo la sentenza impugnata affermato la legittimità dell’avviso di accertamento nonostante l’RAGIONE_SOCIALE non abbia in alcun modo dimostrato la congruità rispetto all’immobile in esame dei valori al mq utilizzati, più alti rispetto a quelli risultanti dal prezzario.
In conclusione, i primi due motivi di ricorso devono essere accolti, con assorbimento degli altri, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23/10/2024 .