Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7614 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7614 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7906/15/2016, depositata il 2.12.2016.
Oggetto:
Tributi – Avviso di
iscrizione ipotecaria
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 14402/2017 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME presso il cui studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – e nei confronti di
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO CHE
La CTP di Roma accoglieva il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso l ‘avviso di iscrizione ipotecaria per IVA e altro, in relazione agli anni di imposta 1987, 1988 e 1989, in quanto riteneva che la pretesa tributaria si fosse prescritta in epoca antecedente al 24.10.2014 e che non vi fosse in atti la prova di atti interruttivi ritualmente notificati all’interessata;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, osservando che:
-l’azione esecutiva svolta dal concessionario della RAGIONE_SOCIALE non era prescritta, dovendosi condividere il computo da questi effettuato, stante la regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e il periodo di sospensione della prescrizione, previsto dalla l. n. 147 del 2013;
una RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, peraltro, era stata notificata nel dicembre 2004, mentre l’avviso di iscrizione ipotecaria era stato notificato 29.11.2014, entro il termine decennale di prescrizione;
l’agente della RAGIONE_SOCIALE ha, inoltre, già proceduto alla riduzione dell’ipoteca tenendo conto della parte di pretesa prescritta;
la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, poi illustrato con memoria;
RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, resisteva con controricorso , mentre l’RAGIONE_SOCIALE rimaneva intimata .
CONSIDERATO CHE
– Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2946 e 2948 cod. civ., 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, i n relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (omesso esame di un fatto decisivo del giudizio), per avere la CTR ritenuto erroneamente che la pretesa tributaria non si fosse prescritta, omettendo di calcolare ‘il ‘tempo degli anni d’imposta agli anni RAGIONE_SOCIALE rispettive notifiche’ , di distinguere il termine applicabile in relazione alla natura dei tributi, nonché quello previsto per le sanzioni e gli interessi, di considerare che ‘per poter postulare l’applicabilità alla specie di causa del termine di prescrizione decennale la parte ricorrente in appello avrebbe dovuto indicare l’esistenza di un titolo definitivo a pretendere, antecedente all’emissione RAGIONE_SOCIALE cartelle, di cui invece non è stata fornita idonea prova’ , e di valutare che ‘la prescrizione per le cartelle esattoriali è disciplinata dall’art. 2948 c.c., ossia al decorso quinquennale, ed essendo l’oggetto della pretesa (Iva, sanzioni e interessi vari) riferiti all’anno 1987 con notifica asseritamente avvenuta nel 2002 ed agli anni 1988 e 1989 con notifica asseritamente avvenuta nel 2004, il decorso del tempo si è ampiamente realizzato ‘ , anche se si considera la prescrizione decennale;
– con il secondo motivo, lamenta la violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per omessa o apparente motivazione, avendo la CTR condiviso il computo effettuato dal concessionario della RAGIONE_SOCIALE, senza svolgere alcun esame RAGIONE_SOCIALE ragioni esposte dalla contribuente e senza considerare la ‘natura RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali ‘ e la ‘ natura del fondamento della pretesa’ , valutando solo la cartella notificata nel 2004 e non quella notificata nel 2002, non calcolando, ai fini della prescrizione, il lasso temporale intercorso tra il 1987 e il 2002, nonché quello intercorso tra il 1988 -89 e il 2004, affermando in
modo contraddittorio che ‘l’agente della RAGIONE_SOCIALE ha già proceduto alla riduzione dell’ipoteca, tenendo conto della pre tesa tributaria coperta da prescrizione’ , senza precisare di quale prescrizione si trattava, visto che era stata esclusa la prescrizione di ogni pretesa;
il secondo motivo -che per ragioni di priorità logica va esaminato per primo -è fondato;
con riferimento specifico al processo tributario, infatti, è stato affermato che ‘è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione RAGIONE_SOCIALE censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALE considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame ‘ (Cass. n. 24452 del 05/10/2018);
-nella specie, la CTR si è limitata ad accogliere l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE attraverso il mero rimando al contenuto di quest’ultimo che contestava la decisione impugnata laddove non teneva conto della regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e del periodo di sospensione della prescrizione ex lege n. 147 del 2013, senza esplicitare il percorso logico giuridico seguito per pervenire alle proprie conclusioni, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni della contribuente;
-l’accoglimento del secondo motivo di ricorso assorbe l’esame della prima censura, in quanto il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo esame dell’appello proposto dall’agente della RAGIONE_SOCIALE;
– in conclusione, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese dei giudizi di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 novembre 2023