Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32311 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32311 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 21/11/2023
Oggetto: tributi -nullità della sentenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17742/2020 R.G. proposto da:
NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata a difesa dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO, PEC
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 958/08/19 depositata in data 23 ottobre 2019 Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella camera di consiglio del 10 novembre 2023.
RILEVATO CHE
La contribuente COGNOME NOME, già socia della società estinta RAGIONE_SOCIALE per intervenuta cancellazione della società in data 21 novembre 2011, ha impugnato due intimazioni di pagamento relative a tributi dei periodi di imposta 2007 e 2008 della società partecipata, in relazione ai quali la contribuente aveva sottoscritto e parzialmente onorato un atto di conciliazione. L’atto di conciliazione traeva origine , a sua volta, da tributi relativi ad avvisi di accertamento relativi alla società partecipata relativi ai periodi di imposta 2007 e 2008, notificati alla società presso la odierna contribuente nel corso dell’anno 2012 in relazione all’IVA accertata nei confronti della società cancellata. Il giudizio era proseguito per le imposte dirette e si era concluso, previa sentenza del giudice di primo grado favorevole alla contribuente, con annullamento in autotutela della relativa pretesa impositiva.
La contribuente ha dedotto la nullità dell’accordo di conciliazione in quanto fondato su avvisi di accertamento inesistenti e in quanto sottoscritto da soggetto non legittimato.
La CTP di Vicenza ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando l’avvenuta estinzione del giudizio di merito per effetto della conciliazione giudiziale tra le parti in punto IVA con sentenza passata in giudicato.
La CTR del Veneto, con sentenza in data 23 ottobre 2019, ha rigettato l’appello della contribuente , confermando la sentenza di primo grado.
Propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a quattro motivi , cui resiste con controricorso l’Ufficio .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento in violazione dell’art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 112 cod. proc. civ. per carenza di motivazione. Osserva parte ricorrente che la sentenza impugnata non recherebbe l’indicazione del percorso logico-giuridico che ha condotto alla decisione, essendosi limitata a richiamare la motivazione del giudice di primo grado. Parte ricorrente trascrive le argomentazioni sottoposte al giudice di appello, rispetto alle quali la sentenza di appello non si sarebbe espressa e, in ogni caso, non emergerebbero le ragioni per le quali l’atto conciliativo e le successive intimazioni di pagamento non sarebbero annullabili.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, 48 e 48bis d. lgs. n. 546/1992, dell’art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , dell’art. 2495 cod. civ., nonché dell’art. 23 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha preso atto dell’illegittimità delle intimazioni di pagamento e dell’atto di conciliazione, per non essere la contribuente soggetto passivo dell’imposta e non legittimato alla sottoscrizione dell’accordo con l’Ufficio. Parte ricorrente osserva come dalla motivazione della sentenza impugnata trasparirebbe la motivazione secondo cui la conciliazione sarebbe legittima per il fatto che sarebbe tata sottoscritto l’accordo, circostanza che appare in contrasto con il principio della riserva di legge alla quale è sottoposta la capacità contributiva. Nella specie, il credito IVA oggetto di conciliazione era relativo a un avviso di accertamento notificato a soggetto estinto e, quindi, inesistente, con conseguente inesistenza della pretesa impositiva, che non sarebbe potuta insorgere per effetto della sottoscrizione di un atto di conciliazione.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. nonché dei principi di diritto espresso dalla Corte di Giustizia, ove osserva che le sentenze di cessazione della materia del contendere non fanno stato tra le parti, nonché nella parte in cui non fa applicazione dei principi di neutralità IVA e di proporzionalità. Osserva parte ricorrente che il giudice di appello avrebbe rilevato che la sentenza del giudice di primo grado che si era pronunciata sulla cessazione della materia del contendere del giudizio avverso l’avviso di accertamento per effetto della parziale conciliazione non può fare stato nel successivo giudizio avente ad oggetto l’intimazione di pagamento e il prodromico atto di conciliazione, non potendosi fare applicazione del principio del giudicato in questo caso, trattandosi di tributo armonizzato.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 d. lgs. n. 546/1992, in relazione alla impugnabilità dell’atto di conciliazione. Osserva parte ricorrente che il giudice di primo grado aveva osservato l’inammissibilità dell’impugnazione dell’atto di conciliazione per effetto dell’estinzione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, rispetto alle quali la motivazione del giudice di a ppello incentrata sulla nullità dell’accordo di conciliazione appare priva di illustrazione del percorso logico. Osserva parte ricorrente come l’impugnazione dell’avviso di pagamento sia autonomamente impugnabile, così come sarebbero impugnabili gli atti non espressamente previsti dall’art. 19 , ove volti a reiterare una pretesa impositiva che non risulti cristallizzata.
Il primo motivo è fondato, essendo il percorso logico seguito dal giudice di appello del tutto inidoneo a far comprendere le ragioni della decisione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053); né si riscontrano i
presupposti per una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, dovendo essere evidenziate in sentenza, almeno sinteticamente, le ragioni che hanno condotto alla decisione in primo grado, nonché le ragioni della adesione da parte del giudice di appello alla decisione adottata dal giudice di primo grado, attraverso un proprio autonomo esame critico dei motivi d’impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia (Cass., Sez. V, 7 dicembre 2022, n. 35970; Cass., Sez. III, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112), nonché al contenuto degli atti del giudizio di appello (Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 342; Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883).
La sentenza impugnata non evidenzia, in primo luogo, i contorni della vicenda processuale della ricorrente, con specifico riferimento al contenuto della motivazione del giudice di primo grado (« l’atto di conciliazione era nullo, in quanto il soggetto non era passivo (…) l’accordo di conciliazione era stato richiesto dalla parte e la stessa CTP aveva dichiarato estinto il ricorso per intervenuta conciliazione e poi la sentenza è passata in giudicato, essendo così precluso alla ricorrente di entrare nel merito »). Tale omissione vizia già, in modo irredimibile (tenuto anche conto della complessità della vicenda processuale), il richiamo per relationem alle motivazioni espresse dal giudice di prime cure (« la sentenza dei giudici della CTP di Vicenza è sufficientemente circostanziata anche nel dettaglio dei singoli punti rilevati dall’Ufficio »).
Ulteriormente, il percorso di adesione del giudice di appello alla motivazione del giudice di primo grado appare del tutto acritico e non circostanziato, così da non rendere comprensibile le ragioni della decisione (« vista la conciliazione espressa di propria sponte da parte del contribuente; visto il mancato appello alla sentenza della CTP; visto che in linea di diritto, relativamente alla firma per l’accordo di conciliazione, il ricorso è inammissibile (…) »).
Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, dichiarandosi assorbiti gli ulteriori motivi; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria a quo per nuovo esame, oltre che per la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 10 novembre 2023