Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19824 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19824 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24385/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA) , in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso LO studio dell’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in Roma alla INDIRIZZO, con indirizzo pec
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore
-intimata
–
Oggetto: tributi omessa pronuncia – inerenza
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 2638/14/22, depositata in data 16 marzo 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2014, con il quale, a seguito di PVC relativo a più periodi di imposta, sono stati disconosciuti costi afferenti a operazioni oggettivamente inesistenti, nonché costi non inerenti, con ripresa (per quanto qui rileva) di IRES e IVA, oltre sanzioni. In particolare, l’avviso di accertamento riteneva oggettivamente inesistenti le operazioni relative a una fattura avente ad oggetto operazioni di carattere immobiliare, nonché disconosceva l’inerenza di costi relativi a ulteriori fatture di acquisto.
La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso.
La CTR della Campania, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado, confermando, in particolare, la censura di inammissibilità del secondo motivo di appello del Fallimento della società contribuente, dichiarato nelle more.
Propone ricorso per cassazione il fallimento contribuente, affidato a due motivi; l’Ufficio intimato non si è costituito in giudizio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione inesistente, violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato il primo motivo di appello del fallimento contribuente, relativo al rilievo attinente alle operazioni non inerenti. Osserva parte ricorrente di avere contestato
sin dal primo grado di giudizio l’accertamento in relazione a lla dedotta non inerenza di diverse fatture di acquisto, diverse da quella di cui alle operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, individuato come secondo rilievo , per il quale era stata dedotta l’inerenza dei suddetti costi, questione disattesa dal primo giudice e riproposta come omesso esame nei primi due motivi di appello. Osserva parte ricorrente che la motivazione del giudice di appello è nulla per non essere stato illustrato il relativo percorso argomentativo che ha condotto il giudice di appello alla decisione, né individuati gli atti processuali utilizzati per giungere a tale conclusione, non potendosi configurare, nella specie, una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, mancando l’illustrazione del percorso che ha portato il giudice di appello ad aderire alla soluzione adottata dal primo giudice.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione inesistente, v iolazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. e degli artt. 32, comma 2, n. 4 e 61 d. lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 18, 20, 24 e 57 d. lgs. n. 546/1992, nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo alla dedotta non inerenza di alcune fatture di acquisto, ulteriori rispetto alla fattura relativa a operazioni oggettivamente inesistenti. Deduce parte ricorrente di avere contestato, sin dal primo grado di giudizio, ai fini delle riprese sia per imposte dirette, sia per IVA, l’avviso in relazione alle riprese relative a fatture relative a costi non inerenti, deduzione riproposta come primi due motivi di appello, con cui ha dedotto l’inerenza dei suddetti costi. Deduce, inoltre, come non vi fosse stata violazione del divieto dei nova in appello.
I due motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati. La motivazione della sentenza di appello in relazione al rigetto del primo motivo di appello è nulla perché la sentenza impugnata si colloca
al di sotto del minimo costituzionale che consenta di ritenere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di appello. Né può ritenersi che la motivazione di rigetto del primo motivo di appello sia qualificabile per relationem alla sentenza di primo grado, mancando -nella specie -nella sentenza impugnata le ragioni di condivisione della motivazione del medesimo giudice, incentrata -come succintamente indicato nella motivazione della sentenza impugnata -sulla novità delle relative argomentazioni. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della correttezza della motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, occorre non solo l’indicazione delle ragioni che hanno condotto alla decisione in primo grado, ma anche delle ragioni della adesione da parte del giudice di appello alla decisione adottata dal giudice di primo grado, attraverso un proprio autonomo esame critico dei motivi d’impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia (Cass., Sez. V, 21 novembre 2023, n. 32311; Cass., Sez. V, 7 dicembre 2022, n. 35970; Cass., Sez. III, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112), nonché al contenuto degli atti del giudizio di appello (Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 342; Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883).
3. Analogamente è nulla la motivazione in relazione alla dedotta novità delle censure relative alle fatture per le quali era stata contestat o dall’Ufficio il difetto di inerenza, posto che tale divieto non opera in caso di nuove argomentazioni difensive, in relazione a censure già introdotte nel primo grado di giudizio. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, le contestazioni e i rilievi critici delle parti costituiscono argomentazioni difensive che possono essere formulate per la prima volta anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove (Cass., Sez. U., 21 febbraio 2022, n. 5624), atteso che non integra il divieto di ultrapetizione e quello di proporre in appello nuove eccezioni
non rilevabili d’ufficio -che riguardano eccezioni in senso tecnico -l’articolazione di mere argomentazioni difensive, le quali tendono a inficiare la sentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primo grado (Cass., Sez. V, 3 febbraio 2021, n. 2413). Nella specie, parte ricorrente ha trascritto il motivo di ricorso con cui si denunciava l’illegittimità del « secondo rilievo » relativo alla indeducibilità di alcuni costi derivanti da diverse fatture di acquisto, per cui la proposizione del primo motivo in appello deve ritenersi una mera argomentazione difensiva. Ha, poi, specificamente censurato in appello la statuizione della sentenza di primo grado che aveva ritenuto, sotto questo profilo, non esaminabile la documentazione depositata in primo grado. Appare, pertanto, corretto quanto dedotto dal fallimento ricorrente, ove deduce che « la motivazione resa confonde palesemente le osservazioni fatte con il primo motivo e quelle, invece, formulate con il secondo motivo di appello e si appalesa, per ciò solo, del tutto apparente, confusa e perplessa », in quanto non attinente con il contenuto della relativa censura.
La sentenza va pertanto, cassata, con rinvio per l’esame delle domande non esaminate, nonché per la regolazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 29 maggio 2024