Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29087 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29087 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2025
Oggetto: Intimazione di pagamento -Notifica delle prodromiche cartelle di pagamento – Contestazione – Sentenza di secondo grado -Motivazione per relationem – Motivazione apparente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17155/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato a l ricorso, dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Sardegna, n. 57/05/2022, depositata in data 25 gennaio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cagliari l’ avviso di intimazione n.
02520159016080167000, deducendo vizi della notifica delle prodromiche (numerose) cartelle di pagamento, relative ad IRPEF, IRAP ed IVA per gli anni dal 1997 al 2007. Deduceva, quindi, l’intervenuto decorso dei termini di prescrizione e, in ogni caso, il difetto di motivazione dell’atto impugnato.
La CTP rigettava il ricorso ritenendo valide le notifiche delle cartelle e di alcuni preavvisi di fermo amministrativo, idonei ad interrompere il termine di prescrizione.
Il contribuente proponeva appello avverso la decisione di prime cure.
L’Ufficio si costituiva chiedendo, preliminarmente, dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione a 16 cartelle.
La Commissione tributaria regionale della Sardegna dichiarava la cessazione parziale della materia del contendere e rigettava l’appello.
Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato ad un motivo. L’Ufficio resiste con controricorso.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 22 ottobre 2025.
Il ricorrente ha depositato in data 8 ottobre 2025 memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso (sviluppato nell’arco di 56 pagine) il contribuente deduce la «nullità della sentenza per carenza di motivazione in violazione degli artt. 36 e 61 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché 111, comma 6, Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 per avere la CTR, con motivazione apparente oindebitamente motivata per relationem, ritenuto regolare la notificazione delle cartelle e non fondate le eccezioni/motivi della parte appellante senza indicare l’iter logico-argomentativo i presupposti fondanti la decisione, senza nulla dire sulle puntuali contestazioni svolte dall’appellante e in particolare mancando ogni descrizione del fatto e del processo».
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte «la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053).
Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.).
Si è, più recentemente, precisato che «in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che
viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).
1.3. Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti ( ex multis , Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla -in quanto meramente apparente -una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infonda tezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello ( ex multis , Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112).
1.4. Nella specie la CTR ha ritenuto che la decisione di prime cure fosse da confermare, con riguardo alle cartelle non comprese tra quelle per cui era cessata la materia del contendere, sulla base della seguente motivazione: ‘questo Collegio non può che confermare le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici di primo grado, sia con riferimento alla regolarità della notificazione sia con riferimento a tutte le altre eccezioni di parte, non fondate e, conseguentemente, da rigettate in toto. Preme solo sottolineare che la consegna degli atti deve ritenersi validamente effettuata a mani
proprie del destinatario fino a querela di falso che, nel caso di specie, manca ‘.
Trattasi di affermazioni, apodittiche ed assertive, che non consentono in alcun modo di apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a ritenere condivisibile la decisione di primo grado in punto di regolare notifica delle numerose cartelle di pagamento.
Il ricorso va, quindi, accolto; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME