Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19558 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19558 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
RDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31157/2019 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME , con studio in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania -Sezione Staccata di Salerno n. 2257/2019 depositata il 13/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorreva avverso l’avviso di accertamento riferito al periodo d’imposta 20 11, con il quale gli venivano imputati i redditi derivanti dalla partecipazione, nella quota del 50%, nella società a ristretta base partecipativa RAGIONE_SOCIALE
destinataria di autonomo avviso di accertamento con il quale venivano recuperati a tassazione utili extra-contabili.
1.2 Il contribuente eccepiva, i n via preliminare, la nullità dell’atto impugnato per omessa notifica dell’avviso di accertamento presupposto accertativo emesso a carico della società. In subordine, ne contestava la legittimità nel merito.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, richiamando la sentenza n. 1097/2016, con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per vizio di notifica. Rilevando il legame diretto tra l’imputazione al socio e d il maggior reddito accertato in capo alla società, la citata CTP riteneva che la nullità del primo si riflettesse anche sull’accertamento notificato al socio.
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, r igettava l’appello dell’Ufficio, argomentando che, atteso che la determinazione del reddito di partecipazione del socio è direttamente collegata alla definizione di quello di impresa della società, l’annullamento dell’accertamento societario confermato dalla stessa CTR in diversa sentenza emessa nella medesima data -comportava l’automatico venir meno della pretesa fiscale nei confronti del socio.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, affidato a quattro motivi.
Ha resistito il contribuente intimato con controricorso, illustrato con il deposito di memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione denuncia, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 5 del D.P.R. n. 917/1986.
La ricorrente lamenta che la CTR abbia rigettato l’appello dell’Ufficio sul presupposto del coevo rigetto dell’impugnazione relativa all’accertamento societario. Rileva l’Agenzia che la sentenza riguardante la RAGIONE_SOCIALE non aveva ancora acquisito
efficacia di giudicato e non poteva, quindi, produrre effetti vincolanti nei confronti del socio.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2909 c.c., 100 e 324 c.p.c., 124 disp. att. c.p.c., 38 del D.P.R. n. 600/1973 e 47 del TUIR.
2.1. L’Amministrazione ricorrente prospetta che, non essendo la controversia relativa alla società definita con sentenza passata in giudicato, il vincolo di conseguenzialità ovvero di pregiudizialità esistente tra accertamento societario e accertamento sul socio non poteva configurarsi e, in mancanza di tale condizione, non vi sarebbe stata alcuna preclusione alla valutazione autonoma della pretesa nei confronti del socio.
Con il terzo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c. , la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986. Nella sostanza, si contesta la mancata sospensione del giudizio riguardante i soci, in attesa della definizione del pregiudiziale giudizio riguardante la società, da cui sarebbe derivata -a cascata- la ripresa a tassazione nei confronti dei soci. La ricorrente deduce che la CTR, una volta rilevata la connessione tra le due cause, avrebbe dovuto disporre la sospensione del giudizio relativo al socio fino alla formazione del giudicato sull’accertamento societario, trattandosi di questione pregiudiziale necessaria.
Infine, con la quarta censura, l’Amministrazione finanziaria denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la v iolazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e dell’art. 111 della Costituzione, per apparenza della motivazione, essendosi la CTR limitata a richiamare apoditticamente la decisione assunta nel parallelo giudizio societario, senza esporre le ragioni del rigetto dell’appello.
4.1. Quest’ultimo motivo, da esaminare in via preliminare in quanto con esso si denuncia la nullità della sentenza impugnata, è fondato, con assorbimento dei precedenti.
4.2. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. Sez. 6-5, n. 9105/2017; Cass. Sez. 1, n. 13248/2020) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. Sez. 6-5, n. 5209/2018; conf., tra le tante, Cass. n. 24313/2018).
4.3. Infatti, la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la motivazione per relationem “è legittima soltanto nel caso in cui si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata” (Cass., S.U. n. 14815/2008).
4.4. Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto,
possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Nel caso di specie, comunque, la questione dell’esistenza di un giudicato non si pone in radice, in quanto la CTR non si è comunque pronunciata sul merito della pretesa tributaria vantata nei confronti della società, e dunque senza effetto pregiudicante la posizione del socio.
In conclusione, deve essere accolto il quarto motivo di ricorso e vanno assorbiti i restanti; ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania -Sezione Staccata di Salerno affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, oltre a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania -Sezione Staccata di Salerno affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/06/2025.