Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7228 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7228 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6724/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE liquidazione
-intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 8552/2016 depositata il 05/10/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Come si apprende dagli atti, in data 12/03/2011 l ‘RAGIONE_SOCIALE notificava a RAGIONE_SOCIALE l’accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’Ufficio, sulla base del precedente p.v.c. della Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza, notificato in data 12/03/2011, rettificava la dichiarazione dei redditi per l’anno 2009, accertando un maggior reddito d’impresa di euro 82.080,00. Sulla base dello stesso p.v.c., alla società era notificato l’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’Ufficio rettificava la dichiarazione dei redditi per l’anno 2010 accertando un maggior reddito d’impresa di euro 29.460,00.
1.1. In data 01/07/2013 la Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza notificava alla società altro processo verbale di constatazione, muovendo rilievi per le annualità dal 2008 al 2011. Tenuto conto RAGIONE_SOCIALE osservazioni al predetto p.v.c. presentate dalla società e della nota del 10.09.2013, con cui la Guardia di Finanza confermava i rilievi contenuti nel processo verbale, l’Ufficio notificava alla società, per l’anno d’imposta 2009, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE imposte già accertate con il predetto avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, contestava la indeducibilità di costi a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti per euro 340.704,00 e costi non inerenti per euro 8.876,00 ed accertava un reddito d’impresa di euro 490.708,00, a fronte di quello dichiarato di euro 141.128,00, per una maggiore Ires di euro 96.135,00, una maggiore Irap di euro 16.850,00, una maggiore Iva di euro 69.916,00,00 e sanzione pecuniaria unica di euro 144.202,50.
1.2. Analogamente, per l’anno d’imposta 2010, l’Ufficio notificava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE imposte già accertate con il predetto avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, accertava costi a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti per euro 201.801,15 e costi non inerenti per euro 10.707,08 ed un reddito d’impresa per euro 339.104 a fronte di quello dichiarato di euro 126.596 per una maggiore Ires di euro 58.440,00, una maggiore Irap di euro 10.562,00, una maggiore iva di euro 42.501,00,00 e sanzioni.
1.3. Sulla base dello stesso p.v.c. dell’1/07/2013, in riferimento alle annualità 2008 e 2011 venivano notificati ulteriori atti impositivi concernenti recuperi similari.
La società RAGIONE_SOCIALE, con distinti ricorsi, impugnava i suddetti atti impositivi.
La CTP di Benevento, con sentenza n. 1127/03/14, depositata il 12 novembre 2014, riuniti i ricorsi, li rigettava.
La società presentava quindi appello, che la CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente, ritenendo riscontrate le operazioni di cui alle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE per gli anni 2009 e 2010 e confermando, nel resto, gli atti impositivi.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con unico motivo e la società contribuente è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione dell’art. 132 c.p.с.
1.1. Deduce la ricorrente che la Commissione di appello ha fondato il proprio convincimento sulla sola base di due precedenti sentenze – la n. 1507 del 2015 della CTR di Napoli e la n. 433 del 2014 della CTP di Benevento – che, ad avviso dei giudici di secondo grado, soddisferebbero l’onere probatorio gravante sulla parte contribuente. Lamenta che la decisione, sul punto, sarebbe viziata perché sorretta da una motivazione incongrua, che non consentirebbe di valutare l’iter logico giuridico posto a fondamento della stessa.
Il motivo è fondato.
La motivazione per relationem deve ritenersi legittima, alternativamente, nel caso in cui si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti, ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata (Cass., S.U. n. 14815/2008).
3.1. Questa Corte ha in particolare affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della
diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica.
3.2. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI -5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018).
Ora, nel caso di specie, si rileva che la CTR ha, in effetti, riprodotto passaggi motivazionali RAGIONE_SOCIALE sentenze richiamate, di cui non è neppure presunta la definitività, e che sono attinenti alla impugnazione di avvisi di accertamento emessi nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, presunta ‘cartiera’, ma senza tuttavia operare alcun autonomo scrutinio o valutazione.
4.1. Ed anzi, i giudici di appello hanno posto a fondamento del proprio sillogismo decisionale proprio le conclusioni raggiunte nei giudizi paralleli, assunte come non più contestabili, laddove espressamente, nella sentenza qui impugnata si afferma che «quanto ai rapporti commerciali intercorsi tra l’appellante e “RAGIONE_SOCIALE” per i quali i verificatori contestavano la commistione di personale e strutture produttive non regolamentata da accordi tra le due entità poiché svolgevano la loro attività nello stesso opificio, rileva la decisione di merito della CTR di Napoli n. 1507/47/2015, con cui ha annullato gli accertamenti a carico di “RAGIONE_SOCIALE “, come descritti nel frontespizio di detta sentenza» e ancora che «quanto, invece, alle fatture per operazioni inesistenti intercorse tra le due entità risulta invece che l’appellante ha superato parzialmente l’onere della prova posto a suo carico, relativamente alle due annualità 2009 e 2010, alla luce della sentenza n. 433/3/14 della CTP di Bn che, per il ricorso proposto dalla COGNOME, ha riconosciuto l’effettività RAGIONE_SOCIALE prestazioni intercorse tra le due entità», e dunque « il convincimento per l’effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni tra le due entità, per dette due annualità,
è la conseguenza della rilevanza fiscale degli effetti prodotti tra le due entità dal “principio della contrapposizione degli interessi” allorché viene riconosciuta, in sede giudiziaria, l’effettività RAGIONE_SOCIALE prestazioni effettuate come nel caso all’esame è emerso con la sentenza citata della CPT che ha riconosciuto effettive le operazioni intercorse tra “RAGIONE_SOCIALE” e l’appellante per gli anni 2009 e 2010».
4.2. Quanto osservato vale, tanto più, in considerazione dell ‘ omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE pertinenti allegazioni dell’Agenzi a contenute nelle controdeduzioni di appello e diffusamente trascritte, per ossequio al principio di specificità ed autosufficienza, dall’Amministrazione nel proprio ricorso per cassazione (v. ricorso, p. 6 s.).
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.
La Presidente
NOME COGNOME