Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5040 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 5040 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27227/2016 R.G. proposto da: COGNOME elettivamente domiciliato in NAPOLI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 5546/2016 depositata il 13/06/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME in esito alla pubblica udienza tenuta in pari data.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso introduttivo il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento (TF7010601895) fondato su PVC emesso a seguito di rettifiche per indeducibilità di costi, relativamente all’anno 2010. Il contribuente ha eccepito il difetto di motivazione per rinvio al PVC non notificato e sua accettazione acritica.
La CTP di Caserta ha accolto il ricorso con la sent. n. 4741/2015.
L’ufficio ha impugnato tale decisione e l’appello è stato accolto dalla CTR di Napoli con la sent. n. 5546/2016.
Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione il contribuente, con ricorso ritualmente notificato contenente due motivi di impugnazione.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
E’stata quindi fissata udienza pubblica per il 13/11/2024.
Il difensore del ricorrente, dopo aver in un primo momento rinunciato al mandato, successivamente, prima dello svolgimento dell’udienza, si è nuovamente costituito per il sig. COGNOME deducendo altresì – con memoria del 22/07/2024 l’adesione del proprio assistito alla c.d. rottamazione ex art. 6 del d.l. n. 193/2016, conseguentemente richiedendo una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Nel corso d ell’ udienza citata la causa è stata discussa oralmente dal solo Avvocato dello Stato NOME COGNOME. Il sostituto
procuratore generale dott. NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal contribuente si fonda su due motivi che possono riassumersi così come segue:
1° motivo: violazione dell’art. 112 c .p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., in quanto la CTR avrebbe escluso il difetto di motivazione senza prendere espressamente in esame la doglianza sul rinvio acritico al PVC;
2° motivo: per l’ipotesi in cui non si ritenga fondato il primo mezzo, relativo alla dedotta omissione di pronuncia ed al difetto di motivazione (in quanto volesse assumersi che tale censura sarebbe stata oggetto di rigetto implicito da parte della commissione tributaria regionale) il ricorrente ha denunciato l’intervenuta violazione dell’art. 42 co. 3 dpr 600/73, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Preliminarmente va respinta la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La memoria del 22/07/2024, con cui è stata eccepita l’intervenuta adesione del contribuente alla c.d. rottamazione ex art. 6 del d.l. n. 193/2016, reca in calce un elenco di documenti, numerati da n. 1 a n. 6, dal cui esame formale dovrebbero dirsi allegati la ‘domanda di definizione’ e le quietanze di pagamento di n. 5 rate.
Sennonché no n è stata prodotta, così come risulta dall’esame cartaceo e telematico del fascicolo, alcuna istanza di rottamazione, né alcuna accettazione della richiesta di definizione da parte dell’amministrazione finanziaria.
Si ricorda che l’art. 6 comma 2 del citato d.l. n. 193/2016 prevede che ‘ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta
all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine … in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione’. Il comma 3 prevede, poi, la comunicazione in risposta dell’agente della riscossione con cui si indicano le somme dovute, l’importo delle singole rate e le loro scadenze.
La mancanza di tali documenti non consente di ritenere perfezionata la dedotta ‘rottamazione’ con riguardo alle pretese indicate nell’avviso di accertamento impugnato . Si deve inoltre aggiungere, anche per quanto riguarda la regolazione delle rate, che le asserite quietanze di pagamento delle medesime, sono state unicamente documentate mediante la produzione di mere contabili di bonifico, che recano importi solo parzialmente coincidenti e causali non identiche o univoche.
In definitiva, i documenti effettivamente prodotti non consentono di ritenere dimostrato il verificarsi dell’evento estintivo riguardante le pretese oggetto di questo giudizio. Il che esclude, conseguentemente, di poter dichiarare a riguardo alcuna cessazione della materia del contendere.
Al contempo, non potendo ricavarsi dalla ricordata memoria alcuna rinuncia espressa o implicita al ricorso, si deve passare all’esame dei motivi con esso fatti valere.
3. Il primo motivo di ricorso risulta infondato.
Deduce parte ricorrente che nel giudizio meritale di secondo grado egli aveva ribadito la nullità dell’avviso di accertamento non solo perché lo stesso rinviava al processo verbale di constatazione, ma anche perché tale rinvio era avvenuto in modo acritico e puramente
recettizio. Secondo il contribuente la pronuncia impugnata non si sarebbe pronunciata su quest’ultimo profilo di contestazione.
Pur essendo tale censura rispettosa del principio di autosufficienza (vds. p. 3-9 del ricorso), la stessa non può trovare accoglimento.
Costituisce infatti un principio consolidato quello per cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l’eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza. (Sez. 2, ord. n. 25710 del 26/09/2024).
4. Anche il secondo motivo di ricorso, svolto in via subordinata per il caso di rigetto del primo mezzo, non può trovare accoglimento.
In primo luogo, va osservato che il mezzo appare esposto in modo del tutto generico, senza neppure richiamare nel ricorso uno stralcio della motivazione che si vorrebbe affetta da nullità.
In ogni caso, anche ove si ritenga che tale omissione sia superabile mediante la consultazione degli atti del giudizio di merito, occorre rilevare che la funzione della motivazione dell’avviso di accertamento non è quella di fornire una piena dimostrazione della fondatezza della pretesa tributaria, quanto di rendere sufficientemente edotto il contribuente della pretesa impositiva e permetterne perciò la difesa.
Il che è quanto risulta avvenuto nel caso di specie. Più in generale, del resto, nel processo tributario, ai fini della validità dell’avviso di accertamento si è detto che non rilevano l’omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione
dell’avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l’atto a cui l’avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova. (ex multiis, Cass. n. 8016 del 25/03/2024). Come rilevato dalla stessa Commissione tributaria regionale, inoltre, ‘l’ufficio ha prodotto in giudizio copia del verbale di constatazione della GdF debitamente sottoscritto -e quindi pienamente conosciuto -dal contribuente’. Si tratta di un accertamento in fatto che non è stato in alcun modo oggetto di censura e che appare decisivo, unitamente a quanto sopra rilevato in diritto. Se, infatti, l’atto richiamato per relationem era stato già in precedenza consegnato direttamente allo stesso contribuente, che poteva quindi averne una piena contezza e predisporre nei confronti dello stesso le proprie difese, risulta del tutto irrilevante che lo stesso sia stato, poi, oggetto di ‘acritico’ recepimento.
Il ricorso deve essere, pertanto, complessivamente respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente ed in favore della controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
Euro 3.400, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre