Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24977 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24977 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23864/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato (pec: EMAIL), che la rappresenta e difende;
– resistente –
Oggetto
: TRIBUTI
avverso la sentenza n. 801/01/2017 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 27/02/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 11 luglio 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito d’impresa ai fini IVA, IRAP ed IRPEF per l’anno d’imposta 2006, emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di NOME COGNOME, esercente l’attività di commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi, la CTR della Lombardia respingeva l’appello proposto dalla contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che:
-) la contribuente non aveva impugnato la statuizione di primo grado di rigetto del motivo con cui aveva censurato il mancato riconoscimento di costi ed oneri finanziari;
-) doveva, quindi, trovare conferma la valutazione della CTP circa la riferibilità delle fatture emesse nell’anno 2006 ad operazioni mai avvenute tra le parti « (in realtà della medesima parte, essendo la COGNOME anche amministratrice unica della società RAGIONE_SOCIALE società immobiliare e di costruzioni), stante le rilevate incongruenze, evidenziate nell’accertamento, tra ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalla condizioni di esercizio dell’attività mediante la sottostima dei componenti positivi realizzata mediante la mancata emissione di scontrini o di fatture di vendita per una parte rilevante delle operazioni compiute, con conseguente legittimità della determinazione induttiva del reddito d’impresa e del volume di affari »;
-) che l’art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 consentiva di effettuare un accertamento parziale e che le presunzioni adottate dall’Ufficio erano gravi, precise e concordanti a seguito dell’accertamento delle incongruenze fra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati, specificati
nell’accertamento, e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività;
-) i costi per la fornitura di energia elettrica erano indeducibili e l’IVA assolta era indetraibile per violazione del principio di inerenza, essendo le fatture indirizzate a soggetto diverso e per fornitura effettuata in località diversa dalla sede della società contribuente;
-) la fattura cumulativa emessa dalla RAGIONE_SOCIALE per pasti erogati ai dipendenti dei cantieri era relativa ad operazioni inesistenti non essendo specificato il cantiere ed emergendo dal PVC che i dipendenti pagavano direttamente e personalmente, di volta in volta, i pasti;
-) « con riferimento alla pretesa sublocazione, peraltro contrattualmente vietata, il contratto registrato non prevedeva la prestazione integrata di servizi forniture dalla polleria RAGIONE_SOCIALE della COGNOME alla immobiliare RAGIONE_SOCIALE»;
-) le operazioni poste in essere, ivi compreso l’asserito distacco di personale verso la RAGIONE_SOCIALE mancavano di sostegno documentale e avevano avuto soltanto lo scopo di ridurre il reddito imponibile ai fini IRES, giustificando un trasferimento di liquidità delle società facenti capo alla medesima persona.
Avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non replica per iscritto l’intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.
1.1. Sostiene la ricorrente che l’impugnata sentenza è solo apparentemente motivata, essendosi il giudice di appello « limitato a riportare il contenuto della sentenza di primo grado ritenendolo poi, sic et simpliciter, congruo ai fini della decisione ».
1.2. Il motivo oltre ad essere inammissibile in quanto non riproduce il contenuto della sentenza di primo grado che nemmeno è allegato al ricorso, è manifestamente infondato e va rigettato.
1.3. Invero, pur ravvisandosi nella sentenza impugnata espressi riferimenti alla sentenza di primo grado, essa contiene un’affermazione di condivisione della stessa relativamente alla questione della inesistenza delle operazioni commerciali di cui alle fatture emesse nel 2006, così esprimendo al riguardo una valutazione autonoma.
1.4. Va in ogni caso ricordato che secondo questa Corte «la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell’illustrazione delle censure sollevate dall’appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione» (Cass. n. 9830/2024).
1.5. Ma non è questo il caso di specie posto che, come già detto sopra, i giudici di appello hanno esternato proprie autonome considerazioni in relazione a tutti i profili di impugnazione proposti.
Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso l’esame delle argomentazioni dell’appellante ritualmente formulate in giudizio e decisive ai fini del decidere, ed in particolare dei motivi di appello in cui la contribuente aveva dedotto la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 «in ordine alla invocata ‘insufficienza logico-ricostruttiva della ipotesi accertativa dell’Agenzia delle Entrate», nonché in ordine alla «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, c. 1 del D.P.R. n. 600/1973 e artt. 54 e 55 del D.P.R. n.
633/1972, per evidente difetto probatori, nonché per insufficienza nell’ipotesi accertativa dell’Ufficio, per insufficienza della presunzione semplice ex art. 2727 cc.» e la «Conseguente violazione e/o falsa applicazione di legge per insussistenza dei requisiti di emissione dell’avviso di accertamento parziale, come regolato dall’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973».
2.1. Ribadisce la ricorrente che quella adottata dalla CTR era una sentenza motivata per relationem alla sentenza di primo grado omettendo ogni considerazione delle ragioni difensive fatte valere dall’appellante.
2.2. Tale ultima censura resta assorbita dal rigetto del primo motivo di appello che contiene identica censura.
2.3. La prima censura, invece, è manifestamente infondata posto che la sentenza impugnata contiene una motivazione autonoma della CTR su ogni motivo di appello proposto ed è sufficiente al riguardo richiamare il contenuto della sentenza impugnata come riprodotta nella parte descrittiva dei fatti di causa, tra cui merita di essere evidenziata la motivazione sull’ammissibilità dell’accertamento parziale ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e sulla natura delle presunzioni utilizzate dall’Ufficio (ritenute gravi, precise e concordanti), che sono questioni che l’appellante aveva espressamente posto nei motivi di appello sopra trascritti.
In estrema sintesi, il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese in mancanza di difese scritte della resistente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2025.