Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16440 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16440 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/06/2025
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPEF 2008.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13971/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale allegata al controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia n. 3476/04/2022, depositata il 20 dicembre 2022;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 4 febbraio 2025 dal consigliere relatore dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Lecce notificava, in data 13 dicembre 2013, a Fracella Pasquale, avviso di accertamento n. TVM010303755/2013, con il quale veniva accertato nei suoi confronti, ai fini IRPEF per l’anno 2008, un maggior reddito di € 82.416,00 (in luogo di quello dichiarato di € 4.014,00).
Tale avviso di accertamento si basava sulla distribuzione di utili extracontabili accertati dall’Ufficio nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE di cui il COGNOME era socio per la quota del 98%, a seguito di altro avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2013, con il quale veniva accertato, nei confronti della suddetta società, ai sensi dell’art. 62 -sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per l’anno d’imposta 2008, un maggior reddito d’impresa di € 194.529,00 (a fronte di quello dichiarato di € 33.623,00), con conseguente rideterminazione delle imposte dovute IRES, IRAP ed IVA.
Avverso l’ avviso di accertamento emesso nei suoi confronti COGNOME Pasquale proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce la quale, con sentenza n. 86/04/2015, depositata in segreteria il 14 gennaio 2015, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato e compensando le spese di lite.
Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate , la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (nuova denominazione della Commissione Tributaria Regionale) della Puglia, con sentenza n. 3476/04/2022, pronunciata il 26 ottobre 2022 e depositata in segreteria il 20 dicembre 2022, rigettava
l’appello, condannano altresì l’Ufficio alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate , sulla base di due motivi (ricorso notificato il 20 giugno 2023).
Resiste con controricorso COGNOME Pasquale.
Con decreto del 16 novembre 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 4 febbraio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
Il controricorrente hanno depositato memoria.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 1, num. 4), c.p.c. nonché dell’art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che la sentenza impugnata era priva di una reale ed effettiva motivazione, essendosi limitata a richiamare la coeva sentenza che aveva annullato l’avviso di accertamento societario.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), dello stesso codice.
Rileva, in particolare, la ricorrente che la C.G.T. di secondo grado aveva erroneamente annullato i rilievi fiscali nei confronti del socio COGNOME PasqualeCOGNOME senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza che aveva annullato
l’avviso di accertamento presupposto, emesso nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è fondato.
La Corte regionale, nel respingere il gravame dell’Ufficio, si è limitata ad evidenziare che «il reddito del socio deve seguire quello societario che è stato annullato», con separata e coeva sentenza.
Orbene, nel processo tributario, allorché il medesimo organo giudicante si trovi a pronunciare contestualmente più decisioni in rapporto di consequenzialità necessaria, ed in particolare di pregiudizialità reciproca – come nel caso della controversia concernente l’obbligazione tributaria per reddito da capitale derivante da fondi all’estero non dichiarati e della controversia concernente le sanzioni previste per la violazione dell’obbligo di dichiarazione, in relazione ai suddetti fondi – la motivazione utilizzata può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza assunta simultaneamente, purché la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, occorrendo, invece, che vengano riprodotti i contenuti mutuati, e che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa – anche se connessa – causa sub iudice , in modo da consentire, poi, anche la verifica della compatibilità logico-giuridica dell’innesto motivazionale (Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14814)
La motivazione di una sentenza, pertanto, può essere redatta per relationem rispetto a quella di un’altra decisione, anche se non passata in giudicato, purché riproduca i contenuti mutuati
e li renda oggetto di un’autonoma valutazione critica, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico – giuridica del rinvio (Cass. 6 marzo 2018, n. 5209; v. anche Cass. 26 giugno 2017, n. 15884; Cass. 8 gennaio 2015, n. 107).
Ne consegue, quindi, la nullità della sentenza impugnata, per sostanziale carenza di motivazione.
2.2. Il secondo motivo resta assorbito.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2025.