Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27517 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27517 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22358/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE -pec EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 5227/2017 depositata il 09/06/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con cui RAGIONE_SOCIALE l’ha invitata al pagamento di 42 cartelle (valore euro 1.202.970,77).
2.Il ricorso è stato rigettato.
3.L’appello della società avverso la sentenza di primo grado è stato rigettato, essendosi ritenuti privi di specificità alcuni motivi formulati e nuova o, comunque, tardivamente sollevata la questione circa la differente soggettività della ricorrente/appellante rispetto al debitore.
4.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
Si è costituita con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE).
Risultano depositate ulteriori memorie della ricorrente.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 10 ottobre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che la propria difesa, avente ad oggetto il diverso soggetto destinatario della notifica, è riconducibile a quella di omessa notifica, di cui costituisce una specificazione, per cui non avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile, a differenza di quella
sollevata dal RAGIONE_SOCIALE solo nelle memorie illustrative, relativa alla propria responsabilità solidale, in quanto soggetto risultante dalla scissione dell’originaria società debitrice; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la sentenza in modo contradditorio dapprima ha qualificato inammissibile, ma, poi, ha rigettato l’appello, senza alcuna autonoma motivazione, affermando in modo inaccettabile la tardività RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate; 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ., non essendosi il giudice di appello pronunciato sull’eccezione della nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche a mezzo p.e.c. RAGIONE_SOCIALE cartelle presupposte; 4) l’illegittimità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e 5, cod. proc. civ., nella parte in cui ha ritenuto inammissibili le eccezioni formulate dal ricorrente, in quanto mere reiterazioni di quelle proposte in primo grado; 5) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’eccepita inammissibilità della documentazione prodotta in fotocopia invece che in originale, su cui i giudici di appello non si sono pronunciati; 6) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’eccepita omessa indicazione degli immobili oggetto di ipoteca, che si traduce in un difetto di motivazione dell’atto impugnato, su cui i giudici di appello non si sono pronunciati; 7) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’eccepita omissione del contraddittorio preventivo, su cui i giudici di appello non si sono pronunciati; 8) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’eccepito difetto di sottoscrizione del preavviso di iscrizione ipotecaria, su cui i giudici di appello non si sono pronunciati.
Il primo motivo, avente ad oggetto la violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, è infondato, in quanto la difesa relativa alla carenza di responsabilità, da parte della società risultante dalla scissione, per il debito fiscale della società originaria, non coincide con quella relativa alla carenza di notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle, proposta nel ricorso introduttivo, investendo piani di indagini completamente diversi dal punto di vista giuridico e fattuale, sicché correttamente è stata considerata nuova nella sentenza impugnata. Questa Corte ha già chiarito che, nel processo tributario d’appello, la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all’originaria causa petendi e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l’indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, non integra un’eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. V, 3 novembre 2022, n. NUMERO_DOCUMENTO).
A ciò si aggiunga che nessuna pronuncia vi è stata sulla contro-eccezione della RAGIONE_SOCIALE, proprio in conseguenza della ritenuta inammissibilità per novità della nuova questione dedotta -contro-eccezione che segue le sorti, in termini di ammissibilità o inammissibilità, dell’eccezione contro cui è diretta.
Il secondo motivo può essere trattato unitamente al quarto e a tutti quelli successivi, stante la connessione RAGIONE_SOCIALE denunciate violazioni degli artt. 36 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ.. Tutti i motivi de quibus sono infondati.
I giudici di appello non hanno ritenuto le censure formulate inammissibili, utilizzando, in riferimento alla problematica di rito, il condizionale («il gravame dovrebbe dichiararsi inammissibile per
difetto di specificità di motivi»). Come evidenziato dalla stessa ricorrente, la decisione adottata si è tradotta in un rigetto nel merito RAGIONE_SOCIALE censure di appello, la cui motivazione è consistita, per la maggior parte di esse, nel rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, condivisa dal giudice del gravame. Non è, dunque, ravvisabile la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, denunciata con il quarto motivo, non essendo stata adottata una pronuncia di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, così come non è ravvisabile la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., denunciata con il quinto motivo e con quelli successivi, in quanto il giudice di appello si è pronunciato su tutti i motivi di appello, ribadendo le stesse argomentazioni del giudice di primo grado.
In proposito va ricordato che si ritiene ammissibile la motivazione per relationem della sentenza, purchè la fonte richiamata sia identificabile ed accessibile alle parti (Cass., Sez. U, 12 luglio 2010, n. 16277) -come appunto avviene qualora, come nella ipotesi in esame, l’atto richiamato sia integralmente trascritto nella sentenza di appello.
Si è anche precisato, con riferimento ad una fattispecie diversa, che non è nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello che contenga i medesimi passaggi logico-argomentativi di quella di primo grado, essendo sufficiente che il giudice del gravame confuti le censure formulate avverso la sentenza di primo grado (Cass., Sez. 1, 19 giugno 2019, n. 16504). Più precisamente, la sentenza d’appello può essere motivata per relationem , purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, RAGIONE_SOCIALE ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la
corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass., Sez. 5, 5 agosto 2019, n. 20883).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata, dopo aver compiutamente esposto il contenuto degli atti e lo svolgimento del processo e dopo aver evidenziato la mera reiterazione, con l’appello, RAGIONE_SOCIALE censure proposte in primo grado e l’assenza di ulteriori argomentazioni, ha esaustivamente e chiaramente motivato il rigetto RAGIONE_SOCIALE stesse riportando integralmente le condivise argomentazioni della sentenza di primo grado. Non vi è, dunque, alcuna lacuna nella motivazione della sentenza di appello, che non deve caratterizzarsi per la novità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni rispetto a quella di primo grado e che, a fronte di censure meramente ripetitive di quelle già esaminate, può limitarsi a ribadire la medesima risposta. L’adeguatezza della motivazione di un provvedimento giudiziario deve, difatti, essere rapportata e valutata in considerazione RAGIONE_SOCIALE questioni trattate e RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dalle parti, così come la specificità dei motivi dell’atto di impugnazione va verificata alla luce della motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. L, 30 ottobre 1986, n. 6417; Cass., Sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11197).
Da tali rilievi deriva che la sentenza impugnata ha deciso, in modo esplicito, riportando i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado, tutte le eccezioni rispetto a cui la ricorrente ha lamentato l’omessa pronuncia (inidoneità della documentazione prodotta in copia, omessa indicazione degli immobili oggetto di ipoteca, violazione del contraddittorio, difetto di sottoscrizione).
4. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non risultando dalla sentenza impugnata la denuncia, nel ricorso introduttivo, di nullità RAGIONE_SOCIALE notificazioni RAGIONE_SOCIALE cartelle effettuata a mezzo pec e non avendo la ricorrente, nel lamentare l’omessa pronuncia al riguardo, né individuato l’atto e la sede processuale di
proposizione di tale doglianza né riportato, sia pure sinteticamente, il suo contenuto.
Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività RAGIONE_SOCIALE questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass., Sez. 2, 14 ottobre 2021, n. 28072).
5.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione:
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n.
228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 10/10/2024.