Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33398 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33398 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 21/12/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
Liberato COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO– rel.
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 11/09/2025
REGISTRO – SENTENZA – ATTO COSTITUTIVO SOCIETÀ – IMPOSTA IPO CATASTALE –
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4188/2019 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del suo rappresentante e procuratore speciale pro tempore , NOME COGNOME, e da (2) RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo rappresentante e procuratore speciale pro tempore , NOME COGNOME, rappresentate e difese, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTI –
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE). Numero sezionale 6233/2025 Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 21/12/2025
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1209/4/2018 della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, depositata il 21 giugno 2018.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto del contendere sono le pretese di cui agli avvisi in atti con cui l’RAGIONE_SOCIALE liquidava:
con riferimento alla sentenza civile n. 1038/2011, emessa dal Tribunale di Pistoia ed ai danni di RAGIONE_SOCIALE l’imposta di registro nella misura fissa sia per la registrazione di detta pronuncia, che per l’enunciazione in essa contenuta dell’atto costitutivo della società RAGIONE_SOCIALE, nonché le imposte ipo-catastali sul valore dei beni immobili conferiti, oltre alle relative sanzioni in ragione del mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte;
b) analogamente, ma con riferimento alla sentenza civile n. 1039/2011, emessa dal Tribunale di Pistoia ed ai danni di RAGIONE_SOCIALE l’imposta di registro nella misura fissa sia per la registrazione di detta pronuncia che per l’enunciazione in essa contenuta dell’atto costitutivo della società RAGIONE_SOCIALE, nonché le imposte ipo-catastali sul valore dei beni immobili conferiti,
oltre alle relative sanzioni in ragione del mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte. Numero sezionale 6233/2025 Numero di raccolta generale 33398/2025 Data pubblicazione 21/12/2025
La Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro le sentenze n. 598/1/2015 e n. 576/2/2015 della Commissione tributaria provinciale di Pistoia (che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE avverso i citati avvisi di liquidazione), ritenendo -contrariamente al primo Giudice che la pronuncia oggetto di tassazione non dovesse essere allegata all’avviso di liquidazione, essendo essa nota alle contribuenti, in quanto parti dei rispettivi giudizi civili.
Quanto alle sanzioni applicate, la Commissione rilevava, poi, che la contestazione non era stata avanzata da RAGIONE_SOCIALE nel ricorso introduttivo, ma solo nella successiva memoria.
In ogni caso, e questa volta anche con riferimento all’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, la doglianza avanzata in primo grado dalle società aveva riguardato solo le sanzioni per l’omessa registrazione della sentenza, non anche per il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte di registro ed ipocatastali sull’atto enunciato, né tantomeno sulle relative sanzioni.
Per tale via, il Giudice regionale reputava legittimi gli avvisi di liquidazione emessi dall’RAGIONE_SOCIALE, in quanto, anche a prescindere dalla novità della questione, la sanzione si estende all’imposta ipo -catastale sulla base del rinvio operato dall’art. 13 d.lgs. n. 347/1990 alle disposizioni sull’imposte di registro.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE proponevano ricorso per cassazione avverso detta pronuncia
Numero sezionale 6233/2025
con atto notificato il 17/21 gennaio 2019, formulando cinque motivi di impugnazione. Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 21/12/2025
L’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato in data 22 febbraio 2019.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti hanno eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, considerando erronea la valutazione del Giudice regionale nella parte in cui aveva ritenuto non necessaria l’allegazione RAGIONE_SOCIALE citate sentenze civili agli avvisi di liquidazione, osservando che il giudice di legittimità, con varie pronunce, aveva affermato che la mera partecipazione RAGIONE_SOCIALE parti ai relativi giudizi civili non era sufficiente a far ritenere gli atti conosciuti.
1.1. La censura non può essere accolta.
L’art. 7 della legge n. 212/2000, ratione temporis applicabile, così recitava: «Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama».
Con riferimento all’imposta di registro, poi, l’art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986, ratione temporis applicabile, prevedeva che «Quando la registrazione deve essere eseguita d’ufficio a norma dell’art. 15, l’ufficio del registro notifica
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Numero di raccolta generale 33398/2025
apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell’imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell’avviso devono essere indicati gli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare». Data pubblicazione 21/12/2025
Detta ultima disposizione indica il contenuto essenziale ed indefettibile della motivazione dell’avviso di liquidazione; il citato art. 7 dello Statuto del Contribuente sancisce, invece, l’altrettanto indefettibile principio generale dell’allegazione e/o riproduzione del contenuto dell’atto presupposto.
Tale principio è stato declinato, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, nel senso della necessaria allegazione degli atti richiamati solo se non conosciuti, né facilmente conoscibili dal contribuente (v. Cass. n. 33327/2023, che richiama, Cass. n. 11283/2022).
Il più recente e condivisibile ordine di idee ha chiarito che, in presenza di una fattispecie non complessa, come appunto quella oggetto di causa, nella quale la pretesa impositiva scaturisce dalla semplice obbligazione di pagamento dell’imposta di registro dovuta su di un atto giudiziario ben noto alle società ricorrenti, per essere state parti dei relativi giudizi, deve darsi seguito all’orientamento più volte espresso da questa Corte, secondo cui «in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione, gravante sull’Amministrazione, è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la
necessità di un’attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (cfr. Cass. n. 11283 del 07/04/2022, Cass. n. 30084 del 26/10/2021)» (così, tra le tante, da ultimo, Cass. n. 2294/2024). Numero sezionale 6233/2025 Numero di raccolta generale 33398/2025 Data pubblicazione 21/12/2025
In tale direzione va ritenuto recessivo l’orientamento richiamato dalla difesa RAGIONE_SOCIALE ricorrenti a mente del quale l’obbligo previsto dall’art. 7 della legge n. 212/2000 mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio RAGIONE_SOCIALE sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (cfr. Cass. n. 18532/2010; Cass. n. 9299/2013; Cass. n. 7493/2014; Cass. n. 17911/2014; Cass. n. 12468/2015; Cass. n. 29402/2017).
Come, infatti, condivisibilmente chiarito dalla successiva e più recente giurisprudenza di questa Corte nell’ipotesi in rassegna, in cui il soggetto passivo dell’imposta è stato parte dell’atto giudiziario tassato, risulta senz’altro consentita una lettura non formalistica RAGIONE_SOCIALE garanzie del contribuente, il quale si è potuto concretamente difendere, essendo o avendo modo di avere agevole conoscenza diretta dell’atto oggetto di tassazione (Cass. n. 8389/2021; Cass. n. 35125/2021; Cass. n. 30084/201, richiamate da Cass. n. 11283/2022).
Si è data, in tale direzione, continuità all’indirizzo giurisprudenziale di legittimità, progressivamente consolidandosi, che ritiene del tutto indifferente, ai fini qui considerati, che gli elementi della fattispecie impositiva a base della liquidazione dell’imposta di registro siano desumibili direttamente – dalla motivazione dell’atto recante la pretesa
tributaria, o piuttosto – indirettamente – dal contenuto di un diverso atto dal primo richiamato, seppure non allegato, allorché appunto si tratti di atto conosciuto o comunque conoscibile dal contribuente (tra le altre, Cass. n. 21713/2020; Cass. n. 239/2021; Cass. n. 30084/2021; Cass. n. 26340/2021; Cass. n. 37370/2021; Cass. 241/2021; Cass. 24098/2021). Numero sezionale 6233/2025 Numero di raccolta generale 33398/2025 Data pubblicazione 21/12/2025
Nella fattispecie in commento non rileva, sotto tale profilo, la conoscibilità di atti richiamati, già oggetto di precedente notificazione al contribuente (Cass. n. 13110/2012, richiamata da Cass. n. 11283/2022), o sottoposti a pubblicità legale (Cass. n. 2705 del 2014, richiamata da Cass. n. 11283/2022), « ipotesi accomunabili dall’operatività di presunzioni legali (per quanto diversificate) di conoscenza, e quindi di equiparazione ex lege della conoscibilità alla conoscenza»” (Cass. n. 593/2021, richiamata da Cass. n. 11283/2022).
Piuttosto, il riferimento è alla giurisprudenza che ha ritenuto legittima anche la motivazione per relationem che richiami, senza allegarli, atti che si possano presumere iuris tantum conosciuti dal destinatario dell’accertamento (tra le altre, Cass. n. 26527/2021, Cass. n. 24254/2015, Cass. n. 27628/2018, richiamate da Cass. n. 11283/2022 cit.), «finanche nel caso di doppia motivazione per relationem, ipotesi che si realizza quando il documento menzionato nella motivazione dell’atto impositivo faccia a sua volta riferimento ad ulteriori documenti, essendo sufficiente che questi ultimi siano, se non in possesso o comunque conosciuti dal contribuente, quanto meno agevolmente conoscibili da quest’ultimo (Cass. n. 32127/2018; Cass. n. 28060/2017; Cass. 12312/2017; Cass. 14275/2018; tutte richiamate da Cass. n. 11283/2022 cit.).
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In tal senso, si è ritenuto (cfr. Cass. n. 593/2021 cit., richiamata da Cass. n. 11283/2022) e va qui ribadito che l’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 42, secondo comma, ultimo periodo, e terzo comma d.P.R. n. 600/1973, secondo cui non è nullo l’accertamento la cui motivazione fa riferimento ad un altro atto ad esso non allegato, ma conoscibile agevolmente dal contribuente, realizzi un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa (e quindi di buon andamento dell’amministrazione, ex art. 97 Cost.) che giustificano l’ammissibilità, anche normativa, della motivazione per relationem (sul punto cfr. Cass. 21906/2018, in motivazione) ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (rilevante ex artt. 24 e 111 Cost.) nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo, che sarebbe illegittimamente compresso solo se la conoscibilità dell’atto esterno richiamato dalla motivazione non fosse agevole, ma richiedesse un’attività di ricerca complessa. Data pubblicazione 21/12/2025
Ciò posto, la decisione della Commissione regionale si è allineata a tali principi, laddove la censura in esame, nell’invocare il citato orientamento, omette di specificare quale, non agevole, attività di ricerca avesse imposto l’allegazione RAGIONE_SOCIALE menzionate sentenze rese in giudizi in cui erano state parti, peccando, in tal modo, la censura di un’insuperabile astrattezza, qualificandosi per il suo, non condivisibile per quanto sopra detto, profilo meramente accademico.
Con la seconda doglianza le contribuenti hanno denunciato, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., l’erronea declaratoria di novità dell’eccezione sull’illegittimità della sanzione, assumendo di
contro
-di aver « nei ricorsi introduttivi rilevato l’erronea applicazione della sanzione sull’imposta di registro della sentenza e poi, in corso di causa, hanno ulteriormente argomentato circa l’erronea applicazione della sanzione anche alle imposte ipotecarie e catastali liquidate negli avvisi» (v. pagina n. 9 del ricorso). Numero sezionale 6233/2025 Numero di raccolta generale 33398/2025 Data pubblicazione 21/12/2025
2.1. Si tratta di motivo palesemente infondato, risultando dal suo stesso contenuto la diversità dell’oggetto RAGIONE_SOCIALE domande proposte dalle ricorrenti, giacchè -come ricapitolato dalle stesse contribuenti – in prima istanza era stata dedotta l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni sull’imposta di registro dovuta per la registrazione della sentenza e poi, RAGIONE_SOCIALE nella successiva memoria in primo grado, e RAGIONE_SOCIALE RE addirittura nell’atto di appello, l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni anche in relazione all’imposta ipo -catastale.
Risulta, in tali termini, del tutto chiaro come non si sia trattata di una precisazione e/o di un ampliamento degli argomenti posti a sostegno della domanda originaria -come sostiene la difesa RAGIONE_SOCIALE ricorrenti essendo mutato l’oggetto della contestazione, vale a dire l’imposta considerata (prima quella di registro sulla sentenza e poi quelle ipo-catastali agli atti di conferimento immobiliari enunciati) ai fini dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE distinte sanzioni.
Il motivo era, quindi, nuovo e la corretta valutazione del Giudice regionale sul punto avrebbe dovuto arrestarsi all’esito di tale pregiudiziale e dirimente valutazione senza entrare nel merito della questione.
Con la terza censura le società hanno lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 5, 13 e 69 d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 1 e 13
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d.lgs. 347/1990, contestando al Giudice regionale di aver erroneamente esteso la sanzione per tardiva registrazione alle imposte ipotecarie e catastali, laddove il suo presupposto si è verificato, dopo le predette sentenze, con la trascrizione RAGIONE_SOCIALE stesse nei registri immobiliari, osservando, inoltre, che l’art. 13 citato non consente un’automatica estensione dell’applicazione dell’art. 69 T.U.R. Data pubblicazione 21/12/2025
3.1. Si tratta di motivo inammissibile, avendo la Commissione reso sul punto una superflua, aggiuntiva (come reso evidente dalla locuzione «ad ogni modo»), valutazione di merito sul tema in oggetto, non più consentita una volta che aveva considerato il motivo nuovo.
La valutazione della novità della domanda definiva in rito la statuizione sulla stessa, per cui le ulteriori considerazioni di merito svolte nella sentenza dal Giudic e dell’appello, provenendo da un giudice che si è già spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della fattispecie controversa, non possono attingere al rango di autonoma ratio decidendi della decisione, ma solo ad una superflua valutazione, integrante una motivazione ad abundantiam , attinente a domande o eccezioni il cui esame era precluso al Giudice proprio in ragione della natura della questione di rito decisa principaliter , senza che diverse conclusioni possa indurre la circostanza che il dispositivo sia formulato in termini di rigetto e non di inammissibilità, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui l’interpretazione del giudicato, sia esso interno o esterno, va effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazione (cfr. sul principio, tra le tante, Cass. n. 29529/2022);
Con la quarta ragione di contestazione le ricorrenti hanno lamentato, a mente dell’art. 360, primo comma, num.
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3, c.p.c., la violazione degli artt. 10, 54 e 69 d.P.R. n. 131/1986, assumendo che la Commissione non avrebbe dovuto applicare la sanzione sull’imposta dovuta per la registrazione RAGIONE_SOCIALE sentenze, non essendo configurabile alcun ritardo od omesso pagamento. Data pubblicazione 21/12/2025
4.1. Si tratta di motivo inammissibile, siccome aspecifico.
Le contribuenti, infatti, omettono di confrontarsi con la decisione impugnata la quale ha chiarito che «È invece certo dalla lettura degli avvisi di liquidazione che la sanzione è stata applicata non sull’atto oggetto registrazione, cioè la sentenza, bensì sull’atto enunciato, costituzione della società RAGIONE_SOCIALE, che avrebbero dovuto essere registrate e scontare le imposte di registro in misura fissa, oltre ad imposta ipotecaria catastale, sulle quali quindi è stata calibrata la sanzione» (così nella pronuncia impugnata).
La censura si rivela, dunque, fuori bersaglio in quanto lamenta l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni su atti (le sentenze), che la Commissione, con accertamento fattuale non sindacabile nella presente sede, ha ritenuto non essere stati colpiti dalle predette sanzioni.
Con il quinto motivo le istanti hanno eccepito, con riguardo al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione circa l’eccezione di tardività dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, avanzata da RAGIONE_SOCIALE, nonostante l’abbandono di tale eccezione da parte della contribuente.
5.1. Anche tale motivo è chiaramente inammissibile.
La Commissione ha ritenuto la predetta eccezione infondata e nessun pregiudizio è stato dedotto ed arrecato alla
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ricorrente che possa giustificare il suo interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c., che in realtà non sussiste. Numero di raccolta generale 33398/2025 Data pubblicazione 21/12/2025
Alla stregua di quanto precede, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Va dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, in solido tra loro, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’RAGIONE_SOCIALE nella somma di 6.000,00 € per competenze, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese prenotate a debito.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, in solido tra loro, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 settembre 2025.
IL PRESIDENTE
Liberato COGNOME