Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20207 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20207 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
Oggetto: intimazione di pagamento motivazione sentenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 723/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso per cassazione dagli avvocati NOME COGNOME (PEC: EMAIL) e NOME COGNOME (PEC: EMAIL)
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza della Calabria n. 2770/03/2022 depositata in data 12/09/2022;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza 29/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Commissione tributaria regionale della camerale del
Rilevato che:
–NOME ricorreva contro l’atto di contestazione n. 74 del 2018 prot. 10260 del 07.04.2018, notificato il 17.04.2018, per il recupero delle accise per un importo pari a € 1.376.567,24 oltre € 1.549,00 per sanzioni, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE delle Dogane di Catanzaro;
la CTP rigettava il ricorso;
appellava il contribuente;
con la sentenza impugnata in questa sede la CTR ha confermato la sentenza di primo grado;
ricorre il contribuente con atto affidato a tre motivi di doglianza, ulteriormente illustrati da memoria;
resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria;
Considerato che:
il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza, la violazione degli artt. 131 e 132 c.p.c. in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c. per avere la Commissione Tributaria Regionale per la Calabria completamente omesso di motivare sul rigetto dell’appello;
il motivo è infondato;
Cons. Est. NOME COGNOME – 2 – come è noto, secondo giurisprudenza ormai costante di questa Corte sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Cass. Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche Cass. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass. 1° marzo 2022, n. 6758). La motivazione del provvedimento impugnato
con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche Cass. 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass. 14 febbraio 2020, n. 3819);
ebbene, nel caso di specie, pur molto sintetica, la decisione ha espresso con chiarezza e sufficienza le ragioni a sostegno del decisum ; – il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché dell’art. 36 del d. Lgs. n. n. 546 del 1992 in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c. nonché violazione sotto altro profilo delle norme e dei principi rubricati al precedente motivo primo: secondo parte ricorrente, in sintesi, il pedissequo richiamo alla sentenza di primo grado, che la Commissione Regionale ha dichiarato di fare propria, non appare sufficiente a superare l’eccezione testé sollevata e non costituisce neppure una ipotesi di c.d. doppia conforme in quanto comunque il giudice di seconde cure ha dichiarato espressamente di non aver esaminato uno specifico motivo di gravame costituito dalla eccepita carenza di motivazione della sentenza di primo grado sugli specifici motivi di opposizione, potendosi quindi applicare alla fattispecie in oggetto, anche la previsione di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.;
il terzo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione sotto altro profilo dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 delle disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la sentenza di appello mancato di
esprimere l’iter logico argomentativo seguito, quantomeno con riferimento ai motivi non delibati;
i due motivi in argomento appena riportati possono – data la stretta connessione che gli avvince – esaminarsi congiuntamente;
gli stessi si rivelano infondati;
deve invero considerarsi nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI -5, n. 22022/2017); – nel presente caso, invece, la sentenza di secondo grado ha preso in esame i motivi di impugnazione proposti dal contribuente, rilevandone la sostanziale identicità alle censure proposte di fronte alla CTP, in quanto ‘l’unico motivo non proposto in primo grado è quello con cui si denuncia il vizio di omessa motivazione. Denuncia del tutto infondata, oltre che inutile, visto che ove vi fosse stato tale vizio, sarebbe stato compito della sentenza di appello gli eventuali vuoti nella motivazione. A parte tale motivo, l’esatta sovrapponibilità dei motivi di appello ai motivi di ricorso, induce questa CTR a richiamare integralmente e fare propria la motivazione del giudice di primo grado, che risulta coerente agli atti e conforme ai principi di diritto regolanti i vari quesiti sottoposti alla sua attenzione, con riguardo a:…’;
osserva inoltre la Corte che quando si impugna una sentenza d’appello motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, spetta al ricorrente in cassazione, come logica conseguenza dell’onere di specificazione del motivo e di adempimento dell’onere di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., non solo identificare il tenore della motivazione del primo giudice che ha giustificato l’affermazione condivisa dal giudice d’appello, ma anche indicare quali critiche erano state rivolte ad essa con l’atto di
appello: ciò in quanto la ritualità della motivazione per relationem non si può apprezzare senza conoscere quel tenore e quelle critiche (cfr. Cass. SU 20/03/2017, n. 7074);
– nella fattispecie in esame, il ricorrente ha del tutto omesso di riportare la motivazione della Commissione tributaria provinciale ed in questo modo, la Corte non è in grado di apprezzare la censura della motivazione per relationem , mancando la necessaria puntuale indicazione della motivazione della sentenza di primo grado (neppure allegata al ricorso), che ha portato a quell’affermazione, e tale lacuna è già di per sé sufficiente a concludere che la critica alla motivazione per relationem nella specie sia stata svolta in modo inidoneo (cfr. Cass. SU n. 7074/2017 in motivazione);
in conclusione, quindi, il ricorso va rigettato;
la soccombenza regola le spese liquidate come in dispositivo;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro oltre 13.000,00 a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024.