Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3838 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3838 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 11990-2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
ISTITUTO AUTONOMO RAGIONE_SOCIALE DI NAPOLI IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dell’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 882/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA, depositata il 27/1/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/1/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 3121/2022, in accoglimento del ricorso proposto dall’IACP avverso l’avviso di accertamento per IMU 2017 emesso dalla Concessionaria per conto del Comune di Giugliano.
L’IACP resiste con controricorso .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., «nullità della sentenza ai sensi delle seguenti norme di diritto: art. 112 c.p.c., art. 115 c.p.c., art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992, artt. 7 e 8 co. 4 D.lgs. n. 504/1992, nonché art. 111 Cost. e art. 24 co. 1 Cost, per motivazione apparente» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado respinto l’appello della Concessionaria limitandosi a richiamare un’altra pronuncia (n. 7507/2022) che, secondo i giudici, affrontava la stessa tematica, senza dar conto delle «ragioni di cui alla proposizione dell’appello» ed «alcun riferimento alla situazione dettagliata di cui al giudizio, neppure rispetto alla pronuncia di primo grado».
1.2. La doglianza è fondata.
1.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha affermato quanto segue: «… Con sentenza n. 7507 del 22.11.2022, alle cui motivazioni si rinvia, questa Sezione ha già rigettato analogo ricorso, sulla stessa materia ora in esame, di società concessionaria di altro Comune contro lo stesso IACP ora appellato. In considerazione dei dati di fatto acquisiti, nonché delle funzioni svolte dall’Istituto appellato, il Collegio ritiene che sussistano gli estremi per applicare al caso in esame i principi espressi nella sentenza citata. In conclusione l’appello va rigettato».
1.4. Ciò posto, va evidenziato che la motivazione per relationem si può considerare carente o meramente apparente – e come tale censurabile in sede di legittimità – solo quando il decisum si fondi esclusivamente sul mero rinvio a precedenti o a massime giurisprudenziali richiamati in modo acritico e non ricollegati esplicitamente alla fattispecie controversa, di tal che venga impedito un controllo sul procedimento logico seguito dal giudice proprio per l’impossibilità di individuare la ratio decidendi (cfr. Cass. nn. 7347 del 2012, 662 del 2004).
1.5. È stato in particolare affermato da questa Corte che la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai «precedenti conformi» contenuto nell’art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell’ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l’onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l’operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione (cfr. Cass. n. 17640 del 2016).
1.6. Per poter ritenere che la motivazione per relationem sia idonea a soddisfare l’obbligo motivazionale imposto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 è necessario, dunque, che essa dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio per relationem .
1.7. Nella specie, la sentenza gravata risulta completamente priva sia dell’esposizione delle censure mosse nell’appello dalla Concessionaria agli argomenti spesi dal primo Giudice, sia dell’esposizione degli argomenti di merito spesi al riguardo dal giudice della sentenza richiamata.
1.8. Il rinvio al precedente costituito da altra sentenza della stessa Commissione, senza alcun riferimento ai termini delle questioni ivi trattate, si
appalesa pertanto inadeguato a soddisfare l’obbligo di motivazione della sentenza, perché non consente l’individuazione del tema del decidere, né, quindi, la verifica della sua identità con il tema affrontato nella sentenza di riferimento.
1.9. La sentenza gravata va conseguentemente giudicata nulla per difetto del requisito di forma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4 (applicabile alla sentenza di secondo grado per il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61) e all’art. 118 disp. att. c.p.c. (applicabile al rito tributario in forza del generale rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del citato decreto delegato).
Si deve, quindi, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassare la sentenza gravata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da