Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6930 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6930 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8924/2016 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 4246/2015 depositata il 30/09/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente avv. NOME COGNOME era attinto da avviso di accertamento per i periodi d’imposta 2006 e 2007. Il giudice di prossimità accoglieva parzialmente le sue ragioni, rimodulando il calcolo ed ordinando all’Ufficio la revisione secondo le proprie indicazioni. La sentenza passava in giudicato e ne seguivano due cartelle esattoriali notificate alla parte contribuente che le avversava per vizio di notifica ed errore di calcolo. I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte privata che ricorre qui per cassazione proponendo cinque mezzi, cui replica il Patrono erariale spiegando tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti cinque motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si propone censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 5 del codice di procedura civile, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ovvero nullità della sentenza per omissione di pronuncia ai sensi dell’articolo 132 del codice di procedura civile.
Nella sostanza si rileva che la sentenza non pronuncia sulla circostanza che non sia stata ritualmente compilata la relazione di notifica delle cartelle esattoriali, non sia stata indicata la ragione per la quale non sono state consegnate a mani del contribuente, non sia stata inviata la comunicazione di avvenuta notifica, né la comunicazione di avvenuto deposito.
1.2. Con il secondo motivo, da intendersi proposto ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 5 del codice di procedura civile, si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo ovvero assenza di motivazione. Nello specifico si critica il riferimento all’operato dell’Ufficio, senza alcun altro riferimento, che la sentenza in scrutinio ha operato in luogo di motivare autonomamente, esplicitando le ragioni del proprio convincimento.
1.3. Con il terzo motivo si profila censura da intendersi ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 1, secondo comma, del decreto ministeriale 10 settembre 1992 in relazione alla asserita legittimità del metodo di ricalcolo effettuato dall’Ufficio con particolare riferimento all’inserimento nel redditometro dei canoni di leasing .
Nella sostanza si contesta l’inserimento del canone di leasing per le due autovetture errando nei mesi di tenuta a disposizione delle medesime.
1.4. Come quarto motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 5 del codice di procedura civile per omesso esame circa un fatto decisivo, ovvero per omissione di motivazione. Nel concreto si lamenta che non sia stata operata la riduzione connessa all’utilizzo delle autovetture, da intendersi parzialmente quale bene strumentale necessario all’esercizio della professione.
1.5. Con il quinto e ultimo motivo si profila censura da intendersi ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione dell’articolo 2909 del codice civile in relazione alle voci utilizzate dall’Ufficio per il ricalcolo dei redditi per gli anni 2006 e 2007. Nel concreto si lamenta siano stati violati i criteri per il ricalcolo del reddito, non avendo tenuto conto che il contribuente nel periodo in
oggetto domiciliava in Milano e non più a Pavia e ancora l’erronea qualificazione dei mesi di disponibilità delle autovetture.
Si può prescindere dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Avvocatura generale dello Stato circa la completezza ed esaustività del ricorso.
2.1. Ed infatti, il principio di esaustività del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 -non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. n. 8950/2022).
In applicazione del criterio di pregiudizialità e del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., va esaminato ed accolto il secondo motivo del ricorso, la cui fondatezza assorbe (pressoché) ogni altra questione dibattuta fra le parti. La causa, infatti, può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, secondo l’indirizzo espresso da questa Corte: “a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276
c.p.c.” (Cass. V, n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 12002/; Cass. S.U. n. 9936/2014).
3.1. Viene contestata l’omissione di motivazione per acritico riferimento all’operato dell’Ufficio, senza alcun riferimento specifico.
Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).
3.2 Infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione per relationem “è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata” (Cass., S.U. n.14815/2008). Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta ” per relationem “
rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI -5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata ” per relationem ” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI -5, n. 22022/2017).
3.3. Nel caso in esame, il giudicante fa riferimento all’operato dell’Ufficio, ritenuto corretto, senza alcuna ulteriore argomentazione che ne consenta la ricostruzione del ragionamento ed i motivi della sua condivisione.
Il motivo è quindi fondato ed assorbente, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito, perché si attenga ai sopra enucleati principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 06/03/2025.