Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20404 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20404 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5580/2023 R.G., proposto DA
RAGIONE_SOCIALE , con sede in Pula (CA), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Cagliari, e dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche: EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Pula (CA), in persona del Sindaco pro tempore ;
INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sardegna il 18 agosto 2022, n. 603/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 febbraio 2025 dal Dott. NOME COGNOME.
TARSU TIA TARES TARI ACCERTAMENTO ATTIVITÀ STAGIONALE
RILEVATO CHE:
La ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sardegna il 18 agosto 2022, n. 603/02/2022, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di ‘ richiesta di pagamento ‘ n. 957 del 18 gennaio 2016 da parte del Comune di Pula (CA) per la TARI relativa all’anno 2014 nella misura di € 44.193,00, in relazione a struttura alberghiera in Santa Margherita di Pula (CA), ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Pula (CA) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari il 9 gennaio 2017, n. 27/03/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario della contribuente sul rilievo che: « Innanzi tutto (…) risultano da condividere pienamente le motivazioni espresse per relationem dai Giudici della C.T.P. di Cagliari con la pronuncia gravata di appello, tutte sostanzialmente corrette -, anche perché conformi all’insegnamento impartito sin dal 2008 dalla Corte di Cassazione, che, con propria pronuncia a SS.UU. n. 14814, appunto del 4 giugno 2008, ha stabilito come la sentenza per relationem sia totalmente legittima ed ammessa ‘… a condizione che la motivazione stessa … (della sentenza pronunciata) … non si limiti alla mera affermazione della fonte di riferimento, occorrendo, invece, che vengano riportati i contenuti mutuati e che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa sub iudice …’ ».
Il Comune di Pula (CA) è rimasto intimato.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a sette motivi.
Con il primo motivo, si denuncia: « 1) art. 360 n. 4 c.p.c.: -nullità della sentenza -motivazione apparente -violazione degli artt. 36 e 61 d. lgs. 546/1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c. art. 360 nº 3 c.p.c.: mancato rispetto del “minimo costituzionale” di motivazione richiesto dall’art. 111 co. 6º cost. -violazione dell’art. 132 co. 1º nº 4 c.p.c .», per essere stato rigettato l’appello della contribuente dal giudice di secondo grado con motivazione assolutamente carente o apparente attraverso una relatio acritica ed asettica alla decisione di prime cure.
Con il secondo motivo, si denuncia: « 2) art. 360 n. 4 c.p.c.: -nullità della sentenza -motivazione apparente -violazione degli artt. 36 e 61 d. lgs. 546/1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c. sotto un altro profilo art. 360 nº 3 c.p.c.: mancato rispetto del “minimo costituzionale” di motivazione richiesto dall’art. 111 co. 6º cost. -violazione dell’art. 132 co. 1º nº 4 c.p.c. sotto un altro profilo », per essere stato fatto riferimento dal giudice di secondo grado -oltre al rinvio alla decisione di prime cure – a « mere enunciazioni », costituenti « il semplice riassunto delle motivazioni di rigetto della sentenza richiamata da quella appellata ».
Secondo la ricorrente: « Poiché non sono stati riportati i contenuti mutuati dall’una all’altra sentenza, né questi sono diventati oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa sub judice , né -nel rapporto 1º gradoappello -l’atto di impugnazione ha sostanzialmente riportato i motivi di 1º grado (che giustificherebbe il richiamo senza una nuova valutazione dei contenuti), la sentenza impugnata della
C.T.R. della Sardegna nº 603/2022 è affetta da nullità per motivazione apparente e non rispetta il “minimo costituzionale” di motivazione ».
Inoltre: « Nella sentenza d’appello vi è poi una parte in cui la C.T.R. tenta (invano) di esporre una «autonoma valutazione critica» (inesistente) dei «contenuti mutuati» della sentenza di 1º grado «nel contesto della diversa causa sub iudice » (Cass., SS.UU. civ., nº 14814/2008 ivi cit.), considerandoli “assorbenti”. In dettaglio, in essa si espone, testualmente: · Poi perché, – per considerazioni che nel merito risultano “assorbenti” di tutte le altre, di conseguenza non considerate indispensabili da commentare e smentire da parte di questa C.T.R. , l’Appellante non: -risulta aver mai prodotto al Comune interessato, per tabulas risultante dagli atti e documenti di causa -,la comunicazione di auto-smaltimento dei rifiuti prodotti, – né prima, né dopo il presente procedimento ed almeno fino all’anno 2016, pur avendo il Comune aperto specifico carteggio sin dal 2012 -; -ha mai esibito e/o allegato alcun documento fiscale, ovvero di altra natura, relativo a tale auto-smaltimento, certificante, in qualsiasi modo, chi lo ha effettuato; come sia stato effettato; dove sia stato effettuato e per quali tipi di rifiuto. Queste sono mere enunciazioni, è il semplice riassunto delle motivazioni di rigetto della sentenza richiamata da quella appellata, è un richiamo del richiamo. Non c’è alcun giudizio comparativo tra sentenza appellata e censure d’appello ».
2.1 I predetti motivi -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza all ‘ adeguatezza motivazionale della sentenza impugnata -sono fondati.
2.2 La ricorrente ha censurato la motivazione per relationem alla sentenza di prime cure, che, a sua volta, è motivata per relationem (con una sintetica riproduzione delle argomentazioni in punto di diritto) ad un suo precedente in analoga materia.
2.3 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: « (…) deve contenere: (…) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (…) ».
Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art.
111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
In particolare, poi, il vizio di motivazione contraddittoria o perplessa è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36831; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2021, n. 39885; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, nn. 13214, 13215 e 13220; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25079; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2024, n. 23530).
2.4 Ora, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti ‘ autosufficiente ‘, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico -giuridica; la sentenza è, invece, nulla, ai se nsi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 8 gennaio 2015, n. 107; Cass., Sez. 6^-5, 6 marzo 2018, n. 5209; Cass., Sez. 6^-5, 15 febbraio 2021, n. 3867; Cass., Sez.
5^, 4 gennaio 2022, n. 11; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2023, n. 34252; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2024, n. 27718).
In particolare, la sentenza di appello può essere motivata per relationem , purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. 3^, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36895; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40697; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 478; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2023, n. 34252; Cass., Sez. Trib., 19 novembre 2024, n. 29779).
Dunque, si deve considerare nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 30 novembre 2021, n. 37486; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 11); per cui, si deve valutare l’adeguatezza della sentenza impugnata che, nel dare atto dei motivi di appello proposti dalla parte e delle ragioni del decisum di prime
cure, per un verso, abbia mostrato di condividere le conclusioni raggiunte dal primo giudice, così risultando legittimamente motivata per relationem e, per il resto, abbia disatteso implicitamente il motivo di gravame in trattazione, fondando la decisione su una costruzione logico-giuridica con detto motivo incompatibile (tra le tante: Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2017, n. 22022; Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass., Sez. Lav., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass., Sez. 1^, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40697; Cass., Sez. 6^-5, 30 novembre 2021, n. 37486; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 478; Cass., Sez. Trib., 12 dicembre 2023, n. 34764; Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2024, n. 31935), ovvero abbia reso proprie le argomentazioni del primo giudice e, così, espresso, sia pure sintetim , le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti (Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, nn. 36895 e 36896).
2.5 Nella specie, la sentenza impugnata ha rinviato alla motivazione della sentenza di prime cure, che, a sua volta, ha richiamato la motivazione di un suo precedente di analogo tenore (sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari il 29 luglio 2016, n. 829/06/2016).
Si tratta, quindi, di una doppia motivazione per relationem (fattispecie più frequente per gli atti preparatori degli atti impositivi -da ultima: Cass., Sez. Trib., 19 novembre 2024, n. 29808), che è consentita purché la sentenza richiamante, sia pure in modo sintetico, riporti le argomentazioni esposte dalla sentenza indirettamente richiamata e dia conto delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello
rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente. Altrimenti, la catena dei richiami non consente di ricostruire in modo agevole, chiaro ed univoco la motivazione della sentenza impugnata.
2.6 In particolare, il giudice di appello ha così motivato il rigetto del gravame: « Questo Collegio ritiene l’appello infondato e da respingere, per gli argomenti appresso riportati. L’Appellante, infatti, riconnette il proprio gravame ad una serie di argomenti relativi:
-prodromicamente e pregiudizialmente, alla motivazione per relationem della impugnata Sentenza con la richiamata Sentenza n. 829/6/15 della stessa C.T.P., secondo quanto previsto dal Codice del Processo Amministrativo -D. Lgs. n. 104/2010, redatta in forma semplificata, esprimendo riserve sul fatto che detta ‘formula’ possa applicarsi al processo tributario;
-al merito della Sentenza stessa oggetto di impugnazione, con riguardo alla individuazione della normativa regolamentare comunale che trova quartiere nel caso in questione; all’applicabilità, o meno, all’Appellante della procedura ex -art. 3, ultimi 4 commi, del Regolamento TA.R.E.S. 2013 del Comune di Pula (CA), in caso di superamento dei limiti qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, sostenendosi che detto Regolamento non si applica, né per il 2013 -suddetta Sentenza n. 829, richiamata per relationem , né per il 2014, ai sensi della Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000), essendo entrato in vigore il Regolamento T.A.R.I. solo il 22 dicembre 2014, ma, soprattutto, perché il contribuente/Appellante mai ha fatto la prevista
Comunicazione al Comune, per avere da questo eventuali istruzioni su come comportarsi;
-alla prova dei presupposti dell’auto -smaltimento dei rifiuti e della sua effettuazione, atteso che si ritiene tale prova non producibile, poiché si richiamano registri cui Essa Appellante non è soggetta a tenere;
-ai vizi di motivazione presenti nella Sentenza impugnata e nel ragionamento logico-giuridico seguito nell’iter di fissazione dei coefficienti tabellari (ristoranti; case di cura; ospedali);
-alla invocata violazione della normativa comunitaria sullo smaltimento in proprio dei rifiuti, con riferimento sia all’obbligo di presentazione preventiva di dichiarazione di autosmaltimento da parte dell’Appellante stessa, che al provvedere la medesima Appellante direttamente ovvero attraverso impresa autorizzat a all’uopo incaricata, con conseguente diritto all’esenzione dalla Tassa ovvero alla riduzione della stessa Tassa al 30%, altrimenti sproporzionata, sostenendo che, tra l’altro, il Regolamento dell’Appellato Comune di Pula non contempla tale ultima casistica;
-alla disapplicazione degli atti comunali tariffari perché illeggittimi, in quanto adottati prima del Regolamento Comunale sopra citato.
Si tratta di argomenti e considerazioni che non convincono questo Collegio, non risultando sufficienti a smentire i contenuti della Sentenza impugnata. Innanzitutto perché risultano da condividere pienamente le motivazioni espresse per relationem dai Giudici della C.T.P. di Cagliari con la pronuncia gravata di appello, – tutte sostanzialmente corrette -, anche perché conformi all’insegnamento impartito sin dal 2008 dalla Corte di Cassazione, che, con propria pronuncia a SS.UU. n. 14814, appunto del 4 giugno 2008, ha stabilito come
la sentenza per relationem sia totalmente legittima ed ammessa ‘… a condizione che la motivazione stessa … (della sentenza pronunciata) … non si limiti alla mera affermazione della fonte di riferimento, occorrendo, invece, che vengano riportati i contenuti mutuati e che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa sub iudice …’.
Poi perché, – per considerazioni che nel merito risultano “assorbenti” di tutte le altre, di conseguenza non considerate indispensabili da commentare e smentire da parte di questa C.T.R. , l’Appellante non:
-risulta aver mai prodotto al Comune interessato, – per tabulas risultante dagli atti e documenti di causa -, la comunicazione di auto-smaltimento dei rifiuti prodotti, – né prima, né dopo il presente procedimento ed almeno fino all’anno 2016, pur avendo il Comune aperto specifico carteggio sin dal 2012 -; -ha mai esibito e/o allegato alcun documento fiscale, ovvero di altra natura, relativo a tale auto-smaltimento, certificante, in qualsiasi modo, chi lo ha effettuato; come sia stato effettato; dove sia stato effettuato e per quali tipi di rifiuto ».
2.7 A ben vedere, nonostante l’ampiezza espositiva , la sentenza impugnata è carente di motivazione sulla questione principale dell’assimilazione regolamentare con efficacia ex tunc dei rifiuti speciali, non essendo sufficienti le sole argomentazioni sulle risultanze probatorie in ordine all’autosmaltimento.
Con il terzo motivo, si denuncia: « 3) art. 360 nº 5 c.p.c.: nullità della sentenza -violazione dell’art. 112 c.p.c. art. 360 nº 3 c.p.c.: violazione di legge, art. 65 co. 1º lett. “b” del “regolamento tari 2014” del Comune di Pula, art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale, art. 3 co. 2º l. 212/2000,
principio factum infectum fieri nequit, principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.), art. 2909 cod. civ.
art. 360 nº 3 c.p.c.: violazione di legge, artt. 32 d. lgs. 22/1997 (abrogato) e 215 d.lgs. 152/2006 », per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi « rispetto alle deduzioni nell’atto d’appello di cui al punto “C” sottoparagrafi “2.b” (sentenza), “3.b.4” e “3.b.2” » e « sulla questione relativa alla retroattività del “REGOLAMENTO 2014” (120) di cui al sottoparagrafo “3.b.1” ».
Secondo la ricorrente: « La prima parte della (per il resto apparente) motivazione integrativa della sentenza che qui si impugna (« l’Appellante non: -risulta aver mai prodotto al Comune interessato, per tabulas risultante dagli atti e documenti di causa -,la comunicazione di auto-smaltimento dei rifiuti prodotti, – né prima, né dopo il presente procedimento ed almeno fino all’anno 2016 ») è anche affetta da omessa pronuncia rispetto alle deduzioni nell’atto d’appello di cui al punto “C” sottoparagrafi “2.b” (sentenza), “3.b.4” e “3.b.2”. Allo stesso modo è omessa la pronuncia sulla questione relativa alla retroattività del “REGOLAMENTO 2014” di cui al sottoparagrafo “3.b.1” (…). Non si può imputare alla ricorrente l’omissione di un adempimento -identificato come dovuto nelle sentenze di primo grado -senza previamente esaminare le censure che sono state portate nell’atto d’appello, ossia quella sulla retroattività del regolamento comunale e che -comunque -la retroattività del regolamento comunale non può imporre al contribuente un adempimento (comunicazione al Comune) a vicenda tributaria esaurita, con effetti di decadenza dal diritto esercitato, malgrado tale sanzione non sia prevista (3.b.4); dette censure riguardano l’interpretazione dell’art. 65 co. 1º lett. “b” del “REGOLAMENTO 2014”, in connessione con l’art.
10 delle disposizioni sulla legge in generale, “PRELEGGI”, sulla vacatio legis e l’art. 3 co. 2º L. nº 212/2000, per il quale gli adempimenti tributari non sono pretendibili per 60 gg. dall’entrata in vigore della disposizione che li prevede, oltre che l’art. 1 co. 1º stessa legge sulla derogabilità dello statuto del contribuente ».
Con il quarto motivo, si denuncia: « 4) art. 360 nº 3 c.p.c.: violazione di legge, art. 2709 cod. civ. art. 360 nº 5 c.p.c.: nullità della sentenza -violazione dell’art. 112 c.p.c. (sotto un duplice profilo) art. 360 nº 3 c.p.c.: violazione di legge, art. 184 co. 3º lett. artt. 12 e 15 d.lgs. 22/1997 [mantenuto in vigore dall’art. 264 co. 1º lett. “i)” d. d.m. 145/1998 e la dir. min. (ambiente)
“c”, “d” e “g” d. lgs. 152/2006 -l. 70/1994 -lgs. nº 152/2006] -9.4.2002
art. 360 nº 3 c.p.c.: violazione di legge, art. 2 d.lgs. 22/1997 (peraltro abrogato) e 215 d. lgs. 152/2006 », per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sui motivi di appello circa l’onere di documentazione, addebitando alla contribuente di non aver « mai esibito e/o allegato alcun documento fiscale, ovvero di altra natura, relativo a tale autosmaltimento, certificante, in qualsiasi modo, chi lo ha effettuato; come sia stato effettato; dove sia stato effettuato e per quali tipi di rifiuto ».
Con il quinto motivo, si denuncia: « 5) art. 360 nº 5 c.p.c.: nullità della sentenza -violazione dell’art. 112 c.p.c. (assorbimento)
art. 360 nº 3 c.p.c.: violazione di legge, art. 3 l. 241/1990, art. 3 co. 1º e tabella
“3.a” allegata al d.p.r. 158/1999 (richiamato dal co. 651 della l. 147/2013) », per essere state considerate assorbenti dal
giudice di secondo grado « le due considerazioni che hanno formato oggetto dei motivi nn.ri 3 e 4 che precedono ».
Con il sesto motivo, si denuncia: « 6) art. 360 nº 5 c.p.c.: nullità della sentenza -violazione dell’art. 112 c.p.c. (altre omesse pronunce) », per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sulla sostituzione della TARES con la TARI, sul vizio di inversione procedimentale per l’approvazione dei piani finanziari TARES e TARI e delle relative tariffe, per gli anni 2013 e 2014, con deliberazioni adottate prima di quella regolamentare, sull’eccezione di violazione dell’art. 1, comma 1, del la legge 27 luglio 2000, n. 212, sull’impossibilità per la contribuente di conoscere a priori il limite quantitativo dei rifiuti assimilabili al fine di decidere se conferire al servizio comunale o ricorrere all’autosmaltimento , essendo entrato in vigore l’art. 65 del regolamento comunale alla fine dell’anno di riferimento, sul mancato accertamento da parte del regolamento comunale della composizione merceologica assimilabile ai rifiuti urbani categoria produttiva per categoria produttiva, sui motivi di impugnazione di cui ai sottoparagrafi da ” 1.a ” ad ” 1.d ” del § II/D.
Con il settimo motivo, si denunciano, al contempo:
« 7.A art. 360 nº 3 c.p.c.: violazione di legge, artt. 118 e 119 cost., artt. 3, 7 e 149 d.lgs. 18-08-2000 nº 267, art. 1 co. 659 l. 27-12-2013 nº 147, art. 52 d. lgs. 15-12-1997 nº 446, art. 71 co. 5º “regolamento tari 2014” del comune di pula -inversione procedimentale », per non essersi pronunciato il giudice di secondo grado « sulla circostanza che l’approvazione dei piani finanziari TARES e TARI e delle relative tariffe è avvenuta, sia per il 2013 (delibb. C.C. nn.ri 19 e 20 del 26-072013) che per il 2014, con deliberazioni (C.C. nn.ri 20 e 21 del 07-04-2014) adottate prima di quella regolamentare (153),
che -di conseguenza -non può costituirne un presupposto, perché approvata dopo (C.C. 28-11-2013 nº 42 per il 2013, delib. C.C. 30-09-2014 nº 54 per il 2014) ».
« 7.B art. 360 nº 3 c.p.c.: violazione di legge, art. 1 co. 1º l. 27-07-2000 nº 212 e conseguente falsa applicazione degli art. 1 co. 169 l. nº 296/2006 e art. 53 co. 16 l. nº 388/2000 -in subordine: illegittimità costituzionale di queste ultime due norme per violazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 Cost. », per non essere stato considerato dal giudice di secondo grado che « manca nelle norme (art. 1 co. 169 L. nº 296/2006 e art. 53 co. 16 L. nº 388/2000) che dispongono la retroattività dei regolamenti fiscali comunali sia l’espressa deroga sia la natura di norma generale e non speciale ».
« 7.C art. 360 nº 3 c.p.c.: violazione di legge, art. 188 co. 1º d. lgs. nº 152/2006, modificato dall’art. 16 d. lgs. nº 205/2010 », per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che: « Essendo l’art. 65 del “REGOLAMENTO 2014” entrato in vigore a fine anno, il Comune non ha posto il contribuente nella condizione di conoscere a priori il limite quantitativo dei rifiuti assimilabili al fine di decidere se conferire al servizio comunale o ricorrere all’autosmaltimento ».
3.1 I predetti motivi sono unitariamente assorbiti dall’accoglimento del primo motivo e del secondo motivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo e del secondo motivo, nonché l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna (ai sensi dell’art. 1, comma 1,
lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo ed il secondo motivo; dichiara l’assorbimento dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 febbraio