Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9507 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9507 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27546/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA-MILANO n. 2350/2016 depositata il 19/04/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. RAGIONE_SOCIALE IN CONCORDATO PREVENTIVO era attinta da avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2008 emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE I di RAGIONE_SOCIALE e notificato in data 7 maggio 2012. L’avviso, che traeva origine da un P.V.C. redatto, a seguito di verifica relativamente al 2008 per Ires, Irap ed Iva, dai funzionari della medesima D.P. e notificato in data 29 luglio 2011, recuperava a tassazione maggiore Ires di € 22.403,00 oltre interessi, maggiore Irap di € 3.177,00 oltre interessi e maggiore Iva di € 16.293,00 oltre interessi, irrogando sanzioni. Esso, nella parte motiva, così si esprimeva: ‘Il presente atto trae origine dal PVC redatto dai Funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE I di RAGIONE_SOCIALE a seguito di una verifica effettuata nei confronti della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, CF 11422580156, relativamente al periodo di imposta 2008, conclusasi con processo verbale di constatazione del 10/07/2009. Il suddetto PVC viene in questa sede richiamato per formare parte integrante formale e sostanziale del presente atto ed allo stesso rimanda per quanto qui di seguito non espressamente riportato. Da suddetto PVC sono emerse situazioni fiscalmente rilevanti ai fini Ires, Irap ed Iva per l’anno di imposta 2008 che incidono sulla posizione fiscale della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (CF P_IVA) come di seguito specificato’ (pp. 2 e 3 ric.).
2. La contribuente impugnava l’avviso, eccependo, tra l’altro, per quanto ancora rileva, ‘v izio di motivazione e conseguente violazione del diritto di difesa’, giacché ‘l’atto impugnato si basava e in esso veniva espressamente richiamato un P.V.C. del 10/7/2009 mai conosciuto e mai notificato alla ricorrente, diverso da quello del 29/7/2011 emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e ciò costituiva sia vizio di motivazione ai sensi dell’art. 42 del D.P.R n. 600/1973, sia violazione del diritto di difesa. Si rilevava poi, come la motivazione dell’avviso impugnato si limitasse a recepire in
maniera del tutto acritica quanto indicato nel processo verbale di constatazione’ (p. 3 ric.).
Con sentenza n. 3608 depositata il 9/4/2014, la CTP di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso, ritenendo che l’erroneo richiamo di un PVC in effetti, come tale, mai notificato alla contribuente ingenerasse una situazione di ‘confusione massima’ e di inidoneità motivazionale.
Proponeva appello l’Ufficio, accolto dalla CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione:
L’appello deve essere accolto.
In effetti l’atto notificato alla parte contiene come indicazione iniziale i riferimenti di altro PVC mai notificato alla parte (e verosimilmente neppure alla stessa diretta). Si è trattato di un errore di stampa che non può, come sostenuto dalla appellata, inficiare l’intero atto che nel prosieguo contiene tutti gli elementi utili per far risalire l’avviso di accertamento al PVC noto e comunicato alla parte. Nessuna “confusione massima” può essersi verificata avendo la parte conoscenza del PVC corretto, richiamato nella sostanza dell’avviso impugnato. L’errore non ha in nessun caso impedito alla parte l’esercizio dei suoi diritti.
Al di là RAGIONE_SOCIALE deduzioni della parte, limitate nell’oggetto, si rileva, infine, come correttamente l’Ufficio ha ritenuto del tutto generica la documentazione prodotta dalla parte, senza alcun riferimento specifico idoneo a dar conto degli importi indicati.
Propone ricorso per cassazione la contribuente con tre motivi. Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia: ‘Nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 54611992 (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.)’. ‘adempimento non è stato compiuto
dai giudici che in relazione ai motivi indicati dell’appello nulla hanno deciso né tantomeno motivato, limitandosi a recepire acriticamente ed in poche righe quanto rappresentato dall’RAGIONE_SOCIALE. Non vi è traccia di riflessione autonoma, congettura logico -giuridica come emanazione del pensiero dei giudici di prime cure. Non sono enunciati i motivi per cui non sono state accolte le tesi e le eccezioni dell’appellante per cui andava rigettata la difesa della ricorrente’.
1.1. Il motivo – di per sé non inammissibile, perché individua con precisione la censura -è nondimeno manifestamente infondato.
Costituisce principio invalso nella giurisprudenza di legittimità che ‘la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione’ (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 -01).
Nel caso di specie, come emerge da una semplice lettura della sentenza impugnata, questa esibisce una motivazione effettiva, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista contenutistico,
tanto che, con la stessa, la contribuente ampiamente si confronta nei due successivi motivi di ricorso.
2. Con il secondo motivo si denuncia: ‘Violazione dell’art. 42, commi 2 e 3, DPR 600/1973 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.’. ‘L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella motivazione dell’avviso di accertamento ha indicato e richiamato, quale parte integrante e sostanziale dell’avviso stesso, un Processo Verbale di Constatazione del 10/7/2009 mai conosciuto, mai notificato alla società ricorrente e diverso da quello con il quale si è conclusa la verifica fiscale. Infatti il Processo Verbale di Constatazione che si riferisce alla società esponente è un altro e ben diverso ed è quello redatto 29/7/2011′. ‘L’errore di indicazione, commesso dall’Ufficio nella motivazione dell’avviso di accertamento, non si può pertanto ridurre nel caso di specie ad un semplice refuso di stampa come invece fa il giudice dì seconde cure; trattasi invece di un errore formale (‘rectius’ sostanziale) che provoca la nullità dell’intera motivazione dell’avviso di accertamento, in quanto per tale atto la corretta indicazione del PVC, a cui si fa espresso richiamo, rappresenta l’unico requisito giuridico suscettibile di fare entrare lo stesso PVC nella motivazione dell’atto. A nulla vale l’asserita conoscenza effettiva del PVC del 29/7/2011 cui si riferisce il giudice di seconde cure, in quanto è il diverso PVC del 10/7/2009 che, come peraltro precisato nello stesso avviso di accertamento, viene richiamato per formare parte integrante formale e sostanziale dell’atto impositivo’. ‘Anche se l’orientamento della Suprema Corte è per la legittimità della motivazione ‘per relationem’ e pertanto, non si contesta tale metodologia di motivazione degli accertamenti in astratto, non si può far altro che censurare nel caso di specie l’errore commesso dei Giudici di appello, che hanno ritenuto corretto il richiamo e l’indicazione di un PVC mai notificato e diverso da quello notificato all’esponente in violazione rispetto a quanto previsto nell’art. 42, commi 2 e 3 del D.P.R. 600/1973.
Infatti se la motivazione ‘per relationem’ consiste in un rinvio, attraverso l’indicazione nella motivazione dell’avviso di accertamento, ad un precedente atto istruttorio il PVC, è essenziale che tale indicazione, quale unico elemento necessario, sia assolutamente precisa’.
2.1. Con il terzo motivo si denuncia: ‘Violazione dell’art. 7 comma 1 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto del Contribuente) in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.’. L’illustrazione del motivo ha lo stesso tenore del precedente.
2.2. I motivi, per sovrapponibilità di censure e finanche coincidenza linguistica RAGIONE_SOCIALE relative illustrazioni, possono essere esaminati e decisi congiuntamente.
Essi – non inammissibili, perché, a differenza di quanto eccepito in controricorso, attraverso essenziali ma idonei richiami agli atti del procedimento, in parte fotoriprodotti, enunciano censure pertinentemente articolate in diritto -sono nondimeno manifestamente infondati.
Invero, non si confrontano con la specifica motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui mette in evidenza come l’avviso di accertamento, nonostante l’obiettivo errore nell’indicazione della data del PVC, in effetti richiamasse il PVC notificato alla contribuente, individuata come tale, e facesse puntuale riferimento al contenuto dello stesso: l’avviso – annota la CTR – richiamava ‘nella sostanza’ il PVC e ‘cont]eneva] tutti gli elementi utili per far risalire l’avviso di accertamento al PVC noto e comunicato alla parte’. Donde l’ulteriore ineccepibile conclusione con cui pure la contribuente non si confronta – a termini della quale l’errore di cui la medesima si duole non le ha comunque impedito ‘l’esercizio dei suoi diritti’: ciò – tenuto presente che neppure nel ricorso per cassazione essa allega alcun pregiudizio in tesi derivantele dall’errore – rende conto della natura meramente
materiale di questo, superabile e superato dal recepimento sostanziale nell’avviso del PVC ben noto alla medesima.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, liquidate in euro 4.300 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 18 gennaio 2024.