Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31389 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31389 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18857/2021 proposto da:
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nata a Vigevano (PV) il 7.12.1940, NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nata a Vigevano (PV) il 25.09.1972, NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a Vigevano (PV) il 9.09.1968, tutti residenti in Vigevano (PV), INDIRIZZO in qualità di eredi di NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), e gli ultimi due anche in proprio, e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nata a Firenze il 25.01.1939 e residente in Vigevano (PV), alla INDIRIZZO in qualità di erede di NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’Avv. Prof. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, alla INDIRIZZO in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrenti –
Avvisi accertamento Ici Motivazione per relationem
contro
COMUNE DI VIGEVANO (C.F.: 85001870188), in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., dott. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, in virtù di delega in calce al presente atto, giusta delibera della Giunta Comunale n. 190 del 15.07.2021 e determinazione dirigenziale n. 942 del 06.08.2021, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del suo difensore, all’indirizzo pec EMAIL, iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Re-GIndE);
– controricorrente –
-avverso la sentenza 12/2021 emessa dalla CTR Lombardia il 05/01/2021 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
Gli eredi di NOME COGNOME e di COGNOME NOME, NOME e NOME proponevano separati ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia avverso gli avvisi di accertamento con i quali era stato accertato, in relazione agli anni dal 2004 al 2007, un maggior valore ai fini Ici di alcuni terreni e, conseguentemente, era stata liquidata una maggiore imposta dovuta ed erano state irrogate le connesse sanzioni.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava i ricorsi che, poi, venivano accolti parzialmente dall’adita Commissione Tributaria Regionale Lombardia, limitatamente alla determinazione del valore del terreno censito al foglio 21, n. 39, ritenendo che, essendoci una maggiore prevalenza -manifatturiera rispetto a quella terziaria, si sarebbe
dell’attività produttiva dovuto configurare un nuovo valore rispetto a quello dell’accertamento.
Avverso la sentenza della CTR i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, la quale, con la sentenza n. 8544/2019, lo accoglieva in parte, rilevando che, fatta eccezione per l’area D, la Commissione non aveva preso posizione sulla denunciata carenza di motivazione degli avvisi, in particolare non considerando che la perizia di stima del dott. COGNOME non era stata allegata agli avvisi, ma solo esibita nel corso del giudizio.
Sull’istanza di riassunzione presentata dai contribuenti, la CTR Lombardia confermava la sentenza di primo grado, ad eccezione del valore relativo all’anno 2004 (essendo i terreni divenuti edificabili solo a partire dal 21.1.2004) e della estinzione delle sanzioni irrogate nei confronti dei contribuenti deceduti (non essendo trasmissibili agli eredi).
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Previde COGNOME NOME, NOME NOME (quali eredi di NOME e gli ultimi due anche in proprio), e NOME NOME (quale erede di COGNOME NOME) sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Il Comune di Vigevano ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
A seguito della proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., il Collegio della allora VI Sezione, con ordinanza interlocutoria del 2.12.2022, disponeva la trasmissione degli atti alla Sezione Quinta T ributaria, ‘Non apparendo la causa di immediata evidenza decisoria, essendo attinente all’interpretazione anche del dictum della precedente pron uncia adottata da questa Corte’ .
Considerato che
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212/2000 e 3 l. n. 241/1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per essere la CTR giunta ad un’applicazione, a suo dire, distorta ed errata della normativa in tema di motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria, non tenendo presente che i ‘contratti depositati’ cui negli avvisi di accertamento si faceva riferim ento non erano stati agli stessi allegati, al pari della perizia del Dott. COGNOME la quale era stata prodotta solo nel corso del giudizio.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la perizia del dott. COGNOME non era posta alla base degli impugnati avvisi di accertamento, essendo negli stessi genericamente stata citata l’esistenza di una ‘stima’ e non essendo stato il documento mai allegato agli avvisi.
I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente
connessi, sono fondati.
L’art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000, che si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente di assolvere all’obbligo di motivazione degli atti tributari anche per relationem , ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9323 del 11/04/2017). In tema di accertamento, l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di allegare al relativo avviso gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità “integrativa” delle ragioni che giustificano l’emanazione dell’atto impositivo ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 241 del 1990, sicché detto obbligo riguarda gli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell’avviso stesso, con esclusione, peraltro, di quelli cui l’Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24417 del 05/10/2018).
L’avviso di accertamento privo, in violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere “integrata” in giudizio dall’Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (fra le tante, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12400 del 21/05/2018).
Nel caso di specie, premesso che, alla stregua delle considerazioni contenute nella sentenza qui impugnata, la perizia a firma del dott. COGNOME era decisiva al fine di far comprendere ai contribuenti i motivi che avevano portato il Comune a rettificare i valori Ici, il detto documento non è stato
neppure menzionato negli avvisi di accertamento impugnati (se non con riferimento alla esistenza di una non meglio specificata ‘stima’), ma è stato prodotto solo in sede di appello, sicchè la motivazione contenuta nei detti avvisi era, in sua assenza, del tutto inadeguata.
Inoltre, in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall’art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario, quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25371 del 17/10/2008; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 13105 del 25/07/2012). Orbene, non è revocabile in dubbio che la mancata allegazione agli avvisi dei ‘contratti depositati’ o, almeno, la riproduzione del loro contenuto essenziale non abbia posto i contribuenti nella condizione di conoscere la pretesa impositiva per consentire loro il pieno esercizio delle facoltà difensive.
Da ultimo, destituita di fondamento è l’eccezione di giudicato interno (per non aver i contribuenti reiterato la questione con il precedente ricorso per cassazione) formulata per la prima volta dal Comune con la memoria illustrativa, se solo si considera che questa Corte, con la detta sentenza n. 8544/2019, ha accolto, sia pure in parte, il ricorso proposto dagli eredi del COGNOME proprio per non essersi la CTR pronunciata sula denunciata carenza di motivazione degli avvisi.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo all’illegittimità degli impugnati avvisi di accertamento in relazione alla determinazione del
(maggior) valore dell’area sub D, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che i terreni sulla stessa insistenti non potevano essere considerati fabbricabili ai fini ICI, essendo le aree condotte da un Imprenditore Agricolo a titolo Principale e coltivatore diretto ed i terreni caratterizzati da alberi di alto fusto oggetto di silvicultura. 4.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento dei primi due.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto con riferimento ai primi due motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario dei contribuenti.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, laddove sussistono giusti motivi, rappresentati dalla circostanza che sulla questione principale la giurisprudenza di questa Sezione si è consolidata solo dal 2018, per compensare integralmente le spese dei gradi di merito.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario dei contribuenti;
compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna il controricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 7.600,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 3.12.2024.