Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33308 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33308 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 19/12/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
Liberato COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – rel.-
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 15/10/2025
CATASTO – VALORE RENDITA – MOTIVAZIONE SENTENZA PER RELATIONEM
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12077/2020 del ruolo generale, proposto
DALLA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE – (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, amministratore delegato, NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 7682/14/2019 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, depositata il 20 dicembre 2019, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 15 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto del contendere è l’avviso in atti con cui l’RAGIONE_SOCIALE rettificava la rendita catastale proposta tramite la procedura docfa dalla contribuente nella misura di 338,00 € in relazione ad una porzione del RAGIONE_SOCIALE denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (categoria D/8), rettificandola nella somma di 761,72 €.
RAGIONE_SOCIALE, decidendo sugli appelli riuniti proposti dalla società contro la stessa sentenza n. 352/9/2013 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Palermo, accoglieva il gravame sulla scorta RAGIONE_SOCIALE seguente motivazione: « valutato il merito RAGIONE_SOCIALE controversia questo collegio ritiene che l’odierno appello sia meritevole di accoglimento; l’RAGIONE_SOCIALE infatti non ha fornito argomentazioni utili a dimostrare la legittimità RAGIONE_SOCIALE pretesa in ordine alla determinazione RAGIONE_SOCIALE rendita catastale, secondo criteri coerenti con l’effettiva capacità di produrre reddito di ciascuna area interessata. Sono pertanto condivisibili le conclusioni del CTU disposta nel richiamato giudizio di appello R.G.A. n. 4633/2013 di questa CTR».
L’RAGIONE_SOCIALE propone va ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 30 aprile 2020, formulando tre motivi d’impugnazione.
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE -resisteva con controdeduzioni notificate in data 19 giugno 2020, con cui articolava altresì ricorso incidentale condizionato, successivamente depositando memoria in data 3 ottobre 2025.
L’RAGIONE_SOCIALE notificava controricorso al ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la prima censura l’RAGIONE_SOCIALE ha denunciato, a mente dell’art. 360, primo comma num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sul motivo di appello con cui la contribuente aveva negato la sussistenza RAGIONE_SOCIALE litispendenza dichiarata dal primo Giudice, con correlativa cancellazione RAGIONE_SOCIALE causa dal ruolo, in relazione al giudizio proposto da RAGIONE_SOCIALE ( dante causa RAGIONE_SOCIALE ricorrente) contro lo stesso avviso di accertamento e che aveva costituito l’unica ratio decidendi del giudizio pendente innanzi allo stesso giudice.
1.1. Il motivo si rivela palesemente inammissibile, subito avvertendo che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza sollevata dalla società va disattesa, per lo meno nei termini sviluppati in controricorso con riferimento all’omessa indicazione degli atti su cui il ricorso si fonda e la loro collocazione topografica, sol considerando che le ragioni del ricorso affondano nei contenuti RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e che gli atti sono stati allegati ed elencati nel ricorso.
Ciò posto, a prescindere dall’inappropriato canone censorio e riqualificando la doglianza sotto il parametro di cui all’art. 360, primo
comma, num. 4, c.p.c., va osservato che essa è diretta a lamentare l’omessa pronuncia su di un motivo di appello proposto dalla contribuente che negava la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni RAGIONE_SOCIALE dichiarata litispendenza in relazione al giudizio proposto dalla sua dante causa (RAGIONE_SOCIALE) sul duplice rilievo RAGIONE_SOCIALE pendenza dei giudizi dinanzi allo stesso giudice e RAGIONE_SOCIALE diversità di parti.
Si può comprendere allora come l’RAGIONE_SOCIALE non abbia alcun interesse, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., ad impugnare la sentenza in rassegna in relazione ad una dedotta omessa pronuncia su di un motivo di appello proposto dalla controparte, che ha ritenuto di non impugnare sul punto la sentenza di appello, così lasciando immutata la decisione assunta del primo Giudice in termini non appellati dall’Ufficio.
La censura, già per tale assorbente motivo, risulta inammissibile, appena aggiungendo che la decisione di merito assunta dal Giudice RAGIONE_SOCIALE ha, in realtà, implicitamente accolto le ragioni RAGIONE_SOCIALE contribuente negando la litispendenza, per cui nemmeno sussiste la dedotta omissione di pronuncia, ricorrente nei casi in cui sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e manchi, dunque, il momento decisorio (vedi su tali principi, tra le tante, Cass., Sez. T., 27 febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233, 5235; Cass., Sez. T. 21 febbraio 2024, n. 4656; Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2942).
Con la seconda contestazione l’RAGIONE_SOCIALE ha eccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per non aver dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla contribuente.
L’Ufficio ha sul punto riferito che la società aveva erroneamente depositato due volte lo stesso ricorso in appello contro la stessa sentenza, in data 10 dicembre 2019 e 13 gennaio 2014, reiterando le censure all’avviso già svolte con il ricorso introduttivo, le quali a dire dell’Ufficio dovevano essere dichiarati inammissibili in quanto estranei alla ratio decidendi , fondata sul profilo dell’inammissibilità del ricorso per litispendenza, senza alcuna pronuncia sul merito RAGIONE_SOCIALE controversia.
2.1. Anche tale motivo si rivela inammissibile per difetto di specificità (cfr., sul principio, tra le tante, Cass., Sez. T., 21 febbraio 2023, n. 5429 e la giurisprudenza ivi menzionata), non avendo l’RAGIONE_SOCIALE confutato, con il corredo di un apparato argomentativo compiuto e coerente volto a contrastare l’affermazione del Giudice RAGIONE_SOCIALE, il quale, nell’accogliere l’appello RAGIONE_SOCIALE contribuente, ha dato conto, nella parte espositiva RAGIONE_SOCIALE pronuncia, che la RAGIONE_SOCIALE provinciale aveva « rigettato il ricorso avendo ritenuto corretto l’operato dell’Ufficio» (così nella sentenza impugnata), con ciò riconoscendo quindi -diversamente da quanto opinato dalla difesa erariale -che il Giudice di prima istanza aveva formulato un giudizio sul merito RAGIONE_SOCIALE controversia, che poi ha ribaltato accogliendo il gravame RAGIONE_SOCIALE contribuente.
Con il terzo motivo di impugnazione l’RAGIONE_SOCIALE ha eccepito, «per mero tuziorismo» (v. pagina n. 11 del ricorso), con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza in relazione all’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per carenza di motivazione, ponendo in rilievo:
l’assenza del ragionamento posto a base RAGIONE_SOCIALE decisione, « contenendo il pronunciamento affermazioni apparenti che impediscono di comprendere la ratio decidendi, comportanti di fatto
l’inosservanza dell’articolo 111 RAGIONE_SOCIALE Costituzione , sostituendo le dovute spiegazioni con una esigua espressione stereotipata» (così nel ricorso a pagina n. 12), nulla osservando sulle ragioni per le quali i rilievi posti dall’ufficio non potevano essere accolti e, dunque, senza operare alcuna valutazione circa le critiche mosse alla consulenza di ufficio, omettendo di esaminare le controdeduzioni dell’Ufficio svolte nel giudizio riunito n. 414/2014 r.g.a.;
b. il marchiano errore in cui era caduto il consulente nella determinazione del valore per averlo desunto dalla tabella B2 del ‘Prontuario sulle determinazioni RAGIONE_SOCIALE rendite catastali per gli immobili a destinazione speciale e particolare (categorie D ed E)’, « non rilevando finanche l’evidente disomogeneità matematica RAGIONE_SOCIALE unità di misura utilizzate, segnate in ‘€/metro quadro’ per il valore unitario e nel ‘metro cubo’ per il dato metrico riferito alla consistenza RAGIONE_SOCIALE porzione di fabbricato oggetto di accertamento» (v. pagina n. 13 del ricorso), non potendosi in tali termini ottenere dal prodotto tra i due moltiplicatori (€/mq mc) un risultato numerico individuante la valutazione espresso in euro;
c. la diversa valutazione effettuata dall’ufficio in 253 €/mc, che era stata desunta correttamente dalla tabella C1 del citato prontuario, assumendo il valore minimo di 362 €/mc, attribuito ai piani terra aventi esclusiva destinazione commerciale per l’intera cubatura, ridotto del 30% (253 €/mc) al fine di tener conto che non trattavasi di edificio residenziale, ma di una porzione di centro commerciale avente particolari e differenti caratteristiche tipologiche, da ritenersi ancor più singolari nella valutazione del costo di ricostruzione a nuovo proprio per il tipo di struttura sospesa (ponte) costituita da elementi prefabbricati, inconcepibilmente considerata dalla consulenza tecnica di ufficio come valore da sottrarre;
il vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per essersi limitata a condividere le conclusioni rassegnate dal consulente di ufficio in altro ricorso, senza sostenerle a fronte RAGIONE_SOCIALE circostanziate critiche sviluppate dall’RAGIONE_SOCIALE, ma « confermando le evidenti oggettive storture RAGIONE_SOCIALE conclusioni e risposte date dal C.T.U. al quesito posto dalla RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale adita» (v. pagina n. 14 del ricorso).
Va premesso che la pronuncia in esame si caratterizza per la predisposizione di una motivazione per relationem , avendo espressamente condiviso le conclusioni raggiunte nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata nel diverso giudizio deciso con la sentenza n. 599/12/2019 RAGIONE_SOCIALE medesima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nello specifico, il provvedimento in esame ha dato conto che la contribuente aveva richiamato la sentenza n. 599/12/2019 RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale, decidendo su analogo ricorso proposto dalla dante causa (RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE ricorrente, aveva accolto l’impugnazione sulla base degli esiti di una consulenza tecnica di ufficio.
Il Giudice di appello, quindi esaminando i contenuti di detta consulenza tecnica di ufficio li ha ritenuti condivisibili, considerando, pertanto, non corretta la determinazione RAGIONE_SOCIALE rendita stabilita nell’atto impugnato e (implicitamente, quanto chiaramente) congrua quella accertata dal predetto ausiliario e posta a base RAGIONE_SOCIALE citata pronuncia del giudice tributario.
Occorre, altresì, sottolineare in punto di fatto come sia pacifico, per averlo rimarcato la contribuente senza contestazioni di sorta sul punto da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, che la consulenza tecnica resa nel diverso giudizio e posta a base anche RAGIONE_SOCIALE decisione qui in esame,
era munita anche di una relazione aggiuntiva con cui il consulente aveva reso «chiarimenti» (v. pagina n. 6 del controricorso) a fronte dei rilievi critici mossi alla consulenza.
La decisione impugnata ha così fatto proprie le conclusioni del consulente di ufficio come ‘chiarite’ nella suddetta nota aggiuntiva.
4. Ciò posto, s ul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire da Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione, perchè munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo tale da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Si discorre, per tale via, di riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, che è denunciabile in Cassazione quando l’anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALE motivazione in sé, restando, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione (v., tra le tante, Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n.
2689; e da ultimo Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174; Cass., Sez. T., 27 febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233, 5235 ).
4.1. Va aggiunto che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione (cfr. Cass., Sez. T, 19 maggio 2024, n. 12732; Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123 e anche Cass., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19011, Cass., Sez. I, 2 agosto 2016, n. 16056 e Cass., Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18103).
Per quanto più direttamente concerne la fattispecie in esame, va premesso che, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, legittimamente il Giudice RAGIONE_SOCIALE ha posto a base RAGIONE_SOCIALE decisione il contenuto RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica di ufficio svolta in un diverso giudizio e ritualmente prodotta in giudizio (cfr. Cass., Sez. III, 3 novembre 2021, n. 31312; Cass., Sez. II, 14 maggio 2014, n. 10599 e la giurisprudenza ivi citata; Cass., Sez. III, 14 maggio 2013, n. 11555).
5.1. Sul piano generale, va poi richiamato l’orientamento secondo il quale il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni RAGIONE_SOCIALE propria adesione alle conclusioni del
consulente tecnico d’ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, qualora non siano state mosse alla consulenza precise censure.
Più precisamente, il giudice, in assenza di specifiche contestazioni all’elaborato tecnico, ben può aderire alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, esaurendo l’obbligo RAGIONE_SOCIALE motivazione con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE fonte del suo convincimento (cfr. Cass., Sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080), per cui, riconosciute persuasive le conclusioni del consulente tecnico, non è necessario che esponga in modo specifico le ragioni che lo hanno indotto a far propri gli argomenti dell’ausiliario se dall’indicazione RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica possa desumersi che le deduzioni difensive RAGIONE_SOCIALE parti siano state rigettate, atteso che in tal caso l’obbligo RAGIONE_SOCIALE motivazione è assolto con la menzione RAGIONE_SOCIALE fonte dell’apprezzamento espresso (cfr. Cass., Sez. III, 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass., Sez. II, 10 aprile 2015, n. 7266; ed anche Cass., Sez. L., 28 marzo 2018, n. 7701 sulla sufficiente adesione alle conclusioni del consulente ove non contestate in modo specifico dalle parti).
5.2. Laddove, per converso, siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, il giudice ha l’obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d’ufficio (v. Cass., Sez. L., 28 marzo 2018, n. 7701 cit., che richiama, tra le tante, Cass., 19 giugno 2015, n. 12703; in tale senso, v anche Cass., Sez. III, 30 luglio 2004, n. 14638, che cita Cass. 9 dicembre 1995, n. 12630; Cass. 7 giugno 2000, n. 7716; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492).
5.3. Ancora, la Corte di legittimità ha chiarito che il giudice può limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio
consulente, così recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d’ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico (Cass., Sez. II, 13 giugno 2008, n. 10688).
In tal caso, infatti, non occorre una specifica motivazione poiché l’accettazione del parere dell’ausiliario, delineando il percorso logico RAGIONE_SOCIALE decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem, all’elaborato tecnico implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (cfr. Cass., Sez. II, 28 agosto 2020, n. 18036, che richiama Cass, Sez. I, 11 giugno 2018, n. 15147).
5.4. Va, quindi, ribadito – per quanto più direttamente interessa la fattispecie in esame -il principio secondo cui il giudice di merito, quando aderisca alle conclusioni del consulente tecnico, sviluppatesi attraverso la motivata considerazione e replica ai rilievi tecnici RAGIONE_SOCIALE parti e/o dei loro consulenti, esaurisce l’obbligo RAGIONE_SOCIALE motivazione con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con la decisione assunta, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (così Cass., Sez. I, 6 giugno 2024, n. 15804, che richiama, Cass., Sez. I, 16 novembre 2022, n. 33742; Cass., Sez. III/IV, 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass., Sez. I, 9 gennaio 2009, n. 282; nello stesso senso, Cass., Sez. II, 17
aprile 2019, n. 10747 e Cass., Sez. III/IV, 14 febbraio 2019, n. 4352).
Tanto chiarito, deve ulteriormente osservarsi che il vizio assoluto di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza è denunciabile, in sede di legittimità, solo attraverso l’indicazione specifica RAGIONE_SOCIALE censure non esaminate dal medesimo giudice e non già tramite una critica diretta RAGIONE_SOCIALE consulenza stessa (cfr., sul principio, Cass., Sez. V, 6 maggio 2021, n. 11917, che richiama Cass. Sez. 3, 6 settembre 2007, n. 18688; Cass., Sez. I, 4 maggio 2009, n. 10222 e Cass., Sez. L. 16 ottobre 2013, n. 23530).
In tale direzione, la parte che lamenti, sotto il profilo del vizio assoluto di motivazione, l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, illustrando nel ricorso passaggi salienti e non condivisi RAGIONE_SOCIALE relazione tecnica di ufficio e riportando il contenuto specifico RAGIONE_SOCIALE critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (cfr. Cass., Sez. III, 13 luglio 2021, n. 19989 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Alla luce dei principi sopra richiamati, va osservato che il motivo in esame censura la decisione impugnata per il dedotto vizio motivazionale senza prendersi cura di porre a confronto le specifiche deduzioni di parte con le conclusioni del consulente poste a base RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, di illustrare e riassumere, cioè, nel corpo del
ricorso, da un lato, i rilievi critici mossi alla consulenza tecnica di ufficio e, dall’altro, i contenuti RAGIONE_SOCIALE relazione ‘a chiarimento’ con la quale il consulente aveva risposto alle osservazioni mosse, che nello schema redazionale RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata costituisce, in termini plausibili per quanto sopra detto, la motivazione stessa RAGIONE_SOCIALE sentenza.
In tali termini, il vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza viene articolato senza illustrare l’apparato argomentativo richiamato nella motivazione per relationem , senza cioè rappresentare i contenuti RAGIONE_SOCIALE relazione e dei suoi chiarimenti, così precludendo, a monte, alla Corte di verificare se detta motivazione abbia o meno raggiunga o meno il minimo costituzionale esigibile.
8. In realtà, la censura, sebbene fondata sul vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE pronuncia, tradisce, per un verso, il chiaro tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento fattuale e di merito sulla congruità RAGIONE_SOCIALE rendita catastale nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di marchiani errori nell’utilizzo RAGIONE_SOCIALE tabella B2, la disomogeneità matematica RAGIONE_SOCIALE unità di misura utilizzate, il che rende manifesto il profilo di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE doglianza, coinvolgendo la Corte in un impraticabile terzo grado merito.
Per altra via, la doglianza lamenta, nella sua concretezza, l’erronea valutazione compiuta dal giudice d’appello, reputando, invece, corretta la stima operata dall’Ufficio, il che vale ad aggiungere un ulteriore profilo di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE stessa, per lo stesso motivo di cui sopra e per la chiara inconferenza del paradigma censorio prescelto, risultando evidente la distinzione tra la motivazione RAGIONE_SOCIALE pronuncia e la correttezza RAGIONE_SOCIALE sottostante valutazione compiuta.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE complessive riflessioni svolte il ricorso principale deve, dunque, essere respinto.
Non vi è ragione di provvedere sul ricorso incidentale, stante la sua dichiarata natura condizionata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
11.1. Va, invece, disattesa la domanda di condanna per lite temeraria, essendo la richiesta talmente generica da dimostrarsi priva di ogni fondamento.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato; condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di RAGIONE_SOCIALE nella misura di 4.000,00 € per competenze oltre accessori e 200,00 € per spese vive.
Così deciso in Roma, addì 15 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME