Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 654 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 654 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24430/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 161/2020 depositata il 19/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE, Direzione Provinciale di Padova, Ufficio controlli, eseguiva un controllo mirato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di fabbricazione di apparecchi per depurazione di liquidi e gas, concernente il periodo di imposta 2010, all’esito del quale riscontrava che un impianto di depurazione RAGIONE_SOCIALE acque, realizzato presso la raffineria di Sarroch per il cliente RAGIONE_SOCIALE era stato oggetto di ammortamento e di agevolazione ex art. 5 del D.L. 1/07/2009 n. 78, (c.d. “Tremonti ter”) per l’anno 2010 nonostante fosse stato
reperito un certificato di collaudo redatto due anni dopo, il 24/07/2012.
1.1. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate contestava pertanto alla società l’indebita deduzione di quote di ammortamento riferibili alle membrane ‘Molpur TARGA_VEICOLO‘ utilizzate per l’ impianto di depurazione RAGIONE_SOCIALE acque, per complessivi euro 115.182,46 e l’indebita variazione in diminuzione per agevolazione per complessivi euro 235.200,00; rilevava altresì un maggior valore della produzione netta ai fini IRAP per 115.182,46 euro.
In data 11.2.2014 l’Ufficio notificava quindi avviso di accertamento esecutivo con il quale accertava una maggiore IRES pari ad euro 96.355 ed una maggiore IRAP pari ad euro 4.493 oltre ad interessi e sanzioni per un importo complessivo pari ad euro 212.156,59.
In relazione a detto accertamento la società provvedeva a definire le sanzioni dovute ai sensi dell’art. 17 D. Lgs n. 472/1997.
La società, dopo aver esperito la procedura di adesione con esito negativo, proponeva ricorso avverso tale avviso di accertamento alla Commissione tributaria provinciale di Padova, adducendo la assoluta infondatezza della ripresa a tassazione RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento dedotte dalla società nell’esercizio 2010 (euro 115.183), a fronte RAGIONE_SOCIALE commesse realizzate per l’impianto sito in Sarroch, l’infondatezza della ripresa a tassazione della variazione in diminuzione operata dalla società ai fini della Tremonti ter, affermando che le membrane, alla data del 30 giugno 2010, termine ultimo per godere della agevolazione, erano presenti in magazzino ed il loro costo di acquisto era stato correttamente computato ai fini della agevolazione.
La Commissione tributaria provinciale di Padova, con sentenza n. 138/5/17 del 13.12.2016, respingeva il ricorso, condannando la società al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite. I giudici di primo grado ritenevano adeguatamente comprovate le pretese tributarie e non
idonee a inficiare il quadro probatorio posto a base RAGIONE_SOCIALE stesse le dichiarazioni rese dalla ricorrente.
Avverso la predetta decisione proponeva ricorso in appello la società, allegando: i) l’erroneità della sentenza in quanto fondata su documentazione errata e sulla mancata considerazione della documentazione prodotta dalla parte; ii) l’illegittimità della decisione nella parte in cui disconosceva la deducibilità RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento dedotte dalla società nell’esercizio 2010 a fronte RAGIONE_SOCIALE commesse realizzate per SARAS; iii) la necessità di riformare la sentenza riguardo alle sanzioni in ragione dello ius superveniens .
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello.
Avverso la predetta sentenza ricorre la società contribuente con otto motivi, illustrati con il deposito di memoria ex art. 380-bis.1 c.p.с., e resiste, con controricorso, l’Amministrazione finanziaria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la «Inesistenza o nullità della sentenza per inidoneità al raggiungimento dello scopo, dovuta al difetto del requisito essenziale di forma-contenuto della motivazione, per violazione degli artt. 156, c. 2, del c.p.c., 132, c. 2, n. 4, del с.p.c ., 118 disp. att. del c.p.c. e 36, c. 2, n. 4, del d.lgs. 546/1992.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 102, c. 1, del d.P.R. 91711986, per avere i Giudici di seconde cure ritenuto indeducibili le quote di ammortamento sulla base di elementi diversi rispetto all’ entrata in funzione dei moduli richiesta dalla norma».
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la «Violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la CTR espunto dalla formazione del proprio giudizio prove
decisive concernenti l’identificazione RAGIONE_SOCIALE membrane oggetto degli ordini in contestazione e fatti non contestati concernenti l’effettuazione del collaudo RAGIONE_SOCIALE membrane in oggetto e dello smaltimento di quelle “errate”»
Con il quarto strumento di impugnazione la società deduce, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la «Omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 del c.p.с , in ordine alla circostanza che, pur essendo state contestati solo due moduli dell’impianto, l’indeducibilità RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento sia stata estesa anche agli altri moduli».
Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la «Inesistenza o nullità della sentenza per inidoneità al raggiungimento dello scopo, dovuta al difetto del requisito essenziale di forma-contenuto della motivazione, per violazione degli artt. 156, c. 2, del c.p.с. , 132, c. 2, n. 4, del c.p.c., 118 disp. att. del c.p.c. e 36, c. 2, n. 4, del d.lgs. 546/1992».
Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la «Omessa pronuncia dei Giudici di secondo grado, in violazione dell’art. 112 del c.p.c., in ordine alla spettanza dell’agevolazione di cui all’art. 5, c. 1, del d.l. 78/2009».
Con il settimo ed ultimo strumento di impugnazione la società contribuente deduce, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, c. 1, del d.l. 78/2009, per non avere i Giudici di secondo grado riconosciuto la spettanza dell’agevolazione Tremonti-ter».
Con il primo motivo di ricorso la società contribuente allega, con particolare riferimento al contestato rilievo di indeducibilità RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento, che la lettura della sentenza impugnata non consentirebbe di individuare le ragioni che hanno determinato i giudici di seconde cure a rigettare l’appello della Società. In particolare, afferma, la motivazione, nella apoditticità che la contraddistingue, sarebbe del tutto inidonea a dar conto del
percorso logico e giuridico che ha condotto la Commissione a rigettare l’appello e, dunque, ad assolvere alla propria funzione decisoria.
8.1. La censura è fondata, preliminarmente rilevandosi che la società, in ossequio al principio di specificità e autosufficienza, ha riportato nel proprio ricorso ampi stralci RAGIONE_SOCIALE deduzioni svolte nell’atto di appello e indicato il cospicuo corpus probatorio, di cui lamenta la omessa considerazione.
8.2. Si premette che la deduzione del vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005, Cass. V, n. 5583/2011).
8.3. Pertanto, come affermato da giurisprudenza costante di questa Corte, (Cass. VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
8.4. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.
VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).
8.5. Questa Corte ritiene che nel processo tributario la motivazione di una sentenza possa essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI -5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018).
8.6. Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI -5, n. 22022/2017).
8.7. I Giudici di seconde cure, a tale proposito, hanno così argomentato: «Quanto alla doglianza relativa ad errori ricostruttivi in cui sarebbe incorsa la sentenza deve reputarsi che la versione proposta dall’appellante (che tenta di dare una spiegazione
alternativa-rispetto a quella accertata dall’Ufficio-alla circostanza che gli impianti cui erano state applicate le quote di ammortamento per il 2010 erano in realtà pacificamente state consegnate solo il 22/4/2011) non appare idonea ad inficiare l’assunto dell’Ufficio che, in conseguenza, ha correttamente disconosciuto la legittimità dell’ammortamento operato. La documentazione prodotta dalla parte con le memorie-una RAGIONE_SOCIALE quali successiva alla chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni di verifica presso l’azienda-non scalfisce l’impianto ricostruttivo anche stante il contrasto della documentazione con quanto in precedenza dichiarato dalla parte. Riguardo alla rappresentata illegittimità dell’assunto cui sono pervenuti i Giudici di primo grado concernente il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento dedotte nell’esercizio 2010 a fronte RAGIONE_SOCIALE commesse realizzate per RAGIONE_SOCIALE vi è da rilevare che la doglianza poggia sull’assunto che i beni del cui ammortamento si discute sarebbero da considerare pezzi di ricambio. Tale qualificazione non appare corretta condividendosi sul punto quanto rilevato dai Giudici di primo grado anche sulla scorta di quanto analiticamente evidenziato dall’Ufficio nelle controdeduzioni (da pag. 8 a pag. 15)».
8.8. Come è evidente, la sentenza in scrutinio non ha valutato criticamente la motivazione della sentenza di primo grado che ha fatto propria, operando un mero richiamo alla decisione della CTP ed alle controdeduzioni dell’Ufficio, senza riportarne i passaggi condivisi (neanche in estratto) e senza neanche indicare le ragioni della propria adesione.
8.9. Il ricorso è pertanto fondato con riferimento a quanto si assume in tema di motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, che la sentenza in scrutinio non valuta criticamente, nonché per l’assoluta genericità del riferimento operata dalla CTR: i) sia alle controdeduzioni dell’Ufficio, di cui non si riportano i passaggi condivisi, e rispetto alle quali non si indicano le ragioni
della propria adesione, ii) sia alla inidoneità della documentazione prodotta dalla società contribuente (v. tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass. sez. lav. 14 febbraio 2020, n. 3819; v. anche Cass. n. n. 6758/2022, n. 18619/2023 e n. 18621/2023).
Il quarto e quinto motivo di ricorso sono da esaminare con precedenza, in quanto anche con essi si denunciano vizi motivazionali della sentenza impugnata, deducendosi che il collegio di secondo grado avrebbe omesso di pronunciare su due motivi di appello, con cui la società: i) si doleva del fatto che, pur avendo l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate contestato solo due moduli del l’ impianto, la CTP avesse confermato il rilievo di indeducibilità RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento anche in relazione agli altri moduli, ii) contestava la statuizione di non spettanza dell’agevolazione Tremonti-ter.
9.1. Si rileva, ai fini della autosufficienza dei motivi e della loro ammissibilità, che la società contribuente ha affermato di avere proposto in primo grado e coltivato in appello tali contestazioni, trascrivendo nel proprio ricorso ampi stralci degli atti difensivi di merito. Ancora, è la stessa Difesa erariale che dà atto di come tali censure siano state oggetto di motivi di ricorso in primo grado e quindi di specifici motivi di appello (v. controricorso, p. 4).
9.2. Tanto rilevato, i motivi sono fondati, non essendovi nella sentenza impugnata alcuna statuizione in merito a dette doglianze, né potendosi ravvisare nella scarna motivazione una statuizione di implicito rigetto.
10. In conclusione, assorbiti i restanti motivi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
La Presidente
NOME COGNOME