Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22446 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22446 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
Avv. Acc. TRIB.
ERARIALI e IRES 2010
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4505/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Angri INDIRIZZOSA), INDIRIZZO. (avvgiord EMAIL)
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA -SEZ. STACCATA DI SALERNO n. 10032/02/2018, depositata in data 21 novembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso dall ‘ RAGIONE_SOCIALE – a seguito di controllo fruizione dell ‘ agevolazione “Tremonti Ambientale” ex art. 6, commi tredici e ss., Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (detassazione investimenti sostenuti per la realizzazione di impianti ambientali), si accertava l’errato metodo di calcolo dell’agevolazione e, conseguentemente, il recupero a tassazione della quota di reddito d’impresa pari a € 205.658,00, sottratta all’imposizione.
Avverso l’ avviso di accertamento la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio , contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 3142/10/2017, accoglieva integralmente il ricorso della contribuente e compensava tra le parti le spese di lite.
Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente, limitatamente al capo relativo alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, proponendo altresì appello incidentale.
Con sentenza n. 10032/02/2018, depositata in data 21 novembre 201 8, la C.t.r. adita accoglieva l’appello principale della società e rigettava l’appello incidentale dell’ufficio.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La società contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 luglio 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 111, sesto comma, Cost.,
118 disp. att. cod. proc. civ., 36 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 o 4, cod. proc. civ. » l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando o l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha operato una motivazione per relationem alla sentenza della C.t.p., senza alcuna illustrazione di un’autonoma valutazione della tesi adottata e senza alcuna motivazione del perché le critiche dell’ufficio alla c.t.u. non fossero persuasive e fondate.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nonché dell’art. 6, commi da tredici a diciannove, della Legge n. 388/2000 in combinato disposto con l’art. 2, comma primo, del D.M. 19 febbraio 2007 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha considerato come l’impianto della società contribuente non fosse compreso tra quelli ‘non integrati’ ma fosse ‘parzialmente integrato’, e per esso il rapporto statistico RAGIONE_SOCIALE (Gestore RAGIONE_SOCIALE) 2010 riportasse un prezzo di energia elettrica pari a € 0,42 per kmh in riferimento alla Regione Campania.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha omesso di valutare che la c.t.u. aveva applicato la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici non integrati, invece che quella prevista per gli impianti parzialmente integrati dal rapporto statistico GSE 2010 in riferimento alla Regione Campania.
Preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso proposti, va disaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso medesimo sollevata dal controricorrente e concernente la tardività della presentazione del ricorso rispetto ai termini di cui all’art. 327 cod. proc. civ. Essa va disattesa.
Invero, dagli atti di causa si evince che la decisione di secondae curae è stata depositata in data 21 novembre 2018 ed il ricorso risulta essere stato proposto in data 20 gennaio 2020; senonchè, nel computo dei termini, vanno calcolati i nove mesi di sospensione previsti dal d.l. 119/2018 sulla cd. pace fiscale entrato in vigore il 24 ottobre 2018 che, all’art. 6, comma 11, ha previsto la citata sospensione.
Pertanto, il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE è ammissibile.
Proseguendo nel vaglio dei motivi di ricorso, il primo motivo è fondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata, si evidenzia l’assoluta carenza di motivazione con riferimento alla critica RAGIONE_SOCIALE argomentazioni dell’ente erariale laddove i giudici dell’appello hanno affermato: ‘Ritiene questa Commissione, in ordine all’appello incidentale dell’Ufficio, di rigettarlo in quanto non riesce a scalfire l’impianto decisorio dei primi giudici contestando senza costrutto anche le conclusioni a cui era pervenuto il c.t.u.’.
3.1. Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui la sentenza d’appello non può ritenersi legittimamente resa “per relationem”, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Cass. 03/02/2021, n. 2397). Ancora la sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, RAGIONE_SOCIALE ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la
decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 05/08/2019, n. 20883).
3.2. Nella fattispecie in esame, il giudice d’appello ha completamente obliterato l’obbligo di motivare con proprio convincimento, in relazione ai fatti dedotti ed alle prove allegate in giudizio, la decisione resa sicchè la motivazione è assolutamente parvente perché non consente di verificare l’iter argomentativo seguito dal giudice per addivenire al rigetto del gravame dell’ente erariale.
Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, discende l’assorbimento dei rimanenti.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio al giudice a quo affinché in diversa composizione proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 9 luglio 2024.
La Presidente NOME COGNOME