Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4586 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4586  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
Oggetto: apparente
motivazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13823/2017 R.G. proposto da NOME  COGNOME  RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del legale  rappresentante  p.t.,  corrente  in  Canicattì  (INDIRIZZO),  con  l’AVV_NOTAIO COGNOME e con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE  (già  RAGIONE_SOCIALE),  in  persona  del legale rappresentante p.t., con l’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: EMAIL -controricorrente-
avverso  la  sentenza  RAGIONE_SOCIALE  Commissione  Tributaria  regionale  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Palermo, n. 3988/03/16, pronunciata il 13 settembre 2016 e depositata il 15 novembre 2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
La società contribuente impugnava due atti di intimazioni di pagamento  emessi  dalla  società  RAGIONE_SOCIALE  ai  fini  IVA  e imposte dirette per gli anni 1999/2000 e in relazione alle ritenute per  l’anno  2007,  unitamente  alle  cartelle  di  pagamento,  i  ruoli esattoriali  e  gli  atti  impositivi,  ivi  svolgendo  ben  venti  censure, avverso gli atti avversati e quelli presupposti, per difetto di notifica sotto plurimi profili, difetto di sottoscrizione e motivazione.
Dopo la costituzione tardiva dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la CTP  rigettava  il  ricorso.  Investita  del  ricorso  in  appello,  la  CTR confermava la sentenza di primo grado condividendo la decisione dei primi giudici ove veniva accertata la tardività del ricorso, promosso oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dal perfezionamento RAGIONE_SOCIALE notifica.
Invoca la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza la società contribuente, che  si  affida  a  sedici  motivi  di  ricorso,  cui  resiste  la  società RAGIONE_SOCIALE con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Occorre  preliminarmente  dare  atto RAGIONE_SOCIALE rinuncia  al  mandato dell’AVV_NOTAIO, patrono RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, fermi gli effetti dell’art. 85 c.p.c., non essendo subentrato altro difensore.
Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 c.c., 39 L. n. 112/1999, 23 e 32 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. In sintesi, denunzia l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sentenza per non essersi la CTR pronunciata  sulla  domanda  relativa  alla  tardiva  costituzione  in giudizio da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, conseguentemente
decaduto dal potere di chiamata in causa dell’ente impositore, tenuto conto che alcuni motivi di ricorso erano stati promossi avversi gli atti presupposti, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Con  il  secondo  motivo  la  società  ricorrente  lamenta  la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c. in parametro all’art.  360,  co.  1,  n.  4  c.p.c.  Segnatamente  svolge  la stessa  censura  di  violazione  del  principio  di  corrispondenza  tra  il chiesto ed il pronunciato in rapporto alla illegittimità del procedimento di notificazione dell’avviso di accertamento quale atto presupposto.
Con  il  terzo  motivo  la  contribuente  avanza  censura  ex  art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 c.c., 3 L. n. 241/90 e 7 L. n. 212/2000. In sostanza svolge la medesima censura di cui al primo e secondo motivo, questa volta  in  relazione  al  difetto  di  motivazione  in  ordine  al  tasso  di interessi applicati, che non sarebbe stato indicato.
La quarta doglianza ha invece ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c.,  12 e 49 d.P.R. n. 600/1973 in parametro all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. rispetto a l ruolo esattoriale, contestato per assenza di sottoscrizione ovvero di delega, nonché per difetto di qualifica dirigenziale in capo al soggetto delegante e/o delegato, qui nuovamente formulata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Con la quinta censura la parte contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., d.lgs. 546/1992 art. 1, co. 2, art. 36, co. 2, n. 4 e artt. 53 e 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. Segnatamente, si duole dell’impossibilità di riconoscere, dalla lettura RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, gli elementi assunti dalla CTR a supporto dell’accertato perfezionamento RAGIONE_SOCIALE notifica, essendosi il Collegio d’appello limitato a fare un mero rinvio per relationem alla sentenza
di primo grado. La presente censura è anche protesa a criticare la sentenza per omessa pronuncia sul motivo di impugnazione avente ad oggetto l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE notifica delle cartelle di pagamento, di cui  la  ricorrente  denunciava  l’alterazione  e  manomissione  in  seno all’originale RAGIONE_SOCIALE relata do po la sua notifica, con contestuale richiesta di trasmissione degli atti alla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica.
Con il sesto motivo di ricorso la parte ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione artt. 112 e 148 c.p.c., art. 2697 c.c., artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973 ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. In sostanza si critica la sentenza per omessa pronuncia sul motivo di impugnazione avente ad oggetto l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE notifica delle cartelle di pagamento, di cui la ricorrente denunciava l’alterazione e manomissione in seno all’originale RAGIONE_SOCIALE relata dopo la sua notifica, con rinnovata richiesta di trasmissione degli atti alla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica.
Con il settimo motivo di ricorso la parte contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione artt. 112 e 148 c.p.c., art. 2697 c.c., artt. 18 d.P.R. 445/2000, 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973, art. 3 e 111 Cost. e 7, co. 4, d.lgs. n. 546/1992 in parametro all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. In particolare, censura l’operato RAGIONE_SOCIALE CTR giacché quest’ultima, per aver ritenuto rituale la notifica, deve altresì aver ritenuto valida la documentazione ex adverso prodotta, costituita da mere fotocopie, la cui conformità all’originale sarebbe stata illegittimamente operata dalla stessa parte processuale anziché da un Pubblico Ufficiale autorizzato.
L’ottava doglianza ha ad oggetto la violazione degli art. 112 c.p.c. e artt. 2697 e 2946 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. In particolare, la parte ricorrente denunzia l’omessa pronuncia sull’eccezione svolta in ordine alla inesistenza del debito tributario per  intervenuta  decadenza  e  prescrizione  del  diritto,  stante  la mancata  prova di atti interruttivi da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE  prima  RAGIONE_SOCIALE  notifica  dell’intimazione  di  pagamento, avvenuta in data 10.12.2012.
Con il nono motivo la società contribuente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 18 d.P.R. n. 445/2000, 2697 c.c., 26 d.P.R. n. 602/1973, 60 d.P.R. n. 600/1973 e 148 c.p.c. nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In sostanza, e in via subordinata rispetto al settimo motivo, ossia nelle denegata ipotesi in cui si ritenesse la società RAGIONE_SOCIALE titolare del potere di attestare la conformità delle copie agli originali, afferma l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sentenza per non aver la CTR accertato il difetto dei requisiti di conformità di cui all’art. 18 citato in rapporto alle copie versate in atti, quali la dichiarazione di conformità, il timbro dell’ufficio e la firma, sì da privare quelli stessi documenti RAGIONE_SOCIALE forza probante necessaria per dimostrare l’avvenuto perfezionamento RAGIONE_SOCIALE notifica.
Il decimo motivo attiene alla violazione artt. 22, co. 5, d.lgs. n. 546/92 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., per non aver la CTR accolto la richiesta di ordinare all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di esibire gli originali delle cartelle di pagamento notificate, stante il formale disconoscimento operato dalla ricorrente rispetto alle copie prodotte in atti e cui il concessionario aveva replicato mediante la produzione tardiva di un documento denominato ‘ Informazioni sul carico iscritto a ruolo’ . Soggiunge che ai sensi dell’art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 60271973, il concessionario era tenuto a conservare la matrice o la copia RAGIONE_SOCIALE cartella con la relata di notifica e aveva l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.
Con  l’undicesimo  motivo  la  parte  ricorrente  prospetta  la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2712 e 2719 c.c. in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.. Lamenta come il succitato documento  denominato  ‘ Informazioni  sul  carico  iscritto  a  ruolo’ .
non fosse idoneo ad assurgere a fonte di prova, sia perché difforme dagli originali degli atti notificati sia perché prodotti in sede di tardiva costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La dodicesima doglianza ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973, 60 d.P.R. n. 600/1973 e  2697  c.c.  ex  art.  360,  co.  1,  n.  3  c.p.c.,  ricalcando  il  motivo precedente alla luce del disposto degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973. Questi ultimi, invero, indicherebbero gli unici documenti (matrice o copia RAGIONE_SOCIALE cartella con la relazione di avvenuta notificazione)  idonei  a  provare  il  rituale  perfezionamento  dell’iter notificatorio.
Con la tredicesima doglianza la società contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 26 d.P.R. n. 602/1973, 60 d.P.R. n. 600/1973 e 18 d.P.R. n. 445/2000 nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., rinnovando la medesima censura già svolta, ma sotto il diverso profilo dell’omesso esame di un fatto decisiv o per il giudizio, non essendosi la CTR avveduta dell’inidoneità probatoria dei documenti prodotti dal concessionario .
Con il quattordicesimo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 60 d.P.R. n. 600/1973 e 26, co. 3, d.P.R. n. 602/1973 e 140 c.p.c. in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. oltre all’o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. Lamenta che dalla disamina delle relate si evincerebbe la violazione del procedimento notificatorio di cui all ‘art. 140 c.p.c. per non aver l’incaricato preposto seguito le procedure ivi previste e per non aver la CTR tenuto conto di tale circostanza.
15. Con il quindicesimo motivo la ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c. per violazione degli art. 140 c.p.c. e 3, 4, 12 e 14 d.lgs. n. 261/1999, degli artt. 4, co. 1 e 5, e 24 d.P.R.
n. 602/1973 e dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. per non aver la CTR considerato che la procedura di notificazione ex art. 140 c.p.c. è riservata a Poste Italiane mentre, nella fattispecie in commento, la notificazione sarebbe stata eseguita da una società postale  privata  (RAGIONE_SOCIALE  su  affidamento  diretto  dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con l’ultimo motivo di ricorso la società invoca la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 140 e 149 c.p.c., 4 L. n. 890/1992, 2697 c.c., 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.. In sintesi contesta il mancato perfezionamento dell’iter notificatorio delle cartelle di pagamento tenuto conto che, a seguito RAGIONE_SOCIALE notifica ex art. 140 c.p.c., l’avviso di ricevimento prodotto in atti non r ecava la dicitura ‘compiuta giacenza’, invece apposto sul solo avviso di spedizione.
17. Per  ragioni  di  pregiudizialità  logico  giuridica  va  anteposto l’esame del quinto motivo che è fondato.
18. In merito «occorre fare applicazione del costante orientamento di questa Corte, dal quale non vi è motivo per discostarsi, in ordine alle condizioni di legittimità RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello motivata per relationem . In tema di processo tributario ed in termini generali, è difatti nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa. Ciò in quanto, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione RAGIONE_SOCIALE motivazione impugnata sia
stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame ( ex plurimis : Cass. sez. 5, 27/11/2019, n. 30916, in motivazione; Cass. sez. 5, 29/03/2019, n. 8834, in motivazione; Cass. sez. 5, 28/02/2019, n. 5906, in motivazione; Cass. sez. 6-5, 18/04/2017, n. 9745, Rv. 643800-01; si vedano anche, in senso sostanzialmente conforme, Cass. sez. 5, 23/10/2003, n. 15951, Rv. 567632-01, Cass. sez. 5, 22/09/2003, n. 13990, Rv. 567045-01, e Cass. sez. 5, 12/02/2001, n. 1955, Rv. 543786-01, nonché, in termini generali circa la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per la mancata esposizione dello svolgimento del processo, Cass. sez. 4, 19/03/2009, n. 6683, Rv. 608052-01)» (Cfr. Cass., V, n. 28571/2020)
19. Nella fattispecie in esame la CTR si è di fatto limitata a dichiarare ‘condivisibile’ la sentenza di primo grado ‘ sull’affermazione che la proposizione del ricorso è tardiva perché tra la data RAGIONE_SOCIALE notifica delle cartelle di pagamento (12/8/2011) e la data di notifica, mediante spedizione del ricorso (30/01/2013) sono decorsi i termini di cui all’art. 21 d.lgs. n. 54 6/1992, che fissa il termine decadenziale di 60 giorni’, senza nulla argomentare in ordine ai dedotti vizi di notifica e alla ritualità del procedimento di notificazione contestato dalla ricorrente. La laconicità di cui innanzi evidenzia una mera ed acritica adesione alla pronuncia impugnata, peraltro neanche esplicitata nel suo fondamento logico-giuridico, tale da potersi considerare un inidoneo rinvio per relationem . Trattasi, in altri termini, di una condivisione «di stile», che non permette di comprendere le ragioni che la giustificano prospettandosi pertanto, e come detto, una mera motivazione per relationem .
20. Gli altri quindici motivi di ricorso restano assorbiti in quanto veicolano per lo più censure di violazioni di legge e omesso esame circa  un  fatto  decisivo  per  il  giudizio  che  è  stato  oggetto  di discussione tra le parti.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  Palermo,  in  diversa  composizione,  per  nuovo  esame nonché per la liquidazione delle spese del processo.
PQM
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri,  cassa  la  sentenza  impugnata  e  rinvia  la  causa  alla  Corte  di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21/12/2023