Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9709 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9709 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25188/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4430/2016 depositata il 07/07/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente RAGIONE_SOCIALE era attinta da distinti avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2008, 2009 2010, tutti scaturenti da unico processo verbale di constatazione emesso l’otto marzo 2013.
Nello specifico, la ripresa a tassazione riguardava operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, con disconoscimento di costi e deduzione Iva, procedendo a ricostruzione del reddito con sistema induttivo puro.
La parte contribuente adiva il giudice di prossimità che officiava consulenza tecnica d’ufficio sulle operazioni contabili svolte dalla contribuente e, richiamandosi integralmente a tale consulenza, annullava la ripresa a tassazione.
Interponeva appello l’Ufficio che però era rigettato con rinvio integrale alla pronuncia di primo grado.
Ricorre per Cassazione l’Avvocatura generale dello Stato che si affida a tre strumenti, mentre nell’inerzia della RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, medio tempore fallita, spiega difese l’ex legale rappresentante signor NOME COGNOME.
In prossimità dell’adunanza, il Pubblico Ministero -in persona del AVV_NOTAIO depositato requisitoria in forma di memoria, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura i sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per l’unità della sentenza per carenza di motivazione o motivazione apparente in violazione dell’articolo 36, secondo comma, numeri 2 e 4 del decreto legislativo numero 546 del 1992.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numeri 3 e 4, del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 7, secondo comma, del decreto legislativo 546 del 1992.
Nello specifico si lamenta che la sentenza in scrutinio richiami per relationem la sentenza di primo grado, la cui motivazione si esauriva nella pedissequa letterale trascrizione della consulenza tecnica d’ufficio disposta in tal grado.
1.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione degli articoli 39, primo comma, lettera d) , e 39, secondo comma del DPR numero 600 del 1973, nonché dell’articolo 54, secondo comma, e 55 del DPR numero 633 del 1972, nonché degli articoli 2697, 2727 e 2729 del codice civile.
Nella sostanza si lamenta che la commissione di secondo grado, muovendo dall’erroneo presupposto che le riprese a tassazione si fondassero sul disconoscimento della contabilità della società, ha affermato che gli indizi addotti dall’Ufficio circa l’inesistenza oggettiva delle operazioni erano privi dei caratteri di gravità, precisione concordanza e che risultava la prova dell’effettività delle operazioni.
In via pregiudiziale di rito occorre affrontare la legittimazione dell’ex legale rappresentante della società contribuente ad
intervenire in questo giudizio in luogo della RAGIONE_SOCIALE del fallimento della stessa società.
Deve darsi atto che la RAGIONE_SOCIALE fallimentare ha lasciato spirare il termine per proporre controricorso, dimostrando in questo modo di non voler prendere parte a giudizio.
2.1. Sul punto, questa Corte è intervenuta riconoscendo che in tema di fallimento, la mera inerzia assunta dal curatore nei confronti dell’atto impositivo, con riferimento ai rapporti d’imposta i cui presupposti si sono formati prima della declaratoria fallimentare, è sufficiente a far sorgere la legittimazione processuale straordinaria della società fallita o dei suoi amministratori ad impugnare l’atto (cfr. Cass. T., n. 21333/2024). Tale principio vale anche per difendere la sentenza favorevole alla società, qual è il caso in esame.
Può quindi ammettersi il controricorso proposto dal legale rappresentante della società in bonis .
Per priorità logica va esaminato il primo motivo, capace di assorbire ogni altra questione, poiché la motivazione assente o parvente comporta la nullità della sentenza, ma altresì l’impossibilità di confronto con ogni altro parametro di impugnazione.
3.1. Il primo motivo è fondato. Ed infatti, deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014,
seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).
3.2. Infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione per relationem “è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata” (Cass., S.U. n.14815/2008).
Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI -5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018).
Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata ” per relationem ” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di
gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI -5, n. 22022/2017).
3.3. Tale è il caso in esame, ove la sentenza in scrutinio opera un apodittico rinvio alla pronuncia di primo grado, con appiattimento privo di valutazione critica e di autonomo apprezzamento (cfr. sentenza in scrutinio, p. 2, paragrafi 5 e ss.).
In definitiva, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopra indicati principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 02/04/2025.