Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1710 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1710 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– ricorrente
–
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore pro tempore;
– intimato
–
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 1013/1/15 depositata il 3 giugno 2015.
Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza dell’undici dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Dato atto che il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Dato altresì atto che l’Avvocatura generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO CHE
Motiv. app.
1.Con avviso di accertamento l’Agenzia disconosceva una nota di credito relativa ad una fattura di vendita di materiale lapideo per € 443.990,15. L’impresa in fallimento eccepiva in primo grado l’illegittimità dell’atto e il mancato computo delle perdite di anni precedenti (anno 2007 per € 334.001, rispetto al quale periodo d’imposta deve darsi atto che la relativa pronuncia della CTR è stata cassata con rinvio da Cass. 24154/21), però già oggetto di rettifica da parte dell’Agenzia e di separato contenzioso.
La CTP avallava il recupero, ma riconosceva lo scomputo delle perdite.
Entrambe le parti proponevano appelli, che venivano però respinti dalla CTR.
L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato a tre motivi, mentre il fallimento è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
1.Si procede al prioritario esame del secondo motivo in ossequio al fatto che con esso viene dedotta la nullità della sentenza per motivazione parvente, violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, stesso codice.
L’appello dell’Agenzia era evidentemente basato sulla ritenuta non compensabilità delle perdite pregresse, quanto a quelle del 2007 in quanto riconoscibili solo per la minor somma di € 90.907 e non per le riconosciute € 334.001.
Quelle poi del 2007 erano comunque state, sempre secondo l’ufficio, scomputate anche in eccesso con riferimento al reddito positivo del 2009.
A fronte di ciò la motivazione è la seguente ‘Si conferma altresì la validità della deduzione delle perdite conseguite nel periodo d’imposta precedente (2007) nella misura di € 334.001’.
Non v’è in proposito traccia di effettiva rassegna delle ragioni della decisione, ma solo di un’affermazione apodittica.
Per il resto la motivazione appare, oltre che generica e inatta a ricostruire l’iter logico della decisione, altresì poco comprensibile, laddove così si esprime ‘Non si può accogliere la richiesta dell’Ufficio di anticipare la richiesta di valutazione della dichiarazione per l’anno 2009 ai fini della determinazione del reddito fiscale perché non oggetto del presente contenzioso e perché in contrasto con il principio di competenza nella determinazione del reddito d’impresa’.
Il motivo merita pertanto accoglimento.
Col primo mezzo si deduce omessa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in quanto a parere dell’Agenzia la CTR prendendo atto della pendenza del giudizio avente ad oggetto il riconoscimento e la quantificazione delle perdite del 2007 oggetto a sua volta di compensazione col debito fiscale in esame, – attesa quindi la natura pregiudiziale della controversia rispetto alla presente, avrebbe dovuto disporre la sospensione necessaria del processo.
2.1. A prescindere dall’ammissibilità della sospensione necessaria in grado d’appello, rispetto al quale vige piuttosto il principio di sospensione discrezionale previsto dall’art. 337 c.p.c., sempre che ne ricorrano i presupposti, e preso peraltro atto del fatto che la controversia che l’Agenzia assume essere pregiudiziale risulta frattanto stata definita da questa Corte, il motivo è comunque assorbito dall’accoglimento dell’altro.
Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 109 TUIR, nonché dell’art. 2697, cod. civ.
3.1. Anche tale motivo risulta assorbito per le stesse ragioni.
Al postutto la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla C.G.T. di 2^ grado che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia
di secondo grado della Toscana che, in diversa composizione, provvederà a decidere la controversia provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, l’undici dicembre 2024