Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1710 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5   Num. 1710  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
–  ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore pro tempore;
–   intimato
–
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 1013/1/15 depositata il 3 giugno 2015.
Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza dell’undici dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Dato atto che il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Dato altresì atto che l’AVV_NOTAIO generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO CHE
Motiv. app.
1.Con avviso di accertamento l’RAGIONE_SOCIALE disconosceva una nota di credito relativa ad una fattura di vendita di materiale lapideo per € 443.990,15. L’impresa in fallimento eccepiva in primo grado l’illegittimità dell’atto e il mancato computo delle perdite di anni precedenti (anno 2007 per € 334.001, rispetto al quale periodo d’imposta deve darsi atto che la relativa pronuncia della CTR è stata cassata con rinvio da Cass. 24154/21), però già oggetto di rettifica da parte dell’RAGIONE_SOCIALE e di separato contenzioso.
La  CTP  avallava  il  recupero,  ma  riconosceva  lo  scomputo  delle perdite.
Entrambe le parti proponevano appelli, che venivano però respinti dalla RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_SOCIALE propone così ricorso in cassazione affidato a tre motivi, mentre il fallimento è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
1.Si procede al prioritario esame del secondo motivo in ossequio al fatto  che  con  esso  viene  dedotta  la  nullità  della  sentenza  per motivazione  parvente,  violazione  dell’art.  132  c.p.c.  in  relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, stesso codice.
L’appello dell’RAGIONE_SOCIALE era evidentemente basato sulla ritenuta non compensabilità delle perdite pregresse, quanto a quelle del 2007 in quanto riconoscibili solo per la minor somma di € 90.907 e non per le riconosciute € 334.001.
Quelle  poi  del  2007  erano  comunque  state,  sempre  secondo l’ufficio,  scomputate  anche  in  eccesso  con  riferimento  al  reddito positivo del 2009.
A fronte di ciò la motivazione è la seguente ‘Si conferma altresì la validità della deduzione delle perdite conseguite nel periodo d’imposta precedente (2007) nella misura di € 334.001’.
Non v’è in proposito traccia di effettiva rassegna delle ragioni della decisione, ma solo di un’affermazione apodittica.
Per il resto la motivazione appare, oltre che generica e inatta a ricostruire l’iter logico della decisione, altresì poco comprensibile, laddove così si esprime ‘Non si può accogliere la richiesta dell’Ufficio di anticipare la richiesta di valutazione della dichiarazione per l’anno 2009 ai fini della determinazione del reddito fiscale perché non oggetto del presente contenzioso e perché in contrasto con il principio di competenza nella determinazione del reddito d’impresa’.
Il motivo merita pertanto accoglimento.
 Col  primo  mezzo  si  deduce  omessa  applicazione  dell’art.  295 c.p.c.,  in  quanto  a  parere  dell’RAGIONE_SOCIALE  la  RAGIONE_SOCIALE  prendendo  atto della pendenza del giudizio avente ad oggetto il riconoscimento e la quantificazione  delle  perdite  del  2007  oggetto  a  sua  volta  di compensazione col debito fiscale in esame, – attesa quindi la natura pregiudiziale  della  controversia  rispetto  alla  presente,  avrebbe dovuto disporre la sospensione necessaria del processo.
2.1.  A  prescindere  dall’ammissibilità  della  sospensione  necessaria in  grado  d’appello,  rispetto  al  quale  vige  piuttosto  il  principio  di sospensione discrezionale previsto dall’art. 337 c.p.c., sempre che ne  ricorrano  i  presupposti,  e  preso  peraltro  atto  del  fatto  che  la controversia  che l’RAGIONE_SOCIALE assume  essere  pregiudiziale  risulta frattanto  stata  definita  da  questa  Corte,  il  motivo  è  comunque assorbito dall’accoglimento dell’altro.
Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 109 TUIR, nonché dell’art. 2697, cod. civ.
3.1. Anche tale motivo risulta assorbito per le stesse ragioni.
Al postutto la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla C.G.T. di 2^ grado che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia
di  secondo  grado  della  Toscana  che,  in  diversa  composizione, provvederà  a  decidere  la  controversia  provvedendo  altresì  alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, l’undici dicembre 2024