Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34673 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34673 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
MOTIV. APP.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20492/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Cesena, nonché NOME COGNOME personalmente, assistito, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in margine al ricorso, dall’ avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio Ottorino COGNOME in Roma, INDIRIZZO
-ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 2132 del 18 novembre 2019 resa dalla Commissione Regionale dell’Emilia -Romagna.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Si dà atto che il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo del ricorso.
Si dà atto altresì che il difensore della contribuente, avv. NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso. A sua volta la difesa erariale ha concluso per il rigetto.
FATTI DI CAUSA
1.L’Agenzia delle Entrate assumeva l’irregolarità della contabilità della società contribuente, con specifico riferimento alla ritenuta non deducibilità dei costi derivanti da fatture ricevute da tale RAGIONE_SOCIALE, e ciò in quanto la RAGIONE_SOCIALE fatturava spese di trasporto alla RAGIONE_SOCIALE, ma questa a sua volta emetteva fatture per spese di logistica per un importo pari a quello dei trasporti, così verificandosi la traslazione del reddito; il tutto poi senza effettiva possibilità di analisi dei costi ed in particolare dei requisiti di certezza e determinabilità, in quanto i documenti contenevano una descrizione sommaria, mentre i documenti di trasporto dimostravano che il carico avveniva presso la sede di clienti terzi, mancando però annotazioni di soste presso la Sarto, sicché non risultavano operazioni di carico, scarico e sosta presso quest’ultima società. Da tanto l’Agenzia riprendeva a tassazione redditi per € 914.347 e pressoché corrispondente reddito da partecipazione in capo al socio (al 99 %), il tutto con riguardo all’anno d’imposta 2012.
Pur a fronte di esiti opposti in primo grado, la CTR confermava la pretesa erariale con un’unica sentenza, oggetto però di impugnazione con distinti ricorsi da parte della società e del socio, entrambi però basati su sei analoghi motivi. L’Agenzia resiste a mezzo di controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Deve preliminarmente esaminarsi il secondo motivo del ricorso in quanto lo stesso, ove fondato, è idoneo a definire la controversia. Con esso si denuncia nullità della sentenza per motivazione parvente. In particolare, la ratio decidendi parrebbe oscura e incomprensibile, laddove i giudici d’appello sono giunti a ritenere la
causa negoziale di fatto insussistente, specie laddove si ha la fatturazione dei costi da parte di RAGIONE_SOCIALE
1.1. Il motivo è fondato.
La sentenza tenta infatti di descrive così i rapporti ‘trilateri’: RAGIONE_SOCIALE e COGNOME avevano stipulato un contratto d’appalto, in base al quale a RAGIONE_SOCIALE venivano consegnati per il trasporto e la consegna (ai clienti di COGNOME) di prodotti ittici. RAGIONE_SOCIALE (non COGNOME, come erroneamente indicato a pag. 5 della sentenza impugnata) teneva a disposizione di COGNOME un proprio mezzo, ma se questo non poteva essere totalmente utilizzato da prodotti di quest’ultima, il mezzo stesso poteva essere utilizzato per trasporti anche nell’interesse di clienti (evidentemente di RAGIONE_SOCIALE) terzi. Peraltro, sempre secondo la CTR, ‘RAGIONE_SOCIALE fatturava a Romagna TIR il 100 % delle proprie prestazioni logistiche e di trasporto: – i terzi clienti fatturavano a Romagna TIR le prestazioni di logistica e trasporto nei limiti di cui ne beneficiavano; – RAGIONE_SOCIALE emetteva fatture a RAGIONE_SOCIALE per la restituzione degli importi percepiti in eccedenza’.
Orbene questa ricostruzione non è minimamente coerente con le operazioni commerciali così come descritte dalla stessa CTR, e come si ricava dalle indicazioni rinvenienti dagli atti delle parti. Infatti, si parla di ‘clienti terzi’ che ‘fatturavano a Romagna TIR le prestazioni di logistica e trasporto’, ma ciò non è possibile perché i terzi erano i beneficiari dei trasporti, e semmai era dunque RAGIONE_SOCIALE a emettere fatture nei loro confronti per i servizi da essa resi.
Dopodiché si parla di fatture emesse da ‘RAGIONE_SOCIALE per la restituzione degli importi percepiti in eccedenza’, ma RAGIONE_SOCIALE -in base alla ricostruzione ed al contratto d’appalto, eseguiva lei i trasporti, non doveva restituire niente, e comunque se avesse restituito sarebbe stato il ricevente ad emettere fattura.
Le incertezze e contraddizioni in cui cadono i giudici d’appello traspaiono anche laddove gli stessi rilevano un ‘disallineamento’ fra i soggetti che emettono e ricevono le fatture, che viene rilevato a causa della confusione in cui si trova la CTR più che della complessità dei rapporti.
A rendere ulteriormente contraddittoria la ricostruzione, o meglio, del tutto incoerente la ratio con la ricostruzione delle operazioni, la CTR sostiene anche che le fatture ‘per una parte sovrapponevano quanto ai costi di RAGIONE_SOCIALE e dalla clientela ed in parte si riducevano quanto alla restituzione a RAGIONE_SOCIALE da Romagna TIR delle somme da questa ricevute dalla clientela terza’, inserendo anche un riferimento alla causa negoziale.
Neppure affidandosi a congetture, il che è indice inequivoco della non ricostruibilità della ratio, è possibile dare un senso e una coerenza a queste affermazioni rispetto ai passaggi precedenti.
D’altronde la perplessità ed anzi la non comprensione del rapporto tra le parti emerge in più punti della sentenza, che infatti ritiene come lo schema contabile (o contrattuale a questo punto, non si comprende cosa si intenda) fosse ‘del tutto oscuro’. Tale conclusione dipende infatti dall’incomprensione in ordine al sistema di fatturazione, come visto sopra interamente frainteso dalla CTR.
Ne deriva che la motivazione, pur apparentemente presente, è ampiamente inficiata da contraddizioni insanabili ed invincibili dipendenti dalla non comprensione dei rapporti intercorrenti fra le parti.
Alla luce di quanto precede i motivi primo e terzo sono assorbiti dall’esame della ragione più liquida che precede, mentre i residui motivi sono assorbiti in quanto attengono al merito della controversia, superato dalla nullità della sentenza.
L’accoglimento del secondo motivo determina dunque la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CGT2
dell’Emilia -Romagna, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese di lite.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2024