Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18781 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18781 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30465/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente principale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 731/2018 depositata il 15/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La soc. RAGIONE_SOCIALE opera nel settore del mercato immobiliare e presenta ristretta base sociale, costituita da due soci al 50% ciascuno, i sig. NOME e NOME COGNOME.
Sull’anno di imposta 2008 era accertata per maggior reddito derivante da tre compravendite i cui i prezzi dichiarati erano risultati inferiori agli importi del mutuo bancario contratto all’uopo, ovvero al valore dichiarato in banca al fine di ottenere la linea di credito. Ove non vi era ricorso al mutuo, l’Ufficio aveva calcolato sulle consimili vendite assistite da mutuo il ‘prezzo normale’ che aveva poi applicato alle altre coeve operazioni immobiliari del medesimo plesso. Sullo sfondo rimaneva l’andament o antieconomico della società che esponeva forti perdite, nonostante il volume d’affari.
Insorgeva la società, esitando in conferma della ripresa a tassazione relativamente alla compravendita accertata in confronto con le risultanze del mutuo bancario, mentre venivano annullate le riprese relative alle due compravendite, non assistite da mutuo, ma accertate su giudizio di equivalenza per l’analoga tipologia nel medesimo plesso residenziale e la contestualità temporale con quella assistita da mutuo bancario.
Il collegio d’appello confermava la sentenza di primo grado, rigettando le doglienze di parte pubblica e parte privata avverso i capi di rispettiva soccombenza.
Ricorre per cassazione la parte privata, affidandosi ad unico motivo, cui replica l’Agenzia delle entrate, con tempestivo controricorso ed interponendo altresì ricorso incidentale, a sua volta affidato parimenti ad unico motivo.
Peraltro, all’originaria istanza di sospensione non ha fatto seguito l’adesione della contribuente alla definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. n. 119/2018.
In prossimità dell’adunanza, il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore generale, dott. NOME COGNOME ha depositato requisitoria in form a di memoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale.
CONSIDERATO
Devono essere esaminati preliminarmente l’istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, nonché l’istanza di riunione del presente giudizio a quelli allibrati al rgn. 30511/2018 e rgn. 30508/2018.
0.1. Quanto all’istanza di sospensione del giudizio, ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, nella l. 136/2018, ad essa non ha poi fatto seguito nei termini previsti la domanda di definizione agevolata, sicché deve procedersi all’esame della controversia.
Quanto all’istanza di riunione, va evidenziato che il giudizio rgn. 30511/2018 è stato definito con ordinanza n. 8740/2022; mentre il giudizio iscritto al rgn. 30508/2018 è chiamato nella presente camera di consiglio, con trattazione contestuale.
Vengono proposti un motivo di ricorso principale ed un motivo di ricorso incidentale.
1.1. Con l’unico motivo di ricorso principale si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione dell’articolo 132 del codice di procedura civile, degli articoli 2697, 2727 2729 del codice civile, nonché ancora degli articoli 214 e 215 del codice di procedura civile, nonché degli articoli 39 e 42 del DPR numero 600 del 1973.
Nella sostanza si lamenta che non sia stato apprezzato nei gradi di merito il disconoscimento della copia fotostatica della promessa di vendita sul cui ammontare si è basata la ripresa a tassazione,
ritenendolo il reale prezzo pattuito fra le parti in luogo di quanto dichiarato nel rogito definitivo.
1.2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per nullità della sentenza per carenza di motivazione in violazione all’articolo 36 del d.lgs. numero 546 del 1992, nonché dell’articolo 132 numero 4 del codice di procedura civile.
Nello specifico si lamenta non sia stata data risposta alla doglianza di parte pubblica in ordine alle ragioni per le quali l’equiparazione degli immobili compravenduti non dipendeva solo dalla loro appartenenza al medesimo complesso edilizio.
Più specificamente si contesta l’affermazione contenuta alla fine del terzo paragrafo dell’ultima pagina della sentenza in scrutinio laddove si afferma che ‘i motivi esposti nel ricorso introduttivo trovano una più precisa corrispondenza’, al fine di giust ificare una disparità di trattamento tra gli immobili compravenduti.
Il ricorso principale non può essere accolto. Esso è inammissibile laddove richiede a questa Suprema Corte di legittimità un apprezzamento in ordine all’apporto probatorio delle parti compendiato dai giudici di merito. Né la circostanza del disconoscimento del documento, che dovrebbe considerarsi aggredito con querela di falso, muta le prospettive della censura.
2.1. Infatti, la parte privata ha proposto querela di falso avverso il preliminare di compravendita (promessa di vendita), che è stata ritenuta inammissibile dal Tribunale di Forlì in sede civile, per non aver ad oggetto un atto proveniente da pubblico ufficiale o equiparato.
Tale atto, prodotto nel giudizio in copia fotostatica, sarebbe stato comunque oggetto di disconoscimento dinanzi al giudice tributario, senza che tuttavia sia stata data prova della contestazione e della sua tempestività, riportando i passaggi degli atti processuali dei gradi di merito ove tale censura è stata mossa, per consentire a
questa Corte di appurare che il motivo non viene proposto per la prima volta in questa sede. Per questo profilo il motivo è dunque inammissibile.
2.2. Il motivo è comunque inammissibile, anche a voler considerare implicito il disconoscimento del documento nell’irrituale proposizione della querela di falso. In tal caso, infatti, viene chiesta una diversa valutazione dell’apporto probatorio del giudiz io di merito, per ricavarne una pronuncia opposta in sede di legittimità, chiedendo a questa Corte un apprezzamento che resta estraneo al perimetro di cognizione.
In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass. III, n. 23940/2017).
Più in particolare, è appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).
Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
Il ricorso principale è dunque inammissibile.
Dev’essere ora scrutinato il ricorso incidentale, ove si lamenta motivazione parvente, in ordine alle ragioni che hanno ritenuto non comparabili le unità immobiliari oggetto della ripresa a tassazione. Esso è fondato.
Giudice del fatto processuale, questa Suprema Corte di legittimità riconosce che l’insufficienza all’appartenenza alla medesima unità immobiliare non esaurisce le doglianze dell’appello che si articolavano altresì sulla rendita catastale, le contestualità di vendita, identità tipologica, profili cui non è stata data risposta dalla sentenza in scrutinio.
Né il riferimento alla ‘più precisa corrispondenza’ dei motivi della sentenza di primo grado può valere quale motivazione per relationem .
Ed infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione per relationem “è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata” (Cass., S.U. n.14815/2008).
Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI -5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018).
Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI -5, n. 22022/2017).
4. In definitiva, il ricorso principale è inammissibile, quello incidentale è fondato. La sentenza dev’essere quindi cassata per le
ragioni attinte dal ricorso incidentale, con rinvio al giudice di merito, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in reazione al ricorso incidentale accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17/06/2025.